DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 13/02/2006.
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2006.
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D E L I B E R A
DI STABILIRE come segue le aliquote a valere per l'anno 2006, ai fini dell'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI):
1) nella misura del 6,5 per mille come aliquota ordinaria di tutti gli immobili non compresi nel successivo punto 2)
2) nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
b) l'unità immobiliare - con relative pertinenze nella misura prevista dall'art.18 sopra citato - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, lasciata per acquisire la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata;
c) l'abitazione - con relative pertinenze nella misura di cui sopra -posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;
d) le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
e) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER);
f) l'abitazione e le relative pertinenze nelle modalità previste dal successivo art. 18, concesse dal possessore anche parziale dei suddetti immobili, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti) che le occupano quale loro abitazione principale, nonchè al coniuge ancorchè separato o divorziato;
g) le unità immobiliari e le relative pertinenze nelle modalità previste dall'art.18 appartenenti alle cooperative edilizie miste assegnate in locazione a canone agevolato, a seguito di convenzione
con il comune, a condizione che tale attività sia espressamente prevista nello Statuto della cooperativa e limitatamente al tempo di durata della convenzione.
h) le unità immobiliari e le relative pertinenze nelle modalità previste dall'art.18 del regolamento Comunale sull'I.C.I concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato
ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n.431 del 09/12/1998 e ai sensi dell'Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati.
3) di STABILIRE che al fine di beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto 2) lett.h), è necessario presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione allegando copia del contratto tipo come definito dai sottoscrittori dell'Accordo.
La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dal mese di stipula del contratto (si computa per intero il mese quando si superano i 15 giorni) purchè la richiesta venga presentata entro il
20 dicembre del medesimo anno.
4) DI DISPORRE la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 52 comma 2 ultimo periodo del Decreto Lgvo n. 446/97 e della Circolare n. 3 del 16/04/2003.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 30/01/2006.
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE FASCE DI
DETRAZIONE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI ANNO 2006.
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D E L I B E R A
1. di stabilire ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 504/1992 in EURO 109,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo estendendo tale detrazione anche a:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Per le case popolari (ACER);
c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai
familiari del possessore;
2. Di riconoscere per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 504/92, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione di EURO 31,00 di imposta
ICI da aggiungersi alla detrazione vigente per l'abitazione principale a:
a. PENSIONATI:
1) i componenti del nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) devono avere compiuto i 65 anni di età alla data del 31.12.2005;
1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprietà, o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale più eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritto di proprietà, o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili.
3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito ai fini ISEE non superiore a EURO 13.200,00.
Si interpreta in "condizione non lavorativa" il pensionato che pur essendo tale non fa più di 26 giornate lavorative nel corso dell'anno in agricoltura precisando che il reddito percepito andrà comunque conteggiato nei limiti di reddito per avere diritto all'ulteriore detrazione.
b. FAMIGLIE NUMEROSE:
1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprietà, o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale più eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari del diritto di proprietà, o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili.
3) nucleo familiare (definito ai fini ISEE) con tre o più figli minori alla data di presentazione della domanda;
4) reddito ai fini ISEE non superiore a EURO 18.000,00.
2. Di determinare i seguenti criteri applicativi:
a. i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune di Rio Saliceto entro e non oltre il 31.05.2006 apposita richiesta redatta
sui moduli predisposti dal Comune;
b. i contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini e che rientrano nei limiti sopra indicati potranno, al momento del pagamento della prima rata ICI 2006 già tenere conto della detrazione richiesta;
3. di disporre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, e dalla Circolare n. 3 del 16/04/2003.