DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 07/02/2005.
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
….(OMISSIS)…..
D E L I B E R A
1) DI STABILIRE come segue le aliquote a valere per l'anno 2005, ai
fini dell'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI):
a) nella misura del 6,5 per mille come aliquota ordinaria di tutti
gli immobili non compresi nel successivo punto b)
b) nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di
immobili:
* unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente, con relative pertinenze nella misura prevista
dall'art.18 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta
Comunale sugli Immobili;
* l'unità immobiliare - con relative pertinenze nella misura prevista
dall'art.18 sopra citato - posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziano o disabile, lasciata per acquisire la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
e a condizione che la stessa non risulti locata;
* l'abitazione - con relative pertinenze nella misura di cui sopra -
posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro
comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti
occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;
* le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura prevista
dall'art.18 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale
sugli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
* gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia Romagna
(ACER);
* l'abitazione e le relative pertinenze nelle modalità previste dal
successivo art. 18, concesse dal possessore anche parziale dei
suddetti immobili, in uso gratuito a parenti in linea retta e
collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli, nonni
e nipoti) che le occupano quale loro abitazione principale, nonchè al
coniuge ancorchè separato o divorziato;
* le unità immobiliari e le relative pertinenze nelle modalità
previste dall'art.18 appartenenti alle cooperative edilizie miste
assegnate in locazione a canone agevolato, a seguito di convenzione
con il comune, a condizione che tale attività sia espressamente
prevista nello Statuto della cooperativa e limitatamente al tempo di
durata della convenzione.
2) DI DISPORRE la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 52 comma 2 ultimo periodo del
Decreto Lgvo n. 446/97 e della Circolare n. 3 del 16/04/2003.