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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, come successivamente modificato e integrato, e, in particolare, il Titolo I, Capo I, in ordine all’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Richiamato il provvedimento del commissario straordinario n. 9 del 20/02/2009, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stata determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2009 e sono state determinate la detrazioni per l’abitazione principale nelle seguenti misure:

- €. 6,00 per mille per l’abitazione principale;

- €. 7,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari e aree fabbricabili;

- ultrasessantacinquenni con reddito annuo non superiore a €. 7.746/86 (se soli) o a €.10.329/14 (con il coniuge).

 

Visto l’art. 1, comma 156, della 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell’imposta Comunale sugli immobili;

 

Visto l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 che ha stabilito alla data di approvazione del bilancio il termine per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali;

 

Vista  la legge 126 del 24 luglio 2008, di conversione del D.L. 93 del 27/05/2008, con la quale viene stabilito che non è più dovuta l’I.C.I. per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ….( art. 1, commi 1,2,3 e 6 del D.L. 93/2008);

 

Visto l’art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale , fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani ;

 

Visto  che i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’es. 2010 sono stati prorogati al 30 aprile 2010  (D.M. 17/12/2009);

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 10/12/2009 con la quale veniva nominato il Responsabile ufficio tributi e responsabile I.C.I.  - anno 2010;

 

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2010 con la quale è stato adottato lo schema del bilancio di previsione anno 2010 e relativi allegati;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

Con la seguente votazione, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti                n. 14

Voti favorevoli                                     n. 13

Voti contrari                                         n. 1 (Tarcisio Costante Zobbi)

Astenuti                                                nessuno

 

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

 

  1. Di confermare per l’anno 2010 l’aliquota ICI nella seguente misura:

€. 6,00 per mille per l’abitazione principale;

€. 7,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari e aree fabbricabili;

 

  1. Di confermare per l’anno 2010  la detrazione per l’abitazione principale (per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze per le categorie catastali A1, A8 e A9 che, ai sensi art. 1, commi 1,2,3 e 6 del D.L. 93/2008, sono escluse dall’esenzione) nei seguenti casi e nelle misure a fianco di ciascuno di essi indicate, comprensive della detrazione stabilita dalla legge:

- ultrasessantacinquenni con reddito annuo non superiore a €. 7.746/86 (se soli) o a €.10.329/14 (con il coniuge).

- Depositi bancari, postali, titoli e assimilati per un importo non superiore a €. 20.658/28: €. 258/23;

- Abitazioni di famiglie residenti con 3 figli e oltre a carico, con reddito annuo non superiore a €. 5.493/71 e depositi bancari, postali, titoli e assimilati per un importo non superiore a €. 20.658/28: €. 258/23;

- Abitazioni di disabili o famiglie con disabili con limite reddito di 15.493,71 e depositi bancari, postali, titoli e assimilati per un importo non superiore a €. 20.658/28: €. 258/23;

- Abitazioni di neocoppie residenti che hanno contratto il matrimonio nel 2009: €. 258/23;

 

  1. di dare atto che l’applicazione di tale imposta avverrà in conformità alla normativa di cui al D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche e alle istruzioni ministeriali in materia;

 

  1. di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto;

 

  1. di divulgare tale deliberazione attraverso il sito internet del Comune;

 

  1. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2010 ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000;

 

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