ELIBERA DI G.C. N.  2       DEL 03.02.05

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Capo 1° del D.Lgs504/1992 che istituisce dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modificazioni;

 

Visto che ai sensi dell’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 il termine per deliberare le tariffe è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Vista la delibera di C.C. n.100 del 13.12.2000 di approvazione del regolamento per l’applicazione dell’ICI e la successiva delibera di C.C. n.93 del 30.12.2003 che modifica il regolamento suddetto;

 

Visto l’art.3, comma 53, della Legge n.662/96 che dà la facoltà ai comuni di deliberare aliquote diversificate, sempre entro i limiti stabiliti dalla legge, per gli immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, agli alloggi non locati;

 

Visto altresì l’art.3, comma 56, della Legge n. 662/96 che consente ai comuni di equiparare

all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Richiamato il d.l. 8 agosto 1996, n.437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n.556, che attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale e agli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

 

Visto inoltre il comma 12 dell’art.30, della Legge 23.12.1999 n.488, così come modificato dal 2° comma, dell’art.18 della Legge 23.12.2000 n.388 che disciplina l’applicazione dell’imposta relativamente agli immobili qualificabili come pertinenze;

 

Considerato che in base a valutazioni effettuate in sede di formulazione dell’ipotesi di bilancio di previsione per l’esercizio 2005 ai fini del gettito d’imposta è possibile mantenere inalterate tutte le aliquote previste per l’anno 2004;

 

Sentita la volontà dell’amministrazione comunale di confermare, salvo approvazione da parte del Consiglio Comunale, la detrazione di € 100,00 ai soggetti passivi ICI che nel nucleo familiare,individuato ai sensi dell’art.4 del DPR 30 maggio 1989 n. 233, siano afflitti da handicap grave, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge n. 104/1992 ed in possesso di accertamento dello stesso handicap effettuato dalla competente azienda USL, a termini dell’art.4 della legge n.104/1992, oltre a quella della detrazione per l’abitazione principale;

 

Ritenuto che gli stessi per beneficiare dell’ulteriore detrazione dovranno presentare entro il 31.04.2005 apposita richiesta scritta all’Ufficio tributi, autocertificando ai sensi del DPR. n. 445 del 28.12.2000, sul modulo predisposto dal Comune, la ricorrenza dei requisiti di cui all’art.3, comma 3 della legge n. 104/92 e gli estremi del provvedimento accertativo rilasciato dall’USL;

 

Ritenuto pertanto di confermare le seguenti fattispecie già previste per l’anno 2004:

 

1)      4,4 per mille per le unità immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di Euro 103,29;

2)      4,4 per mille per le unità immobiliari posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;

3)      6,5 per mille per le unità immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1.1.2005 da famiglie, non proprietarie, iscritte all’anagrafe come residenti all’interno dell’immobile stesso;

4)      6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D);

5)      7 per mille per le aree fabbricabili;

6)      7 per mille per le unità immobiliari (cat. Catastale A) non occupate alla data del 1.1.2005 da famiglie iscritte all’anagrafe come residenti all’interno dell’immobile stesso e tutte le unità immobiliari non comprese nei casi sopra indicati;

 

Ritenuto altresì di confermare la detrazione annua per l’abitazione principale in Euro 103,29;

 

Ritenuto infine di applicare agli immobili definiti “pertinenze” lo stesso trattamento fiscale riservato all’abitazione cui gli stessi sono asserviti;

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

 

DELIBERA

 

 

1)      di confermare per l’anno 2005 le aliquote già previste per l’anno 2004 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

- 4,4 per mille per le unità immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di Euro 103,29;

- 4,4 per mille per le unità immobiliari posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;

- 6,5 per mille per le unità immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1.1.2005 da famiglie, non proprietarie, iscritte all’anagrafe come residenti all’interno dell’immobile stesso;

- 6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D);

- 7 per mille per le aree fabbricabili;

- 7 per mille per le unità immobiliari (cat. Catastale A) non occupate alla data del 1.1.2005 da famiglie iscritte all’anagrafe come residenti all’interno dell’immobile stesso e tutte le unità immobiliari non comprese nei casi sopra indicati;

 

2)      di applicare agli immobili definiti “pertinenze” lo stesso trattamento fiscale riservato all’abitazione cui gli stessi sono asserviti;

 

3)      di confermare altresì, la detrazione annua per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in €. 103,29;

 

 

4)      di sottoporre all’approvazione consiliare l’ulteriore detrazione pari a Euro 100,00 ai soggetti passivi ICI nel cui nucleo familiare, individuato ai sensi dell’art.4 del DPR 30 maggio 1989 n. 233, sia presente un soggetto afflitto da handicap grave, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge n. 104/1992 ed in possesso di accertamento dello stesso handicap effettuato dalla competente azienda USL, a termini dell’art.4 della legge n.104/1992;

 

5)      di stabilire che gli stessi per beneficiare dell’ulteriore detrazione dovranno presentare entro il 31.04.2005 apposita richiesta scritta all’Ufficio tributi, autocertificando ai sensi del DPR. N. 445 del 28.12.2000, sul modulo predisposto dal Comune, la ricorrenza dei requisiti di cui all’art.3, comma 3 della legge n. 104/92 e gli estremi del provvedimento accertativi rilasciato dall’USL

 

6)      di dare atto che tale deliberazione sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del D.Lgs.n.506 del 30.12.1999;

 

di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000