IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)  2009. CONFERMA ALIQUOTE

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE   CONSIGLIO COMUNALE N. 9 Del  16/02/2009

 

DELIBERA

 

Di dare atto dell’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili  (ICI) prevista dall’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito in Legge 126/2008 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad essa assimilate dal Comune con Regolamento o delibera comunale, ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in categoria A1, A8 e A9;

 

Di confermare le assimilazioni all’abitazione principale previste dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

“a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l’unica abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

c) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1 ° grado in linea retta (genitori-figli o viceversa), che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che l’utilizzatore gratuito non stia già fruendo delle agevolazioni per abitazione principale.

Il soggetto passivo d’imposta, per usufruire delle agevolazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1., dovrà attestare all’ufficio competente, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta,  la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione del beneficio medesimo. Per l’attestazione suddetta possono essere seguite le modalità disposte dall’art. 4, comma 4 del regolamento generale delle entrate tributarie”

“- le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).”

 

Di confermare, per l’anno 2009, le aliquote e la detrazione di imposta dell’anno 2008, per gli immobili che non rientrano nell’esenzione ICI prevista dall’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito in Legge 126/2008;

1) Aliquota ordinaria nella misura del  6,5 per mille.

2) Aliquota abitazione principale nella misura del 6,5 per mille per l’unità immobiliare accatastata in categoria A1, A/8, e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come da Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili

3) Aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie:

- alloggio non locato e alloggio tenuto a disposizione (o seconda casa), di cui all’art. 7 commi 1) e  2) regolamento I.C.I. ossia:

“1. Ai fini dell’applicazione del tributo, s’intende per “alloggio non locato”, l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

- Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute.

2. Agli stessi fini, s’intende per “alloggio tenuto a disposizione” o “seconda casa”, l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione”.

- immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi famigliari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo.

4) Detrazione di imposta di Euro 130,00. per le abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 ed A9.