deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 29/01/2005 rettificata con deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 15/03/2005

 

1) Aliquota ordinaria nella misura del  6,5 per mille.

 

2) Aliquota abitazione principale nella misura del 6,5 per mille

da applicare alle tipologie di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento I.C.I:

- “1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata),

ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta,

sono equiparate all’abitazione principale se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l’unica abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

c) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1 ° grado in linea retta (genitori-figli o viceversa), che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che l’utilizzatore gratuito non stia già fruendo delle agevolazioni per abitazione principale.

2. Il soggetto passivo d’imposta, per usufruire delle agevolazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1., dovrà attestare all’ufficio competente, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta,  la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione del beneficio medesimo. Per l’attestazione suddetta possono essere seguite le modalità disposte dall’art. 4, comma 4 del regolamento generale delle entrate tributarie”

- le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

 

3) Aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie:

 

- alloggio non locato e alloggio tenuto a disposizione (o seconda casa), di cui all’art. 7 commi 1) e  2) regolamento I.C.I. ossia:

“1. Ai fini dell’applicazione del tributo, s’intende per “alloggio non locato”, l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, non locata nè data in comodato a terzi.

- Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute.

2. Agli stessi fini, s’intende per “alloggio tenuto a disposizione” o “seconda casa”, l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione”.

- immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi famigliari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo.

 

4) Detrazione di imposta di Euro 130,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (articolo 14 regolamento I.C.I.), con la possibilità di detrarre, limitatamente alle pertinenze di cui al punto 2) della presente deliberazione, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.