PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

I.D. n. 25                                                                           IN DATA 03.02.2009

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato l’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

 

Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 615/36 del 4.2.2008, con la quale  sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2008;

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore;

 

Richiamato in particolare l’art. 13 del Regolamento che disciplina le fattispecie equiparabili all’abitazione principale;

 

Considerato  che il Decreto legge 27 maggio 2008 n.93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n.126 ha stabilito, a partire dall’anno 2008, l’esenzione dall’ICI dell’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto citato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992.

 

Ritenuto di deliberare per l’anno 2009 le seguenti aliquote:

 

1)     aliquota al 5,8 per mille per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendosi come tali un immobile di cat. C/2 (cantina o soffitta) e un immobile di cat. C/6 (garage) destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale. Ogni altra pertinenza in più sconterà l’imposta all’aliquota ordinaria.

 

2)      aliquota al 5  per mille per gli immobili a canone concertato

Tale condizione deve essere sempre certificata con apposita comunicazione         riportante gli estremi di registrazione del contratto stesso, da presentarsi entro la data di scadenza della seconda rata dell’anno in cui la fattispecie si manifesta;

 

3)  aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre tipologie non comprese in    quelle precedenti;

 

4)         aliquota al 9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, sottratti al mercato delle locazioni e che risultino privi di contratti di locazione registrati da almeno 2 anni continuativi  alla data dell’1.1.2008 (secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4 Legge 9.12.1998, n. 431).

 

Considerato inoltre che si conferma per l’anno 2009 la seguente detrazione :

1)     detrazione per abitazione principale di € 128,00 per l’unita’ immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Sono da considerarsi “abitazioni principali”, le seguenti fattispecie: abitazione delle categorie sopra riportate nelle quali il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso.

 

Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, sono esenti dal pagamento dell’imposta ICI le seguenti tipologie di immobili:

 

·     l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;

 

·     l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso.

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;

 

con

 

PRESENTI: 

N.     36

 

ASTENUTI:             

N.       2

Rangone (Lab. Re) Corradini Achille (Cons. Ind)

VOTANTI:    

N.     34

 

FAVOREVOLI:

N.     25

 

CONTRARI:   

N.       9

Giampaoli, Marziani, (F.I.P.d.L); Ammaturo, Eboli, Lombardini (A.N.P.d.L); Grassi, Poli (UDC); Monducci (Gente Re); Giovannini (L.N. per l’Indipendenza della Padania)

 

 

DELIBERA

 

 

1.      di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2009 ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

 

·          nella misura del 5,8 per mille come aliquota per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9  e sue pertinenze

·          nella misura del 5 per mille per gli immobili a canone concertato

·          nella misura del 7 per mille come aliquota ordinaria.

·          nella misura del 9 per mille come aliquota maggiorata, limitatamente agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, sottratti al mercato delle locazioni e che risultino privi di contratti di locazione registrati da almeno 2 anni continuativi  alla data dell’1.1.2008 (secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4 Legge 9.12.1998, n. 431).

 

2.      di confermare inoltre la detrazione di € 128,00  per le abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9  per l’anno 2009;

 

3.      di stabilire che la presentazione della dichiarazione/denuncia dell’anno 2008, nei casi previsti dalla legge, potrà essere effettuata a partire dal 1° gennaio 2009 fino alla scadenza di legge.

 

 

 

 

I.D. n. 76                                                               IN DATA 23.03.2009

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

·        che con deliberazione consiliare del 3.2.2009, n. 1404/25 sono state approvate le aliquote ICI per l’anno 2009;

 

·        che nella stessa delibera veniva approvata l’equiparazione all’abitazione principale, e pertanto, venivano esonerati dal pagamento dell’ICI le unità immobiliari possedute nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;

 

·        che tale assimilazione era già stata introdotta da anni nel regolamento comunale ICI;

 

·        che in data 4.3.2009, Prot. N. 5914/2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 1/DF riconduceva le possibilità di assimilazione, ai fini della esenzione disposta dal D.L. n. 93/2008,  esclusivamente a quelle previste da:

a)     art. 3, comma 56 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, cioè l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

b)     art. 59, comma 1, lett. e) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riguarda gli immobili concessi in uso gratuito a parenti;

 

·        che nessun’altra esenzione è possibile al di fuori di quelle sopra indicate e pertanto l’assimilazione all’abitazione principale per le unità immobiliari possedute nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso, possono operare solo nel senso di applicare alle stesse l’aliquota del 5,8 per mille (aliquota per le abitazioni principali non esenti) e le relative detrazioni di 128,00 €;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;

con

 

 

PRESENTI: 

N.     28

 

ASTENUTI:             

N.       8

Giampaoli (F.I.P.d.L); Ammaturo, Eboli, Lombardini (A.N.P.d.L); Grassi, Poli (U.D.C); Rangone (Lab. Re); Monducci (Gente re)

VOTANTI:    

N.     20

 

FAVOREVOLI:

N.     20

 

 

 

 

DELIBERA

 

di modificare, come esposto in premessa, la deliberazione consiliare n. 1404/25 del 3.2.2009, relativa a: “Imposta Comunale sugli Immobili – Aliquote 2009”.