Richiamato l’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;
Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 999/59 del 6.3.2007, con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2007;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore;
Richiamato in particolare l’art. 13 del Regolamento che disciplina le fattispecie equiparabili all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta;
Considerato che la Legge Finanziaria 2008 n. 244/07 all’art. 1, comma 5 stabilisce che:
“2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.
Ritenuto di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote:
1) aliquota al 5,8 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, intendendosi come tali un immobile di cat. C/2 (cantina o soffitta) e un immobile di cat. C/6 (garage) destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale. Ogni altra pertinenza in più sconterà l’imposta all’aliquota ordinaria.
2) aliquota al 5 per mille per gli immobili a canone concertato:
tale condizione deve essere sempre certificata con apposita comunicazione riportante gli estremi di registrazione del contratto stesso, da presentarsi entro la data di scadenza della 2^ rata dell’anno in cui la fattispecie si manifesta;
3) aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre tipologie non comprese in quelle precedenti;
4) aliquota al 9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, sottratti al mercato delle locazioni e che risultino privi di contratti di locazione registrati da almeno 2 anni continuativi alla data dell’1.1.2008 (secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4 Legge 9.12.1998, n. 431).
Considerato inoltre che si confermano per l’anno 2008 le seguenti detrazioni :
1) detrazione per abitazione principale di € 128,00 per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Sono da considerarsi “abitazioni principali”, le seguenti fattispecie: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso.
Sono equiparate all’abitazione principale i seguenti immobili:
· l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;
2) ulteriore detrazione di € 52,00 per un totale di € 180,00 per categorie di persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale garage o posto macchina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e semprechè lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso;
b) avere compiuto, alla data del 1. Gennaio dell’anno d’imposizione, 65 anni ed essere pensionati, ovvero, anche se di età inferiore, essere persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge 5.2.1992, n. 104 o di percepire l’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80;
c) disporre di un reddito imponibile lordo personale non superiore a € 11.000,00 annui, riferito al richiedente (come da ultima dichiarazione dei redditi), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta esclusa l’indennità di accompagnamento.
L’assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione.
Inoltre:
· l’applicazione di tale detrazione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati;
· nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra;
La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro la scadenza della seconda rata dell’imposta.
3) Ulteriore detrazione di € 31,00 per un totale di € 159,00 per le fattispecie sotto indicate:
a) famiglie numerose: si intendono le famiglie che, alla data del 01/01/08, sono composte dal/i genitore/i e da un numero di figli superiore a due;
b) famiglie con figlio/figli in situazioni di handicap ai sensi e per gli effetti del comma 3 art. 3 legge 5.2.1992, n. 104
e che comunque rispettino le seguenti condizioni :
· i figli devono essere fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche
· il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo famigliare riferito all’anno 2006 non deve essere superiore nel suo complesso ad:
* Euro 38.000,00 nel caso sia presente un solo genitore ed almeno 3 figli o un figlio disabile;
* Euro 41.000,00 nel caso di famiglia con 5 componenti (genitori e figli) o 3 nel caso in cui siano presenti entrambi i genitori ed uno o più figli disabili;
* Il limite viene aumentato di Euro 8.000,00 annue lorde per ogni figlio oltre il terzo.
· possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale garage o posto macchina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e semprechè lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso;
Inoltre:
· l’applicazione di tale detrazione richiede che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati (oltre l’abitazione principale e relative pertinenze) ed aree fabbricabili in tutto il territorio nazionale;
· l’ulteriore detrazione non è cumulabile con altre ulteriori detrazioni.
La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro la data di scadenza della seconda rata dell’imposta.
La presentazione delle autodichiarazioni consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.
Non è necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l’anno 2008 per i soggetti già in possesso dei requisiti richiesti e che l’avevano già prodotta negli anni precedenti.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;
con
PRESENTI: |
N. 31 |
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VOTANTI: |
N. 31 |
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FAVOREVOLI: |
N. 22 |
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CONTRARI: |
N. 9 |
Giampaoli, Marziani (F.I); Eboli, Lombardini, Rizzo (A.N); Grasi, Poli (U.D.C); Rangone (Lab. Re); Giovannini (L.N. per l’indipendenza della Padania) |
1. di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2008 ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
· nella misura del 5,8 per mille come aliquota per abitazione principale e sue pertinenze
· nella misura del 5 per mille per gli immobili a canone concertato;
· nella misura del 7 per mille come aliquota ordinaria.
· nella misura del 9 per mille come aliquota maggiorata, limitatamente agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, sottratti al mercato delle locazioni e che risultino privi di contratti di locazione registrati da almeno 2 anni continuativi alla data dell’1.1.2008 (secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4 Legge 9.12.1998, n. 431).
2. di stabilire inoltre le seguenti detrazioni per abitazione principale per l’anno 2008 che andranno ad aggiungersi alla detrazione introdotta con la Legge Finanziaria n. 244/07 già citata in premessa:
· € 128,00 per l’unita’ immobiliare come definita al punto 1 del testo;
· € 180,00 per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni espressi in narrativa al punto 2;
· € 159,00 per le famiglie numerose e in condizioni più disagiate che rispettano tutte le condizioni previste in narrativa al punto 3;
3. di stabilire che la presentazione della dichiarazione/denuncia dell’anno 2007, nei casi previsti dalla legge, potrà essere effettuata a partire dal 1° gennaio 2008 fino alla scadenza di legge.