I.D. n. 313                                                IN DATA 30.11.2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Richiamato l’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

 

Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 373/24651 del 29/11/2004, successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2197 del 3/2/2005 con le quali  sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2005;

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore;

 

Richiamato in particolare l’art. 13 del Regolamento che disciplina le fattispecie equiparabili all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta;

 

Considerato che in sede di formazione del bilancio 2006 si è previsto un gettito di € 45.850.500,00 determinato dalle stime dell’invarianza delle aliquote e di un’espansione fisiologica della base imponibile;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2006 le seguenti aliquote:

 

1)     aliquota al 5,8 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze estesa anche alle categorie indicate all’art. 14, comma 3 del regolamento vigente;

 

2)     aliquota al 7 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

 

·    fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario, o privo di contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, che risultano ivi residenti per i quali l’aliquota si applica al 6,8 per mille;

·      aree fabbricabili, che sono da considerare al valore venale in comune commercio, in conseguenza del fatto che il possesso di un’area fabbricabile è espressione di una rilevante capacità contributiva per l’elevato valore commerciale del terreno acquisito a seguito della destinazione attribuita dal PRG comunale;

 

3)     aliquota al 6,4 per mille per gli immobili a canone concertato ( a canone invariato):

tale condizione deve essere sempre certificata con apposita comunicazione riportante gli estremi di registrazione del contratto stesso, da presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno in cui la fattispecie si manifesta;

 

4)      aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutte le altre tipologie non comprese in   quelle precedenti;

 

5)     aliquota al 9 per mille limitatamente agli immobili, sottratti al mercato delle locazioni e che risultino privi di contratti di locazione registrati da almeno  2 anni continuativi  alla data dell’1.1.2006 (secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4 Legge 9.12.1998, n. 431).

 

Considerato inoltre che si propongono per l’anno 2006 le seguenti detrazioni :

 

1)     detrazione per abitazione principale di € 129,11 per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Sono da considerarsi “abitazioni principali”, le seguenti fattispecie: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso.)

Sono equiparate all’abitazione principale i seguenti immobili:

 

·           l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;

 

2)      ulteriore detrazione di €  51,65 per un totale di €  180,76 per categorie di persone                  che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

a)                 possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale garage o posto macchina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e semprechè lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso;

b)                 avere compiuto, alla data del 1. Gennaio dell’anno d’imposizione, 60 anni, ovvero, anche se di età inferiore, essere o avere nel proprio nucleo familiare, persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge 5.2.1992, n. 104 o di percepire l’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80;

c)                 disporre di un reddito non superiore a € 9.296,22 annui, riferito al richiedente (come da ultima dichiarazione dei redditi), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta esclusa l’indennità di accompagnamento.

 

L’assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione.

 

 

 

Inoltre:

 

·        l’applicazione di tale detrazione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati;

·        nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra;

 

La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro il 20.12.2006.

 

La presentazione dell’autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.

 

Non è necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l’anno 2006 per i soggetti già in possesso dei requisiti richiesti e che l’avevano già prodotta negli anni precedenti.

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;

 

Con voti unanimi palesemente espressi

 

 

DELIBERA

 

 

1.      di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2006 ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

 

·          nella misura del 5,8 per mille come aliquota per abitazione principale e sue pertinenze estesa anche alle categorie indicate nell’art. 14, comma 3 del vigente regolamento;

·          nella misura del 6,4 per mille per gli immobili a canone concertato (a canone invariato);

·          nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 2) del testo;

·          nella misura del 6,8 per mille come aliquota ordinaria;

·          nella misura del 9 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 4);

 

 

 

 

2.      di stabilire inoltre le seguenti detrazioni per abitazione principale per l’anno 2006:

 

·          € 129,11              per l’unita’ immobiliare come definita al punto 1 del testo;

 

·          € 180,76 per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni espressi in narrativa al punto 2;

 

3.       di stabilire che la presentazione della dichiarazione/denuncia dell’anno 2005 potrà essere effettuata a partire dal 1° gennaio 2006 fino alla scadenza di legge.

 

 

 

 

I.D. n. 53                                                                            IN DATA 09.03.2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

·        che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24030/313 del 30.11.2005 sono state approvate le aliquote ICI per l’anno 2006;

 

CONSIDERATO:

·        che al fine di incentivare l’offerta complessiva di edilizia sociale in linea con la media europea si propone di ridurre dal 6,4 per mille al 5 per mille l’aliquota agevolata per gli immobili a canone concertato;

 

·        che per sostenere le famiglie numerose e in condizioni economiche più disagiate si propone di introdurre, oltre alla detrazione per detrazione principale, un’ulteriore detrazione di €  30,89 per un totale di €  160,00 per le fattispecie sotto indicate:

 

a)     famiglie numerose: si intendono le famiglie che, alla data del 01/01/06, sono composte dal/i genitore/i e da un numero di figli superiore a due e che comunque rispettino le seguenti condizioni :

-     i figli devono essere fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche

-         il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo famigliare riferito all’anno 2005 non deve essere superiore nel suo complesso ad:

* Euro 28.400,00 nel caso sia presente un solo genitore ed almeno 3 figli;

* Euro 31.000,00 nel caso di famiglia con 5 componenti (genitori e figli);

* Il limite viene aumentato di Euro 2.600,00 annue lorde per ogni figlio oltre il terzo;

 

b)     possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale garage o posto macchina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e semprechè lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso;

Inoltre:

·        l’applicazione di tale detrazione richiede che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati (oltre l’abitazione principale e relative pertinenze) ed aree fabbricabili in tutto il territorio nazionale;

 

·        l’ulteriore detrazione non è cumulabile con altre ulteriori detrazioni.

 

La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato da consegnare direttamente al Comune entro il 20.12.2006, compilando l’apposito modello predisposto dal Comune.

 

La presentazione dell’autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il Comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.

 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;

 

Con voti unanimi palesemente espressi

 

DELIBERA

 

1.      di modificare nel seguente modo le aliquote 2006 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

·          nella misura del 5,8 per mille come aliquota per abitazione principale e sue pertinenze estesa anche alle categorie indicate nell’art. 14, comma 3 del vigente regolamento;

 

·         nella misura del 5 per mille per gli immobili a canone concertato tale condizione deve essere sempre certificata con apposita comunicazione riportante gli estremi di registrazione del contratto stesso, da presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno in cui la fattispecie si manifesta;

 

·          nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per le seguenti tipologie di immobili:

-           fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario, o privo di contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, che risultano ivi residenti per i quali l’aliquota si applica al 6,8 per mille;

-           aree fabbricabili, che sono da considerare al valore venale in comune commercio, in conseguenza del fatto che il possesso di un’area fabbricabile è espressione di una rilevante capacità contributiva per l’elevato valore commerciale del terreno acquisito a seguito della destinazione attribuita dal PRG comunale;

 

·        nella misura del 6,8 per mille come aliquota ordinaria;

 

·        nella misura del 9 per mille limitatamente agli immobili, sottratti al mercato delle locazioni e che risultino privi di contratti di locazione registrati da almeno  2 anni continuativi  alla data dell’1.1.2006 (secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4 Legge 9.12.1998, n. 431).

 

 

2.      di inserire un’ulteriore detrazione, confermando quelle già approvate nella precedente deliberazione anno 2006, come sotto specificato:

·    30,89 per un totale di €  160,00 per le fattispecie sotto indicate:

 

a)           famiglie numerose: si intendono le famiglie che, alla data del 01/01/06, sono composte dal/i genitore/i e da un numero di figli superiore a due e che comunque rispettino le seguenti condizioni :

-     i figli devono essere fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche

-         il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo famigliare riferito all’anno 2005 non deve essere superiore nel suo complesso ad:

* Euro 28.400,00 nel caso sia presente un solo genitore ed almeno 3 figli;

* Euro 31.000,00 nel caso di famiglia con 5 componenti (genitori e figli);

* Il limite viene aumentato di Euro 2.600,00 annue lorde per ogni figlio oltre il terzo;

b)           possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale garage o posto macchina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e semprechè lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso.

Inoltre:

·        l’applicazione di tale detrazione richiede che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati (oltre l’abitazione principale e relative pertinenze) ed aree fabbricabili in tutto il territorio nazionale;

 

·        l’ulteriore detrazione non è cumulabile con altre ulteriori detrazioni.

      La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato da consegnare direttamente al Comune entro il 20.12.2006, compilando l’apposito modello predisposto dal Comune.

 

La presentazione dell’autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il Comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.

 

Inoltre

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza al fine di comunicare tempestivamente ai contribuenti, ai CAF e alle Associazioni di categoria le nuove aliquote  per la compilazione dei bollettini  e la predisposizione delle dichiarazioni ICI;

 

 

Visto l’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000;

 

 

Con voti unanimi palesemente espressi

 

 

DELIBERA

 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.