COMUNE DI DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:
Sindaco |
Sì | |
FERRETTI Franco |
Vice Sindaco |
Sì |
PEDRONI Gina |
Assessori |
Sì |
SANTEL Alberto |
Assessori |
Sì |
MALAGOLI Angelo |
Assessori |
No |
SASSI Iuna in Giovanelli |
Assessori |
Sì |
FERRARI Ugo |
Assessori |
Sì |
COLZI Carla Maria |
Assessori |
Sì |
MONTANARI Giuseppina |
Assessori |
Sì |
CATELLANI Giovanni |
Assessori |
Sì |
SPADONI Uberto |
Assessori |
Sì |
SALSI Annarita |
Assessori |
Sì |
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I.D. n. 373 IN DATA 29.11.2004
Richiamato l’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;
Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23245/332 del 26.11.2003 con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2004;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore;
Richiamato in particolare l’art. 13 del Regolamento che disciplina le fattispecie equiparabili all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta;
Considerato che:
- il gettito che il Comune di Reggio Emilia intende prevedere è di € 45.472.000,00(al netto delle spese di riscossione ) così suddiviso:
TOTALE INCASSO PREVISTO
al netto delle spese di Riscossione € 44.497.000,00
RECUPERO IMPOSITIVO PREVISTO € 975.000,00
TOTALE COMPLESSIVO PREVISTO € 45.472.000,00
- le aliquote che si propongono per l’anno 2005 possono garantire un gettito necessario ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costanti negli anni, considerando che Reggio Emilia è l’unico capoluogo della Regione in cui l’andamento della popolazione presenta un saldo attivo del +2% circa annuo (oltre 10.000 unità negli ultimi 10 anni):
1) aliquota al 5,8 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
2) aliquota al 7 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
· fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario, o privo di contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, che risultano ivi residenti;
· aree fabbricabili, che sono da considerare al valore venale in comune commercio, in conseguenza del fatto che il possesso di un’area fabbricabile è espressione di una rilevante capacità contributiva per l’elevato valore commerciale del terreno acquisito a seguito della destinazione attribuita dal PRG comunale;
3) aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutte le altre tipologie non comprese in quelle precedenti;
4) aliquota al 9 per mille limitatamente agli immobili tenuti a disposizione e non locati per almeno 2 anni continuativamente e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione alla data dell’1.1.2004 (secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4 Legge 9.12.1998, n. 431).
La Giunta propone inoltre, per l’anno 2005, le seguenti detrazioni:
1) detrazione per abitazione principale di € 129,11 per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Sono da considerarsi “abitazioni principali”, le seguenti fattispecie: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita’ immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unita’ immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso.)
Sono equiparate all’abitazione principale i seguenti immobili:
a) l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;
2) ulteriore detrazione di € 51,65 per un totale di € 180,76 per categorie di persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale garage o posto macchina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e semprechè lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso;
b) avere compiuto, alla data del 1. Gennaio dell’anno d’imposizione, 60 anni, ovvero, anche se di età inferiore, essere o avere nel proprio nucleo familiare, persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge 5.2.1992, n. 104 o di percepire l’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80;
c) disporre di un reddito non superiore a € 9.296,22 annui, riferito al richiedente (come da ultima dichiarazione dei redditi), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta esclusa l’indennità di accompagnamento.
L’assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione.
Inoltre:
· l’applicazione di tale detrazione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati;
· nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu’ soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra;
La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro il 20.12.2005.
La presentazione dell’autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.
Non è necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l’anno 2005 per i soggetti gia’ in possesso dei requisiti richiesti e che l’avevano già prodotta negli anni precedenti.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;
Con voti unanimi palesemente espressi
1. di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2005 ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
· nella misura del 5,8 per mille come aliquota per abitazione principale e sue pertinenze;
· nella misura del 6,4 per mille per gli immobili a canone concertato (a canone invariato);[1]
· nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 2) del testo;
· nella misura del 6,8 per mille come aliquota ordinaria.
· nella misura del 9 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 4);
2. di stabilire inoltre le seguenti detrazioni per abitazione principale per l’anno 2005:
· € 129,11 per l’unita’ immobiliare come definita al punto 1a) del testo;
· € 180,76 per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni espressi in narrativa al punto 2a);
3. di stabilire che la presentazione della dichiarazione/denuncia dell’anno 2004 potrà essere effettuata a partire dal 1° gennaio 2005 fino alla scadenza di legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE |
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 09/12/2004 e che vi resterà sino al 24/12/2004, a norma dell’art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/12/2004
IL MESSO COMUNALE |
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La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all’albo Pretorio di questo Comune, in data 20/12/2004