PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

DELIBERA

                                                                                             

 

              COMUNE DI POVIGLIO

                                                    PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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    Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 

                                           Sessione ORDINARIA- Seduta Pubblica

 

Oggetto:ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE  SUGLI IMMOBILI) - CONFERMA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

OMISSIS…..

 

CONSIDERATO che in sede di formazione del bilancio 2011 si è previsto un gettito presunto ordinario derivante da abitazioni di CAT.A1-A8-A9, più tutti gli immobili adibiti a seconde case, altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale, terreni agricoli, aree edificabili per un totale stimato di €. 1.320.000,00 al netto del rimborso a carico dello Stato per le abitazioni principali-pertinenze ed abitazioni date in comodato gratuito ai parenti fino al terzo grado iscritto nel bilancio al titolo 2^ e quantificato in  € 398.013,78;

 

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n° 40/2010 in esito all'istruttoria sul Certificato per il mancato gettito ICI 2008;

 

CONSIDERATO che  ai sensi dell’art.1 comma 7 del D.L.93/2008 e l’art.77 b is comma 30 del D.L.112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che disciplina la sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, aliquote, addizionali, si propone al Consiglio Comunale di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2011 deliberate con atto di Consiglio n. 12 del 30.03.2010:

 

 

1) CONFERMA PER IL 2011 DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:

    a) fabbricati  + 5% rispetto alle rendite certificate dall'UTE alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione

    b) redditi dominicali + 25% come sopra (art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);

 

2) CONFERMA PER IL 2011 DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille esclusivamente per le abitazioni classificate nelle categorie A1-A8-A9 ed adibite a dimora abituale dal soggetto passivo residente nel Comune di Poviglio. L'aliquota 5,2 per mille si applica alle sole abitazioni  principali  di cui alla classificazione sopra indicata ed intese come l’unità immobiliare a destinazione ordinaria nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente e di cui la residenza anagrafica ne costituisce prova.

La stessa aliquota si applica alle pertinenze dell’abitazione principale: C/2 - C/6 - C/7.

Tali pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

3) ESENZIONE dal pagamento dell’Imposta per tutti i contribuenti residenti nel Comune di Poviglio che hanno l’abitazione principale classificata nella categoria A escluse quelle appartenenti alle categorie A1-A8-A9 che in base al DL.93/08 convertito nella legge 133/2008 hanno diritto a mantenere l’esenzione introdotta dal 2008;

 

 

 

4) ESENZIONE per i casi sotto elencati e previsti dal regolamento comunale:

 

a.   Alloggi regolarmente assegnati dall’ACER;

 

b. Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione  principale dei soci assegnatari;

 

c.  Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;

 

d.  Unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino  italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso;

 

e.  L’Abitazione concessa in comodato o uso gratuito a parenti fino al 3^ grado. Tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31/12/2011 compilando e presentando l’apposito modulo di dichiarazione di sussistenza dei requisiti.  Il modulo va consegnato all’Ufficio Protocollo e resta  valido anche per gli anni successivi se le condizioni rimangono invariate, in caso di decadenza del comodato dovrà essere comunicata la cessazione con apposito modulo;

 

f.   l’abitazione, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, o scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia stata assegnata all’altro coniuge, indipendentemente dalla percentuale di possesso di ciascuno, a condizione però che il soggetto passivo non  assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

La stessa esenzione si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui ai punti 3 e 4 lettere a), b), c), d), e), f) a condizione che queste  siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole  a servizio delle stesse unità immobiliari.

 

5) CONFERMA PER IL 2011 DELL’ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e la loro pertinenza C/2, C/6, C/7 NON LOCATI.

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno d'imposizione, non locata ne data in comodato a terzi.

 

Da questa ultima disposizione sono esclusi:

 

a. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle

   imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente

   l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili, per i

   quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,7 per mille;

 

b. gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

   utilizzati ai quali si applica l'aliquota del 6,7 per mille

   ridotta del 50% previo accertamento dell'ufficio tecnico con

   perizia a carico del proprietario o presentazione di

   dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso ai

   sensi della legge n.445/2000.

 

6) CONFERMA PER IL 2011 DELL’ALIQUOTA RIDOTTA AL 6 PER MILLE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCERTATO o INVARIATO ai sensi della Legge n°431 del 9/12/1998: tale condizione deve essere sempre certificata con apposita comunicazione da farsi al Comune, riportante gli estremi di registrazione del contratto di locazione da presentarsi comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la fattispecie si manifesta. I contratti a canone concertato che consentono l’applicazione dell’aliquota agevolata del 6 per mille, sono esclusivamente quelli redatti secondo il “contratto tipo” allegato al D.M. 30/12/2002 e regolati dagli artt. 2 comma 3 (locazione abitativa agevolata) ed art.5 comma 1 (locazione abitativa agevolata di natura transitoria) della Legge n°431/1998 con canone determinato ai sensi dell’accordo territoriale del 06/11/2003;

 

7) CONFERMA DELL’ALIQUOTA ORDINARIA PER IL 2011 :  6,7 per mille relativa a terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti 2 - 3 -  4 - 5 - 6);

 

8) CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2011, della detrazione d'imposta sull'Unità Immobiliare appartenente alle categorie catastali A1-A8-A9 ed adibite ad abitazione principale così come visto al punto 2) ad eccezione della casistica individuata al punto e) nella misura annua di EURO 155,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale;

 

OMISSIS…..

DELIBERA

 

 

1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente atto confermando  per il 2011 tutte le aliquote e le detrazioni vigenti in materia di I.C.I. oltre alla conferma dell'esenzione I.C.I. sulle abitazioni principali come meglio dettagliato nella premessa;

 

2) DI EVIDENZIARE la conferma di una aliquota intermedia al 6 per mille da applicare senza detrazioni d'imposta su tutti gli immobili locati a canone concertato (vale a dire canone invariato) come specificato nella premessa;

 

OMISSIS…..