IL CONSIGLIO COMUNALE
In data 30/03/2009
Provincia di Reggio Emilia
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica
L’anno duemilanove, addì trenta del mese di marzo alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
.......OMISSIS
-Considerato che in sede di formazione del bilancio 2009 si è previsto un gettito presunto ordinario derivante da abitazioni di CAT A1 – A8 – A9 più tutti gli immobili adibiti a seconde case, altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale, terreni agricoli, aree edificabili per un totale stimato di €. 1.380.000,00 al netto del rimborso a carico dello Stato per le abitazioni principali e pertinenze, abitazioni date in comodato gratuito ai parenti fino al terzo grado iscritto nel bilancio al titolo 3^ e quantificato in circa 376.000,00 €;
- CHE ai sensi dell’art.1 comma 7 del D.L. 93/2008 e art.77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n.133/2008 che disciplina la sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, aliquote, addizionali, si propone all’approvazione del Consiglio Comunale la conferma delle seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2009 deliberate con atto di Consiglio n°12 del 28/03/2008;
a) fabbricati + 5% rispetto alle rendite certificate dall'UTE alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione
b) redditi dominicali + 25% come sopra (art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);
2) CONFERMA DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille esclusivamente per l'abitazioni classificate nelle categorie A1-A8-A9 ed adibite a dimora abituale dal soggetto passivo residente nel Comune di Poviglio. L’aliquota 5,2 per mille si applica alle sole abitazioni principali di cui alla classificazione sopra indicata ed intese come l’unità immobiliare a destinazione ordinaria nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i sui familiari dimorano abitualmente e di cui la residenza anagrafica costituisce prova.
La stessa aliquota si applica alle pertinenze dell’abitazione principale: C/2 - C/6 - C/7.
Tali pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
3) ESENZIONE dal pagamento dell’Imposta per tutti i contribuenti residenti nel comune di Poviglio che hanno l’abitazione principale classificata nella categoria A, escluse quelle appartenenti alle categorie A1 – A8 – A9 che in base al DL.93/2008 convertito nella Legge n°133/2008 hanno diritto di mantenere l’agevolazioni introdotte nel 2008;
4) ESENZIONE per i casi elencati e previsti dal regolamento comunale:
a. alloggi regolarmente assegnati dall’ACER;
b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;
d. unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso;
e. l'abitazione concessa in comodato o uso gratuito a parenti fino al 3^ grado. Tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31.12 dell'anno in cui essa si prospetta il diritto;
f. l’abitazione, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia stata assegnata all’altro coniuge, indipendentemente dalla percentuale di possesso di ciascuno, a condizione però che il soggetto passivo non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui ai punti a), b), c), d), e),a condizione che queste siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle stesse unità immobiliari.
5) CONFERMA PER IL 2009 DELL’ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e la loro pertinenza C/2, C/6, C/7 NON LOCATI.
Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno d'imposizione, non locata ne data in comodato a terzi.
Da questa ultima disposizione sono esclusi:
a. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili, per i quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,7 per mille;
b. gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai quali si applica l'aliquota del 6,7 per mille
ridotta del 50% previo accertamento dell'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o presentazione di
dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso ai sensi della legge n.445/2000.
6) CONFERMA DELL’ALIQUOTA ORDINARIA: 6,7 per mille relativa a terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti 2) e 3);
5) CONFERMA DELL’ALIQUOTA RIDOTTA AL 6 PER MILLE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCERTATO (A CANONE INVARIATO): tale condizione deve essere sempre certificata con apposita comunicazione da farsi al Comune, riportante gli estremi di registrazione del contratto di locazione da presentarsi comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la fattispecie si manifesta;
6) CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2009, della detrazione d'imposta sull'Unità Immobiliare appartenente al gruppo catastale A1-A8-A9 ed adibita ad abitazione principale così come visto al punto 2) ad eccezione della casistica individuata al punto e) nella misura annua di EURO 155,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale, estendendo tale opportunità legislativa anche a:
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli Immobili modificato con atto C.C. n°20/ del 29/03/2007 che si intende confermato;
- Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;
- Con voti favorevoli unanimi, espressi dai consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) DI RECEPIRE
2) DI EVIDENZIARE
3) di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a pubblicizzare in ogni forma la presente deliberazione
4) di trasmettere copia del presente atto al Concessionario della Riscossione società EQUITALIA PARMA REGGIO SPA di Reggio Emilia che per l’anno 2009 mantiene la riscossione del tributo I.C.I.
5) Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00 e rendere immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 c.4 del T.U. 267/2000.