DELIBERA C.C. 12/2008

IL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNE DI POVIGLIO

 

- Relaziona l’argomento il Sindaco;

- Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano essere:

 

a) Legge delega in materia di tributi n. 421/92;

b) Decreto Leg.vo n. 504/92 istitutivo dell'ICI;

c) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 58 e 59;

 

- Visto il  Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili modificato con proprio atto C.C. N°20 DEL 29/03/2007 che s’intende confermato;

 

- Richiamato l'art. 6 c.2 del D.Lgs. n° 504/92 che disciplina la determinazione dell'aliquota relativa all'I.C.I. tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

 

- Richiamato altresì l'art. 8 dello stesso Decreto legislativo, che disciplina le riduzioni e detrazioni d'imposta;

 

- Richiamata la legge finanziaria per il 2007 art.1 comma 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006 con la quale si modifica la competenza a deliberare l’imposta in questione, competenza passata al Consiglio Comunale;

 

-Considerato che in sede di formazione del bilancio 2008 si è previsto un gettito ordinario di €. 1.632.650,00 al netto della detrazione dell’1,33 per mille a carico dello Stato, prevista dall’art.1 comma 5 della Legge n°244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008 – R. 1/DPF/2008 Ministero dell’Economia e Finanze)                 e quantificata in circa 120.000,00 €. Quest’ultima allocata al titolo 3^ delle entrate fra i rimborsi ;

 

pertanto si propone all’approvazione del Consiglio Comunale le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2008:

 

1) CONFERMA PER IL 2008 DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:

    a) fabbricati  + 5% rispetto alle rendite certificate dall'UTE alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione

    b) redditi dominicali + 25% come sopra (art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);

 

2) CONFERMA PER IL 2008 DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio.

L'aliquota 5,2 per mille si applica alle abitazioni  principali  intese come le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppo catastale A) nelle quali il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente e di cui la residenza anagrafica ne costituisce prova.

La stessa aliquota si applica alle pertinenze dell’abitazione principale: C/2 - C/6 - C/7.

Tali pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

L'aliquota 5,2 per mille si applica inoltre a:

a. alloggi regolarmente assegnati dall’ACER;

b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a  proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci  assegnatari;

c. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a  condizione che le stesse risultino non locate;

d. unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente

   all'estero, a condizione che non risulti locata a titolo  oneroso;

e. l'abitazione concessa in comodato o uso gratuito a parenti fino al 3^ grado. Tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il

   31.12 dell'anno in cui essa si prospetta;

 

La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui ai punti a), b), c), d), e),a condizione che queste  siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole   a servizio delle stesse unità immobiliari.

3) CONFERMA PER IL 2008 DELL’ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e la loro pertinenza C/2, C/6, C/7 NON LOCATI.

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobilire, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno d'imposizione, non locata ne data in comodato a terzi.

 

 

Da questa ultima disposizione sono esclusi:

a. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle  imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili, per i  quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,7 per mille;

b. gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non   utilizzati ai quali si applica l'aliquota del 6,7 per mille ridotta del 50% previo accertamento dell'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o presentazione di dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso ai  sensi della legge n.445/2000.

 

4) CONFERMA DELL’ALIQUOTA ORDINARIAPER IL 2008 :  6,7 per mille relativa a terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti 2) e 3);

 

5) CONFERMA PER IL 2008 DELL’ALIQUOTA RIDOTTA AL 6 PER MILLE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCERTATO ( A CANONE INVARIATO): tale condizione deve essere sempre certificata con apposita comunicazione da farsi al Comune, riportante gli estremi di registrazione del contratto di locazione da presentarsi comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui si la fattispecie si manifesta;

 

6) CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2008, della detrazione d'imposta sull'Unità Immobiliarie appartenente al gruppo catastale A ed adibita ad abitazione principale così come visto al punto 2) ad eccezione della casistica individuata al punto e) nella misura annua di EURO 155,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale, estendendo tale opportunità legislativa anche a:

a. alloggi regolarmente assegnati dall’A.C.E.R;

b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;

c. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

d. unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risultino locate a titolo oneroso;

 

7) INTRODUZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE per L’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2008: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) adibita ad Abitazione Principale dal soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 del D. Lgs. N°504/1992.

Con riferimento alla Risoluzione n°1/DPF/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ulteriore detrazione aggiuntiva, dell’importo pari all’1,33 per mille, si calcola anche sulla base imponibile delle Pertinenze dell’Abitazione Principale (CM 114/E/99 – art.18 del Regolamento Comunale ICI approvato con atto CC N°20 DEL 29/03/2007). L’ulteriore detrazione, comunque NON SUPERIORE a € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’abitazione principale.

La minore imposta che deriva dall’applicazione dell’art.1 comma 5 della Legge n°244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) è rimborsata al Comune, con oneri a carico del Bilancio dello Stato, così come previsto dall’art.1 comma 7 della Legge n°244/2007.

 

 

- Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;

 

- Con voti:

                                                                                            DELIBERA

1)DI RECEPIRE LA PREMESSA QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE AL PRESENTE ATTO CONFERMANDO PER IL 2008 TUTTE LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI VIGENTI IN MATERIA DI I.C.I. OLTRE ALL’INTRODUZIONE DELLA NUOVA DETRAZIONE SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI COME MEGLIO DETTAGLIATO NELLA PREMESSA.

 

2) DI EVIDENZIARE LA CONFERMA DI UNA ALIQUOTA INTERMEDIA AL 6 PER MILLE DA APPLICARE SENZA DETRAZIONI D’IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCERTATO ( VALE A DIRE CANONE INVARIATO ) COME SPECIFICATO NELLA PREMESSA.

 

3) di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a pubblicizzare in ogni forma la presente deliberazione

 

4) di trasmettere copia del presente atto al Concessionario della Riscossione società EQUITALIA PARMA REGGIO SPA di Reggio Emilia che per l’anno 2008 mantiene la riscossione del tributo I.C.I.

 

5) Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00 e rendere immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 c.4 del T.U. 267/2000.