ESTRATTO DELIBERA GM. 7/06
- Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano essere:
a) Legge delega in materia di tributi n. 421/92;
b) Decreto leg.vo n. 504/92 istitutivo dell’ICI;
c) D.Lgs 15.12.1997 , n. 446 , artt. 58 e 59;
- Visto il Nuovo regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili entrato in vigore il 01/01/2006, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 , art. 52 comma 2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 29.12.2005 in sostituzione di quello approvato con delibera C.C. n°75/98;
- Richiamato l’art.6 del D.Lgs n° 504/1992 che disciplina la determinazione dell’aliquote relative all’I.C.I. tra un minomo ed un massimo del 7 per mille;
- Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso Decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 146 del 01/12/2005 di approvazione dello schema di bilancio 2006 e delle aliquote-tariffe 2006;
- RICHIAMATO l’atto Consiliare n°59 del 29/12/05 divenuto esecutivo per decorrenza termini di approvazione del Bilancio 2006 e suoi allegati;
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VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA :
1) CONFERMA DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:
a) Fabbricati + 5% rispetto alle rendite certificate dall’UTE;
b) Redditi Dominicali + 25% come sopra
( art. 3 commi 48 e 51 Legge 662/96)
2) CONFERMA DELL’ ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per la abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio. L’aliquota 5,2 per mille si applica alle abitazioni principali intese come le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppo catastale A) nelle quali il contribuente , che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente e di cui la residenza anagrafica ne costituisce prova. La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni principali: C/2 – C/6 – C/7.
Tali pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
L’aliquota 5,2 per mille si applica inoltre a:
a) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
b) Unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa risulti non locata;
d) Unità immobiliare possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso;
e) L’abitazione concessa in comodato o uso gratuito (con contratto regolarmente registrato) a parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, a condizione che il proprietario della stessa, oltre alla propria abitazione principale e relative pertinenze, possieda solo quest’unica unità abitativa e sia titolare di pensione o di reddito di lavoro dipendente. Tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31/12 dell’anno in cui essa si prospetta;
f) L’unità immobiliare di proprietà del coniuge non assegnatario dell’immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio. Tale previsione presuppone che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale.
La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2 , C/6 , C/7 degli alloggi di cui ai punti a), b), c), d), e), f) a condizione che queste siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle stesse unità immobiliari.
3) ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le ABITAZIONI NON LOCATE e relative pertinenze classificate nelle categorie: C/2 – C/6 – C/7; Ai fini dell’applicazione del tributo, si considerano Alloggi Non Locati, l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell’anno d’imposizione, non locata ne data in comodato a terzi.
Da quest’ultima disposizione sono esclusi:
a) I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili, per i quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,7 per mille;
b) Gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai quali si applica l’aliquota del 6,7 per mille ridotta del 50% previo accertamento dell’Ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o presentazione di dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso ai sensi della Legge n.445/2000.
4) ALIQUOTA ORDINARIA : 6,7 per mille relativamente ai terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti 2) e 3);
5) CONFERMA DELL’APPLICAZIONE, PER L’ANNO 2006 , della detrazione d’imposta sulla 1^ abitazione ( solo gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 salvo il caso della parte di detrazione che non trova capienza nella tassazione della abitazione principale ) nella misura di € 155,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, estendendo tale opportunità legislativa anche a:
a) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
b) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
d) Unità immobiliare possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata a titolo oneroso;
e) L’abitazione concessa in comodato o uso gratuito (con contratto regolarmente registrato) a parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, a condizione che il proprietario della stessa, oltre alla propria abitazione principale e relative pertinenze, possieda solo quest’unica unità abitativa e sia titolare di pensione o di reddito di lavoro dipendente. Tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31/12 dell’anno in cui essa si prospetta;
f) L’unità immobiliare di proprietà del coniuge non assegnatario dell’immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio. Tale previsione presuppone che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale.
- Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e Circolare M.I. n.25/97 dal responsabile settore Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;
- con voti unanimi;
DELIBERA
1) per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, di proporre per l’anno finanziario 2005 le sottoelencate misure di aliquote ed agevolazioni in materia di ICI da recepire nello schema di bilancio 2005 :
· Conferma delle rendite (o estimi) catastali al 31.12.96 ai sensi dell’art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96 come segue:
a) Per le rendite dei Fabbricati = + 5%
b) Redditi Dominicali = + 25%
· Aliquote ICI per l’anno 2006:
A. Conferma dell’aliquota del 5,2 per mille per il fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nel gruppo catastale C/2 – C/6 – C/7 dal soggetto residente nel Comune di Poviglio;
B. Conferma dell’aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi le abitazioni non locate – vuote e relative pertuinenze classificate nel C/2 – C/6 – C/7;
C. Determinazione dell’aliquota ordinaria del 6,7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.
D. Di fissare per l’anno 2006 ai sensi del comma 55 dell’art. 3 della legge n.662/96 esclusivamente per il fabbricato utilizzata come abitazione principale una detrazione di € 155,00 annue ( solo gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 ), specificando che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell’I.C.I. .
La detrazione spetta solo per l’abitazione principale , con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’imposta che non ha trovato capienza nella tassazione dell’abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del Febbr. 2000).
2) di esonerare – ai sensi dell’art. 17 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con delibera C.C. del 29/12/05 n°60, gli immobili posseduti da Enti non commerciale, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. Si esonerano dal pagamento I.C.I. i soggetti che danno in comodato gratuito gli immobili alle ONLUS ed al Comune.