COMUNE DI POVIGLIO - via Verdi, 1 - 42028 (RE)

DELIBERA GM. 33/2005

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2005

LA GIUNTA COMUNALE

 (OMISSIS)

-    Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano essere:

 

a)      Legge delega in materia di tributi n. 421/92;

b)      Decreto leg.vo n. 504/92 istitutivo dell’ICI;

c)      D.Lgs   15.12.1997 , n. 446 , artt. 58 e 59;

 

-          Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 , art. 52 comma 2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26.11.1998;

 

-          Richiamato l’art.6 del D.Lgs n° 504/1992 che disciplina la determinazione dell’aliquote relative all’I.C.I. tra un minomo ed un massimo del 7 per mille;

 

-          Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso Decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

 

-          Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 127 del 20/11/2003 con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2004;

 

-          Richiamato l’art. 4, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.1998, che a decorrere dall’1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all’art. 10 del D.lgs  4.12.97 , n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i contributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e  corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, ne sgravio di quanto iscritto a ruolo.

 

-          RICHIAMATO l’atto Consiliare n°3 del 28/02/05 divenuto esecutivo per decorrenza termini di approvazione del Bilancio 2005 e suoi allegati compresa la Relazione Previsionale e Programmatica dalla quale si evince alla voce “entrate tributarie” la volontà espressa dall’Ente di modificare parzialmente le aliquote vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

 

 

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA :

 

1)      CONFERMA DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:

a)      Fabbricati + 5% rispetto alle rendite certificate dall’UTE;

b)      Redditi Dominicali + 25% come sopra

( art. 3 commi 48 e 51 Legge 662/96)

 

2)      CONFERMA DELL’ ALIQUOTA  DEL 5,2 per mille per la abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio. L’aliquota 5,2 per mille si applica alle abitazioni principali intese come le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppo catastale A) nelle quali il contribuente , che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente. La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni principali: C/2 – C/6 – C/7.

Tali pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

L’aliquota 5,2 per mille si applica inoltre a:

a)      Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

b)      Unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c)      Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa risulti non locata;

 

La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2 , C/6 , C/7 degli alloggi di cui ai punti a), b), c) a condizione  che queste siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle stesse unità immobiliari.

 

3)      ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le ABITAZIONI NON LOCATE  - VUOTE e relative pertinenze classificate nelle categorie: C/2 – C/6 – C/7;

Si considerano Non Locati gli alloggi che non sono stati concessi dal proprietario ad altri soggetti attraverso un contratto di locazione, comodato d’uso o comunque non usati secondo le risultanze anagrafiche;

 

Da quest’ultima disposizione sono esclusi:

 

a)      I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili, per i quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

b)      Gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai quali si applica l’aliquota del 6,5 per mille ridotta del 50% previo accertamento dell’Ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o presentazione di dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 (vedi Legge Bassanini) .

 

4)      ALIQUOTA ORDINARIA : 6,7 per mille relativamente ai terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti 2) e 3);

 

5)      CONFERMA DELL’APPLICAZIONE, PER L’ANNO 2005 ,  della detrazione  d’imposta sulla  1^ abitazione ( solo gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nelle categorie  C/2 – C/6 – C/7 salvo il caso della parte di detrazione che  non  trova  capienza  nella  tassazione della abitazione principale ) nella misura di € 155,00 rapportate al  periodo  dell’anno  durante il quale si protrae tale destinazione, estendendo tale opportunità legislativa anche a:

a)      Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

b)      Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c)      Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa risulti non locata;

 

(OMISSIS)                           

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

       (RAG. LUCIANA TINELLI)