Il Sindaco prende la parola ed illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando che rispetto all’anno 2007 non verranno effettuati cambiamenti alle aliquote salvo chiarire in modo puntuale che l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille, introdotta con la legge finanziaria 2008, potrà essere applicata ai soli soggetti passivi proprietari dell’immobile adibito a loro abitazione principale e non alle altre eccezioni per concessioni varie.
Inoltre al fine di predisporre delle agevolazioni che avranno applicazione nell’anno 2009 si propone aliquote azzerate per i soggetti passivi che andranno ad installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica o termico solare entrambi per uso domestico.
Dopo ampia discussione ed apprezzamento da parte di tutti i componenti il Consiglio per quest’ultima iniziativa in linea con le nuovo disposizioni della finanziaria
Il consigliere Costa nel suo intervento fa presente che essendosi verificati dei mutamenti a livello catastale nella classificazione degli immobili i cittadini hanno successivamente lamentato un aumento dell’ICI.
Interviene il consigliere Baisi il quale riferisce che rispetto a quanto opportunamente previsto dalla finanziaria 2008 in tema di “fotovoltaico” sarebbe opportuno che le falde dei tetti delle singole abitazioni fossero rivolte verso sud; questo darebbe la possibilità di meglio utilizzare le energie alternative citate in finanziaria. Votazione: unanimità I.E. unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 6, comma I, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale stabilisce che l’aliquota è determinata dal Comune con deliberazione da adottarsi, entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;
Visto l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n.296, Finanziaria 2007, che fa obbligo agli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l’art. 1 del Decreto Ministero dell’Interno 20/12/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 dell’31/12/2007 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti Locali al 31.03.2008;
Visto l’articolo 1 commi 5 e 6 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, che modifica gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma d’istituzione dell’ICI;
Considerato:
che il volume della spesa corrente rispetto al 2007 è destinato per il 2008 ad avere un aumento ma non tale da giustificare un aumento, dell'aliquota ordinaria ICI per detto anno;
Visto l’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662, col quale si ribadisce che l’aliquota può essere diversificata entro il limite dal 4 al 7 per mille, con riferimento anche agli immobili diversi dalle abitazioni;
Visto l’articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, col quale si rende possibile l’adozione da parte dei Comuni di una aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto, sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Visto l’articolo 6, comma 2-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 col quale si introducono agevolazioni per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile;
Riscontrato il parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra formulata, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49-1° comma del D.Lgs. 267/2000;
Attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere l'immediata applicazione delle tariffe;
TUTTO ciò premesso;
Uditi gli interventi.
Ad Unanimità di voti espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- Di confermare nella misura del 7 (sette) per mille, l’aliquota ICI ordinaria per l’anno 2008, da applicare alla base imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- Di confermare un’aliquota ICI ridotta per l’anno 2008, pari al 6 (sei) per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento;
- Di confermare in Euro 104,00 (centoquattro), la detrazione di cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- Ai soggetti passivi delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore – figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza, si applica l’aliquota del 6 (sei) per mille e la detrazione per l’abitazione principale, come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l’ulteriore detrazione prevista dall’articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall’articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
- All’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l’aliquota ridotta del 6 (sei) per mille e la detrazione per l’abitazione principale, come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l’ulteriore detrazione prevista dal’articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall’articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
- Ai soggetti passivi che installano un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico, si applica a partire dall’anno 2009, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l’aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall’articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
- Ai soggetti passivi che installano un impianto termico solare per uso domestico, si applica a partire dall’anno 2009, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l’aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall’articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
- Di CONFERMARE l'aliquota ICI ridotta per l'anno 2008 pari al 6,0 (sei virgola zero) per mille da applicare a tutti immobili identificati nella categoria D, considerata l'opportunità di agevolare l'imposizione al fine di favorire ragguardevoli insediamenti produttivi e di servizio presenti sul territorio comunale, che operano in fabbricati che per le loro caratteristiche si discostano nettamente in termini di valore fiscale dalle piccole botteghe artigianali o di piccolo servizio;
- Di CONFERMARE l'aliquota ICI ridotta per l’anno 2008 pari al 6,0 (sei virgola zero) per mille da applicare alle aree fabbricabili, esaminata l'opportunità di agevolare l'imposizione nei confronti di tutte le aree fabbricabili in considerazione della bassa commerciabilità delle stesse per effetto delle limitate iniziative immobiliari;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario perché dia corso agli adempimenti previsti dall’articolo 58 comma 4, del D.Lgs. 446/97.
DELIBERA, inoltre,
DI DICHIARARE, a seguito di separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.