COMUNE DI RAMISETO (RE)

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2005

 

 "Omissis"

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

  1. Di stabilire nella misura del 7,0 (sette virgola zero) per mille, l’aliquota ICI ordinaria per l’anno 2005, da applicare alla base imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  2. Di stabilire un aliquota ICI ridotta per l’anno 2005, pari al 6,0 (sei virgola zero) per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento. Alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore – figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale, si applica sia l’aliquota del 6,0 (sei virgola zero) per mille, sia la detrazione per l’abitazione principale, come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Le denuncie o le auto dichiarazioni previste dall’articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute.
  3. Di stabilire un'aliquota ICI ridotta per l’anno 2005 pari al 6,0 (sei virgola zero) per mille da applicare alle aree fabbricabili, esaminata l'opportunità di agevolare l'imposizione nei confronti di tutte le aree fabbricabili in considerazione della bassa commerciabilità delle stesse per effetto delle limitate iniziative immobiliari;
  4. Di stabilire un'aliquota ICI ridotta per l'anno 2005 pari al 6,0 (sei virgola zero) per mille da applicare a tutti immobili identificati nella categoria D, cosiderata l'opportunità di agevolare l'imposizione al fine di favorire ragguardevoli insediamenti produttivi e di servizio presenti sul territorio comunale, che operano in fabbricati che per le loro caratteristiche si discostano nettamente in termini di valore fiscale dalle piccole botteghe artigianali o di piccolo servizio;
  5. Di stabilire in Euro 104 (centoquattro), pari al £. 201.372, la detrazione di cui all’articolo 8, comma 2, del D.L.gsl 504/92, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n.662.
  6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario perché dia corso agli adempimenti previsti dall’art. 58 comma 4, del D.Lgs. 446/97.

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