Estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Luzzara (Prov. RE) n.6 del 11/02/2008, avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote ICI e della misura dell’ulteriore detrazione per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale per l’anno 2008.
Estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Luzzara (Prov.RE) n. 7 del 11/02/2008, avente ad oggetto "Determinazione dell’ulteriore detrazione I.C.I. per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico sociale"
Omissis
Delibera
- DI RICONOSCERE l’ulteriore detrazione in materia di Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2008, come previsto dall’art. 3 D.L. 49 del 10.07.1997, convertito dalla legge 9.5.1997 n°122, ai soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Pensionati
- l’appartamento abitato deve essere al 1° gennaio dell’anno di imposta di riferimento l’unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;
- pensionato in condizione non lavorativa per tutto l’anno di imposta di riferimento e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all’anno precedente, non superiore a € 7.235,00 nel caso di nucleo familiare costituito da un’unica persona, elevato a € 11.880,00 nel caso di nucleo familiare composta da due persone.
- I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di € 827,00 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente.
- Che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto: _________________________________________________________
- Titolare di solo reddito abitativo
- l’appartamento abitato deve essere al 1° gennaio dell’anno di imposta di riferimento l’unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;
- titolare di solo reddito abitativo in condizione non lavorativa per tutto l’anno di imposta di riferimento e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all’anno precedente non superiore a € 7.235,00 nel caso di nucleo familiare costituito da un’unica persona, elevato a € 11.880,00 nel caso di nucleo familiare composta da due persone.
- I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di € 827,00 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente.
- Che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:____________________________________________________
C) Famiglie con portatori di handicap
- l’appartamento abitato deve essere al 1° gennaio dell’anno di imposta di riferimento l’unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;
- il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;
- il reddito del nucleo familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a € 7.235,00 per un solo componente riferito all’anno precedente. Si aggiungono € 5165,00 annue lorde per ogni componente oltre il primo.
- Che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:_____________________________________________________
D) Famiglie numerose
- l’appartamento abitato deve essere al 1° gennaio dell’anno di imposta di riferimento l’unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;
- nucleo familiare composto da almeno quattro persone o più componenti al 1° gennaio dell’anno di imposta di riferimento con un reddito fiscalmente imponibile non superiore a € 18.080,00 annui nel caso di quattro persone, reddito aumentato di € 2.070,00 per ogni componente oltre il quarto. Il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente;
- che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto: ____________________________________________________
E) Nuovi nuclei famigliari
- L’appartamento abitato deve essere al 1° gennaio dell’anno di imposta di riferimento l’unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;
- Nucleo familiare costituito da neo-coniugi di età fino a 35 anni, con o senza figli, che hanno contratto matrimonio da non più di 5 anni alla data del 31 dicembre dell’anno di imposta di riferimento e titolari di un mutuo ipotecario prima casa;
- Il reddito del nucleo familiare fiscalmente imponibile riferito all’anno precedente non deve essere superiore a € 18.080,00 aumentato di € 1.033,00 per ogni familiare a carico;
- Che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:____________________________________________________
Sia nel caso della lettera A (Pensionati) che della lettera B (Titolari di solo reddito abitativo) che della lettera C (Portatori di handicap) che della lettera D (Famiglia numerosa), e che della lettera E (Nuovi nuclei famigliari) l’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione ai fini I.C.I. è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.
Le detrazioni previste sono relative alle sole categorie catastali:
A/2 di classe 1. – abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall’Amministrazione.
L’agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante.
L’autocertificazione resa ai sensi dei DPR. 444 e 445 del 28/12/2000, che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al Comune dal 16.12 al 31.12 dell’anno di imposta di riferimento pena la decadenza del diritto all’ulteriore detrazione.