COMUNE DI LUZZARA

(Provincia Reggio Emilia)

 

Estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Luzzara (Prov. RE) n.6 del 11/02/2008, avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote ICI e della misura dell’ulteriore detrazione per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale per l’anno 2008.

Delibera

  1. di confermare per l’anno 2008 un’aliquota ordinaria dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) nella misura del 5,5 per mille;

  2. di confermare per l’anno 2008 un’aliquota maggiorata dell’ICI nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall’art.8 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 27.02.2001, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all’aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

  3. di confermare per l’anno 2008 la detrazione di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle equiparate alla stessa di cui all’art. 15 del regolamento comunale per l’applicazione dell’ ICI precisando che quest’ultime restano escluse dall’applicazione dell’1,33 per mille di cui all’art. 1 c.5 L.244/2007;

  4. di confermare altresì per l’anno 2008 l’ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura di € 103,29, a favore delle categorie di contribuenti in possesso dei requisiti da individuarsi con successiva deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi riportate;

  5. di subordinare l’efficacia del disposto del precedente punto 4) alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione ivi richiamata;

  6. di stabilire che l’eventuale ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze;

  7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del DLgs.446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

COMUNE DI LUZZARA

(Provincia Reggio Emilia)

 

Estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Luzzara (Prov.RE) n. 7 del 11/02/2008, avente ad oggetto "Determinazione dell’ulteriore detrazione I.C.I. per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico sociale"

Omissis

Delibera

  1. DI RICONOSCERE l’ulteriore detrazione in materia di Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2008, come previsto dall’art. 3 D.L. 49 del 10.07.1997, convertito dalla legge 9.5.1997 n°122, ai soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Pensionati
  1. Titolare di solo reddito abitativo

 

C) Famiglie con portatori di handicap

D) Famiglie numerose

E) Nuovi nuclei famigliari

Sia nel caso della lettera A (Pensionati) che della lettera B (Titolari di solo reddito abitativo) che della lettera C (Portatori di handicap) che della lettera D (Famiglia numerosa), e che della lettera E (Nuovi nuclei famigliari) l’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione ai fini I.C.I. è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

Le detrazioni previste sono relative alle sole categorie catastali:

A/2 di classe 1. – abitazioni di tipo civile

A/3 Abitazioni di tipo economico

A/4 Abitazioni di tipo popolare

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6 Abitazioni di tipo rurale

Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall’Amministrazione.

L’agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante.

L’autocertificazione resa ai sensi dei DPR. 444 e 445 del 28/12/2000, che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al Comune dal 16.12 al 31.12 dell’anno di imposta di riferimento pena la decadenza del diritto all’ulteriore detrazione.