Estratto di Deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2011
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2011 - Bilancio Pluriennale 2011-2013 - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 - Approvazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA
1. [�omissis�]
2. [�omissis�]
3. [�omissis�]
4. Di prendere atto:
- [�omissis�]
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n 11 del 08/02/2007, esecutiva, sono state deliberate le aliquote ICI per l�anno 2007 e che le stesse aliquote e detrazioni rimangono valide anche per l�anno 2011 in quanto invariate;
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Estratto di Deliberazione C.C. n. 11 del 08/02/2007
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e detrazioni per l�anno 2007.
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DELIBERA
1) di stabilire pertanto per l�anno 2007 ai fini dell�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti aliquote:
- nella misura del 6,5 per mille quale aliquota ordinaria (anche per l�abitazione principale);
- nella misura del 7 per mille quale aliquota maggiorata per le aree fabbricabili, per gli alloggi non locati (sfitti) e di residenza saltuaria o seconda casa di cui all�art. 7 del Regolamento per l�applicazione dell�Imposta Comunale sugli Immobili. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3� grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, che risultano ivi residenti;
2) di stabilire per l�anno 2007 nella misura di EURO 160,00 l�ordinaria detrazione I.C.I. per l�abitazione principale;
3) di stabilire per l�anno 2007 nella misura di Euro 180,00 la detrazione ICI per l�abitazione principale del nucleo familiare che:
a) sia composto da una, due o tre persone, tutte di et� non inferiore ad anni 65;
b) complessivamente sia proprietario di un�unica unit� immobiliare abitativa;
c) occupi locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), economico (ctg. A/3), popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5), rurale (ctg. A/6);
d) possieda un reddito imponibile lordo al netto della rendita catastale relativa all�abitazione principale non superiore ad EURO 9.296,22 se composto da n. 1 persona e non superiore ad EURO 15.493,71 se composto da n. 2 o n. 3 persone, riferito all�anno solare precedente a quello della richiesta della maggiore detrazione I.C.I.;
4) di confermare altres� le seguenti disposizioni:
- i requisiti sopra elencati alle lettere a), b), c), d) devono essere posseduti all�01/01/2007;
- l�applicazione della suddetta maggiore detrazione ICI deve essere richiesta dagli interessati mediante istanza inoltrata all�Ufficio Tributi entro il 30/06/2007, corredata da idonea documentazione concernente il possesso dei previsti requisiti cos� come sopra elencati alle lettere a), b), c), d), oppure da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della Legge n. 15/1968 e successive modificazioni, relativa al possesso dei requisiti medesimi;
- il Comune, nell�ambito dei poteri di accertamento tributario ad esso spettanti, pu� richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della maggiore detrazione apposita documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarati;
- l�indebita applicazione della maggiore detrazione ICI da parte dei soggetti passivi viene punita con l�applicazione delle sanzioni vigenti ai sensi di legge;
- per nucleo familiare si intende quello risultante all�anagrafe del Comune di residenza;
- se si � in possesso dei requisiti richiesti anche per l�anno 2007, restano valide le istanze gi� presentate negli anni precedenti. E� obbligo del contribuente comunicare all�Ufficio Tributi le eventuali variazioni intervenute;
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