Deliberazione C.C. n. 4 del 10/01/2008
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DELIBERA
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5. Di prendere atto:
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- che con deliberazione di Consiglio Comunale n 11 del 08/02/2007, esecutiva, sono state deliberate le aliquote ICI per l’anno 2007 e che le stesse aliquote e detrazioni rimangono valide anche per l’anno 2008 in quanto invariate;
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Deliberazione C.C. n. 11 del 08/02/2007
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2007.
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DELIBERA
1) di stabilire pertanto per l’anno 2007 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti aliquote:
- nella misura del 6,5 per mille quale aliquota ordinaria (anche per l’abitazione principale);
- nella misura del 7 per mille quale aliquota maggiorata per le aree fabbricabili, per gli alloggi non locati (sfitti) e di residenza saltuaria o seconda casa di cui all’art. 7 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, che risultano ivi residenti;
2) di stabilire per l’anno 2007 nella misura di EURO 160,00 l’ordinaria detrazione I.C.I. per l’abitazione principale;
3) di stabilire per l’anno 2007 nella misura di Euro 180,00 la detrazione ICI per l’abitazione principale del nucleo familiare che:
a) sia composto da una, due o tre persone, tutte di età non inferiore ad anni 65;
b) complessivamente sia proprietario di un’unica unità immobiliare abitativa;
c) occupi locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), economico (ctg. A/3), popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5), rurale (ctg. A/6);
d) possieda un reddito imponibile lordo al netto della rendita catastale relativa all’abitazione principale non superiore ad EURO 9.296,22 se composto da n. 1 persona e non superiore ad EURO 15.493,71 se composto da n. 2 o n. 3 persone, riferito all’anno solare precedente a quello della richiesta della maggiore detrazione I.C.I.;
4) di confermare altresì le seguenti disposizioni:
- i requisiti sopra elencati alle lettere a), b), c), d) devono essere posseduti all’01/01/2007;
- l’applicazione della suddetta maggiore detrazione ICI deve essere richiesta dagli interessati mediante istanza inoltrata all’Ufficio Tributi entro il 30/06/2007, corredata da idonea documentazione concernente il possesso dei previsti requisiti così come sopra elencati alle lettere a), b), c), d), oppure da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della Legge n. 15/1968 e successive modificazioni, relativa al possesso dei requisiti medesimi;
- il Comune, nell’ambito dei poteri di accertamento tributario ad esso spettanti, può richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della maggiore detrazione apposita documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarati;
- l’indebita applicazione della maggiore detrazione ICI da parte dei soggetti passivi viene punita con l’applicazione delle sanzioni vigenti ai sensi di legge;
- per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe del Comune di residenza;
- se si è in possesso dei requisiti richiesti anche per l’anno 2007, restano valide le istanze già presentate negli anni precedenti. E’ obbligo del contribuente comunicare all’Ufficio Tributi le eventuali variazioni intervenute;
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