OMISSIS
DELIBERA
1)
Di confermare per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6,8 per mille;2)
Di confermare per l’anno 2011 l’aliquota per l’abitazione principale, relativamente alle unità immobiliari censite catastalmente come A1, A8 e A9 (le altre sono escluse) dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;3)
Di confermare per l’anno 2011 un’aliquota dell’I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli alloggi locati, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;4)
Di confermare per l’anno 2011 un’aliquota ridotta dell’I.C.I. nella misura del 4 per mille per gli alloggi dati in locazione con contratto "concordato" ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 Legge 431/98;5)
Di confermare per l’anno 2011 un’aliquota maggiorata dell’I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;6)
Di confermare per l’anno 2011 l’applicazione delle detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di legge di € 103,29, limitatamente alle unità immobiliari censite catastalmente come A1, A8 e A9 (le altre sono escluse), e di applicare la suddetta detrazione anche per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti fino al primo grado ex art. 75 del Codice Civile (senza obbligo di registrazione del contratto) e agli immobili posseduti da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in casa di riposo o sanitaria per ricovero permanente, purché l’abitazione risulti non locata;7)
Di confermare altresì per l’anno 2011 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, l’elevazione della detrazione, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale censite catastalmente come A1, A8 e A9 (le altre sono escluse) da € 103,29 a € 165,26:A.PENSIONATI
1)Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.1.2011. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:
C/6 (garage)
C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)
C/7 (tettoie aperte o chiuse)
Nel numero massimo di due, di diversa categoria.
2)Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 01/01/2011; tale qualifica deve valere solo per il contribuente, nel senso che se il pensionato è proprietario al 100% avrà diritto alla ulteriore detrazione per intero, se invece il pensionato è contitolare con altri soggetti che non sono pensionati, l’ulteriore detrazione spetta solo al pensionato in quota proporzionale alla sua quota di possesso.
3)Essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo lordo non superiore a €9.785,00 annui lordi riferito al 2010, se trattasi di unico componente; si precisa che per condizione non lavorativa si intende essere titolari di pensioni, e non anche di altri tipi di reddito che derivino da qualsiasi attività.
Per i nuclei familiari composti da due o più persone, come risulta dalla stato di famiglia, in condizioni non lavorative, si aggiungono a €9.785,00 €8.153,00 lordi annui per ogni altro componente oltre il primo.
B.FAMIGLIE NUMEROSE
1)Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.1.2011. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:
C/6 (garage)
C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)
C/7 (tettoie aperte o chiuse)
Nel numero massimo di due, di diversa categoria.
2) Nucleo familiare con 3 (tre) o più figli minori all’1/1/2011, come da stato di famiglia.
3) Reddito familiare complessivo riferito all’anno 2010 non superiore a € 34.243,00 lordi annui nel caso di famiglia con 4 (quattro) componenti; a tale reddito si aggiungo € 8.153,00 lordi annui per ogni altro componente oltre il quarto.
C.FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
1) Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.1.2011. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:
C/6 (garage)
C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)
C/7 (tettoie aperte o chiuse)
Nel numero massimo di due, di diversa categoria.
2)Il portatore di handicap deve essere in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100%;
3)Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a €9.785,00 annui lordi per un solo componente, riferito all’anno 2010; si aggiungono €8.153,00 annui lordi per ogni altro componente oltre il primo.
8)Ritenuto di determinare i seguenti criteri applicativi:
I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al Comune di Fabbrico – Ufficio Tributi Via Roma n. 37 entro e non oltre il 31.12.2011 a mezzo raccomandata o tramite consegna all’Ufficio la seguente documentazione:
-autocertificazione attestante la situazione economica o reddituale al 31.12.2010, oppure a discrezione del contribuente, copia della dichiarazione del redditi Mod. 730/2011 o Mod. Unico 2011 o copia modello Cud/2011;
-dichiarazione in carta semplice attestante i sotto elencati elementi:
l)cognome e nome;
m)luogo e data di nascita;
n)residenza anagrafica;
o)codice fiscale;
p)numero persone componenti il nucleo famigliare;
q)la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;
r)invalidità civile al 100%;
s)dati catastali dell’immobile (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);
t)dati catastali della/e pertinenza/e (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);
u)tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso e abitazione);
v)dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non sono contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, e non possiedono nessuna proprietà immobiliare.
I contribuenti che abbiano inviato richiesta entro i termini dei versamenti potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2011, già tenere conto della detrazione richiesta.
L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di infedele dichiarazione, saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni.
OMISSIS