OMISSIS

DELIBERA

1)Di confermare per l�anno 2011 l�aliquota ordinaria dell�Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6,8 per mille;

2) Di confermare per l�anno 2011 l�aliquota per l�abitazione principale, relativamente alle unit� immobiliari censite catastalmente come A1, A8 e A9 (le altre sono escluse) dell�Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

3)Di confermare per l�anno 2011 un�aliquota dell�I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli alloggi locati, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

4)Di confermare per l�anno 2011 un�aliquota ridotta dell�I.C.I. nella misura del 4 per mille per gli alloggi dati in locazione con contratto "concordato" ai sensi dell�art. 2 commi 3 e 4 Legge 431/98;

5)Di confermare per l�anno 2011 un�aliquota maggiorata dell�I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

6)Di confermare per l�anno 2011 l�applicazione delle detrazioni per le unit� immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di legge di � 103,29, limitatamente alle unit� immobiliari censite catastalmente come A1, A8 e A9 (le altre sono escluse), e di applicare la suddetta detrazione anche per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti fino al primo grado ex art. 75 del Codice Civile (senza obbligo di registrazione del contratto) e agli immobili posseduti da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in casa di riposo o sanitaria per ricovero permanente, purch� l�abitazione risulti non locata;

7)Di confermare altres� per l�anno 2011 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, l�elevazione della detrazione, limitatamente alle unit� immobiliari adibite ad abitazione principale censite catastalmente come A1, A8 e A9 (le altre sono escluse) da � 103,29 a � 165,26:

A.PENSIONATI

1)Possesso del solo appartamento abitato quale unica propriet� immobiliare del contribuente all�1.1.2011. Nel caso in cui l�appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra propriet� immobiliare. Per altre unit� immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

C/6 (garage)

 

C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

 

C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

2)Avere compiuto il 65� anno di et� alla data del 01/01/2011; tale qualifica deve valere solo per il contribuente, nel senso che se il pensionato � proprietario al 100% avr� diritto alla ulteriore detrazione per intero, se invece il pensionato � contitolare con altri soggetti che non sono pensionati, l�ulteriore detrazione spetta solo al pensionato in quota proporzionale alla sua quota di possesso.

3)Essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo lordo non superiore a �9.785,00 annui lordi riferito al 2010, se trattasi di unico componente; si precisa che per condizione non lavorativa si intende essere titolari di pensioni, e non anche di altri tipi di reddito che derivino da qualsiasi attivit�.

Per i nuclei familiari composti da due o pi� persone, come risulta dalla stato di famiglia, in condizioni non lavorative, si aggiungono a �9.785,00 �8.153,00 lordi annui per ogni altro componente oltre il primo.

B.FAMIGLIE NUMEROSE

1)Possesso del solo appartamento abitato quale unica propriet� immobiliare del contribuente all�1.1.2011. Nel caso in cui l�appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra propriet� immobiliare. Per altre unit� immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

C/6 (garage)

 

C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

 

C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

2) Nucleo familiare con 3 (tre) o pi� figli minori all�1/1/2011, come da stato di famiglia.

3) Reddito familiare complessivo riferito all�anno 2010 non superiore a � 34.243,00 lordi annui nel caso di famiglia con 4 (quattro) componenti; a tale reddito si aggiungo � 8.153,00 lordi annui per ogni altro componente oltre il quarto.

C.FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

1) Possesso del solo appartamento abitato quale unica propriet� immobiliare del contribuente all�1.1.2011. Nel caso in cui l�appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra propriet� immobiliare. Per altre unit� immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

C/6 (garage)

 

C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

 

C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

2)Il portatore di handicap deve essere in possesso dell�attestato di invalidit� civile al 100%;

3)Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a �9.785,00 annui lordi per un solo componente, riferito all�anno 2010; si aggiungono �8.153,00 annui lordi per ogni altro componente oltre il primo.

8)Ritenuto di determinare i seguenti criteri applicativi:

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al Comune di Fabbrico � Ufficio Tributi Via Roma n. 37 entro e non oltre il 31.12.2011 a mezzo raccomandata o tramite consegna all�Ufficio la seguente documentazione:

-autocertificazione attestante la situazione economica o reddituale al 31.12.2010, oppure a discrezione del contribuente, copia della dichiarazione del redditi Mod. 730/2011 o Mod. Unico 2011 o copia modello Cud/2011;

-dichiarazione in carta semplice attestante i sotto elencati elementi:

l)cognome e nome;

m)luogo e data di nascita;

n)residenza anagrafica;

o)codice fiscale;

p)numero persone componenti il nucleo famigliare;

q)la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

r)invalidit� civile al 100%;

s)dati catastali dell�immobile (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);

t)dati catastali della/e pertinenza/e (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);

u)tipo di possesso (propriet�, usufrutto, uso e abitazione);

v)dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non sono contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, e non possiedono nessuna propriet� immobiliare.

I contribuenti che abbiano inviato richiesta entro i termini dei versamenti potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2011, gi� tenere conto della detrazione richiesta.

L�Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di infedele dichiarazione, saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni.

OMISSIS