Determinazione aliquota ICI per l’anno 2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

     Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con decorrenza dal 1° luglio 1993;

 

     Visto l’art. 27 comma 8 della Legge Finanziaria 2002 (L. 28 dicembre 2001 n. 448), che sostituisce quanto già stabilito dal comma 16 dell’art. 53 della L. 388/2000 e detta nuove regole in merito al termine per la deliberazione e per la decorrenza delle aliquote, detrazione e tariffe dei tributi e dei servizi degli enti locali. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

     Visto l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 504/92 che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, non superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

     Visto l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92 che stabilisce che a decorrere dal 1997, con la deliberazione delle aliquote, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta del 50 per cento; in alternativa, l’importo di € 103,29 stabilito dal punto 2 del medesimo comma, può essere elevato fino a € 258,23;

 

     Visto l’art. 3 del D.L. 10.03.1997 n. 50 che cita: “All’art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, riguardante le riduzioni e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della L. 23.12.1996 n. 662, è aggiunto infine il seguente periodo: “La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, individuate con deliberazione dal competente organo comunale”;

 

     Ritenuto di adottare, al fine di far fronte alle esigenze emerse nel bilancio di previsione per l’anno 2005 la medesima aliquota ordinaria applicata nel precedente anno, nella misura del 5,5 per mille ed un’aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, al fine di incentivare la locazione di questi, in presenza di una forte presenza di richiesta di locazione nel Comune, così come previsto dal citato comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92;

 

     Ritenuto di elevare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da € 103,29 a € 129,11, nel rispetto degli equilibri di bilancio, come previsto dal citato comma 3 art. 8 del D.Lgs. 504/92;

 

     Ritenuto inoltre di applicare la suddetta maggiore detrazione anche per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ex – art. 75 Codice Civile (senza obbligo di registrazione del contratto) e agli alloggi dati in locazione, con contratto registrato, agli immobili posseduti da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in casa di riposo o sanitaria per ricovero permanente, purché l’abitazione risulti non locata;

 

     Ritenuto altresì di elevare la detrazione per l’unità adibita ad abitazione principale da € 103,29 a € 165,26 alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, come previsto ai sensi dell’art. 8 comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 504/92, ai soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

A.    PENSIONATI

 

1)  Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.1.2005. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

·   C/6 (garage)

·   C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

·   C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

 

2)   Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 01/01/2005; tale qualifica deve valere solo per il contribuente, nel senso che se il pensionato è proprietario al 100% avrà diritto alla ulteriore detrazione per intero, se invece il pensionato è contitolare con altri soggetti che non sono pensionati, l’ulteriore detrazione spetta solo al pensionato in quota proporzionale alla sua quota di possesso.

 

3)   Essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo lordo non superiore a € 9.785,00 annui lordi riferito al 2004, se trattasi di unico componente; si precisa che per condizione non lavorativa si intende essere titolari di pensioni, e non anche di altri tipi di reddito che derivino dal qualsiasi attività.

 

Per i nuclei familiari composti da due o più persone, come risulta dalla stato di famiglia, in condizioni non lavorative, si aggiungono a € 9.785,00 € 8.153,00 lordi annui per ogni altro componente oltre il primo.

 

B.    FAMIGLIE NUMEROSE

 

1)  Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare  del contribuente all’1.1.2005. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

·   C/6 (garage)

·   C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

·   C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

 

2) Nucleo familiare con 3 (tre) o più figli minori all’1/1/2005, come da stato di famiglia.

 

3) Reddito familiare complessivo riferito all’anno 2004 non superiore a € 34.243,00 lordi annui nel caso di famiglia con 4 (quattro) componenti; a tale reddito si aggiungo € 8.153,00 lordi annui per ogni altro componente oltre il quarto.

 

C.    FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

 

1) Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.1.2005. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

·   C/6 (garage)

·   C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

·   C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

 

2)   Il portatore di handicap deve essere in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100%;

 

3)   Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a € 9.785,00 annui lordi per un solo componente, riferito all’anno 2004; si aggiungono € 8.153,00 annui lordi per ogni altro componente oltre il primo.

 

Ritenuto infine di determinare i seguenti criteri applicativi:

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al Comune di Fabbrico – Ufficio Tributi Via Roma n. 37 entro e non oltre il 31.12.2005 a mezzo raccomandata o tramite consegna all’Ufficio la seguente documentazione:

-            autocertificazione attestante la situazione economica o reddituale al 31.12.2004, oppure a discrezione del contribuente, copia della dichiarazione del redditi Mod. 730/2005 o Mod. Unico 2005 o copia modello Cud/2005;

-            dichiarazione in carta semplice attestante i sotto elencati elementi:

a)      cognome e nome;

b)      luogo e data di nascita;

c)      residenza anagrafica;

d)      codice fiscale;

e)      numero persone componenti il nucleo famigliare;

f)    la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

g)      invalidità civile al 100%;

h)   dati catastali dell’immobile (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);

i)    dati catastali della/e pertinenza/e (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);

j)    tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso e abitazione);

k)      dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non sono contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, e non possiedono nessuna proprietà immobiliare.

 

     Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 48 e 49;

 

     Visti agli allegati pareri favorevoli, sia per la sola regolarità tecnica che per quella contabile, espressi dal Responsabile dell’Ufficio Contabile - Amministrativo  Sig. Cattini Rag. Claudio in data 26.10.2004;

 

     Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

1)  Di confermare per l’anno 2005 un’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

 

 

2)  Di determinare per l’anno 2005 un’aliquota maggiorata dell’I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

 

 

3)  Di determinare per l’anno 2005 l’elevazione delle detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da € 103,29 a € 129,11 e di applicare la suddetta maggiore detrazione anche per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ex art. 75 del Codice Civile (senza obbligo di registrazione del contratto) e agli alloggi locati con contratto registrato; agli immobili posseduti da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in casa di riposo o sanitaria per ricovero permanente, purché l’abitazione risulti non locata;

 

 

4)  Di determinare altresì per l’anno 2005 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, l’elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da € 103,29 a € 165,26:

 

A.       PENSIONATI

 

1)       Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.1.2005. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

·     C/6 (garage)

·     C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

·     C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

 

2)    Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 01/01/2005; tale qualifica deve valere solo per il contribuente, nel senso che se il pensionato è proprietario al 100% avrà diritto alla ulteriore detrazione per intero, se invece il pensionato è contitolare con altri soggetti che non sono pensionati, l’ulteriore detrazione spetta solo al pensionato in quota proporzionale alla sua quota di possesso.

 

3)    Essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo lordo non superiore a € 9.785,00 annui lordi riferito al 2004, se trattasi di unico componente; si precisa che per condizione non lavorativa si intende essere titolari di pensioni, e non anche di altri tipi di reddito che derivino dal qualsiasi attività.

 

Per i nuclei familiari composti da due o più persone, come risulta dalla stato di famiglia, in condizioni non lavorative, si aggiungono a € 9.785,00 € 8.153,00 lordi annui per ogni altro componente oltre il primo.

 

B. FAMIGLIE NUMEROSE

 

1)  Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare  del contribuente all’1.1.2005. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

·   C/6 (garage)

·   C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

·   C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

 

2) Nucleo familiare con 3 (tre) o più figli minori all’1/1/2005, come da stato di famiglia.

 

3) Reddito familiare complessivo riferito all’anno 2004 non superiore a € 34.243,00 lordi annui nel caso di famiglia con 4 (quattro) componenti; a tale reddito si aggiungo € 8.153,00 lordi annui per ogni altro componente oltre il quarto.

 

 

C. FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

 

1) Possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.1.2005. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come:

 

·     C/6 (garage)

·     C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine)

·     C/7 (tettoie aperte o chiuse)

Nel numero massimo di due, di diversa categoria.

 

2)    Il portatore di handicap deve essere in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100%;

 

3)    Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a € 9.785,00 annui lordi per un solo componente, riferito all’anno 2004; si aggiungono € 8.153,00 annui lordi per ogni altro componente oltre il primo.

 

 

5)    Ritenuto di determinare i seguenti criteri applicativi:

 

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al Comune di Fabbrico – Ufficio Tributi Via Roma n. 37 entro e non oltre il 31.12.2005 a mezzo raccomandata o tramite consegna all’Ufficio la seguente documentazione:

 

-  autocertificazione attestante la situazione economica o reddituale al 31.12.2004, oppure a discrezione del contribuente, copia della dichiarazione del redditi Mod. 730/2005 o Mod. Unico 2005 o copia modello Cud/2005;

 

-  dichiarazione in carta semplice attestante i sotto elencati elementi:

l)         cognome e nome;

m)         luogo e data di nascita;

n)         residenza anagrafica;

o)         codice fiscale;

p)         numero persone componenti il nucleo famigliare;

q)     la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

r)         invalidità civile al 100%;

s)      dati catastali dell’immobile (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);

t)      dati catastali della/e pertinenza/e (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);

u)    tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso e abitazione);

v)       dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non sono contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, e non possiedono nessuna proprietà immobiliare.

 

I contribuenti che abbiano inviato richiesta entro i termini dei versamenti potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta.

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di infedele dichiarazione, saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni.