ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 27 DEL 31/3/2009
Oggetto: Determinazione delle aliquote imposta comunale sugli immobili (I.C.I). relative all’anno 2009(omissis)
DI DARE ATTO dell’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) prevista dall’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito in Legge 126/2008 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle ad essa assimilate dal Comune con proprio regolamento o delibera, ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in categoria A1, A8 e a9;
Di prendere atto di quanto precisato nella risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 del Ministero dell’Economia e Finanze confermando, sulla base del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione C. C. n. 40 del 20/05/2007, le seguenti assimilazioni all’abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) prevista dall’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito in Legge 126/2008:
I. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
II. l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii/e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore) o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
III. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
IV. l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
1) Di fissare nel seguente modo e in base alle sotto indicate modulazioni le aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal periodo d'imposta 2009:
a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille
b) aree fabbricabili: 7,0 per mille;
2) Detrazione sulla abitazione principale pari a 124,00 euro per le abitazioni appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.
3) Di precisare che, con le aliquote ridotte descritte nel precedente punto 1, non viene pregiudicato il gettito d'imposta dell'anno 2009;
I versamenti dovranno essere eseguiti al Concessionario del Servizio Riscossione : EQUITALIA PR E RE SPA - conto corrente postale N° 88664545, oltre che attraverso il mod. F24