ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CANOSSA - RE N° 14 DEL 6/3/2007

 

Oggetto:           Determinazione delle aliquote imposta comunale sugli immobili (I.C.I). relative all’anno 2008

(omissis)

D E L I B E R A

1) Di fissare nel seguente modo e in base alle sotto indicate modulazioni le aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal periodo d'imposta 2008:

 

a) aliquota ordinaria:                                                              6,3 per mille

   

b) aliquota ridotta:                                                                  4,0 per mille nuovi nuclei famigliari (sposi, conviventi o singoli) che acquisiscano la proprietà di un’abitazione, adibita ad abitazione principale, posseduta da uno o entrambi i componenti del nucleo famigliare, per i primi tre anni solari compreso quello d’acquisto.

c) aree fabbricabili:                                                                7,0 per mille;

2) Di prevedere per l'abitazione principale una detrazione pari ad € 124,00 ( Euro centoventiquattro) precisando altresì che la detrazione, che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dalle pertinenze di cui al comma 2 dell'art. 19 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., in quanto formano parte integrante dell'abitazione principale stessa;
Da quest'anno è stata introdotta con la Finanziaria per l'anno 2008 una ulteriore detrazione sulla abitazione principale. Di essa possono beneficiare tutti coloro che già beneficiano della detrazione ordinaria di 124,00 euro con l'esclusione dei contribuenti che utilizzano come abitazione principale unità abitative catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L'ulteriore detrazione (fino ad un massimo di 200,00 euro) si somma alla detrazione ordinaria di 124,00 euro. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5, D. Lgs. n° 504/1992, considerando la somma del valore imponibile dell'abitazione, di un garage e una cantina di pertinenza (Risoluzione Min. Economia e Finanze n° 1/2008). L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Essa è ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l'abitano.

 

3) Di precisare che, con le aliquote ridotte descritte nel precedente punto 1, non viene pregiudicato il gettito d'imposta dell'anno 2008;

 

 

I versamenti dovranno essere eseguiti al Concessionario del Servizio Riscossione : EQUITALIA PR E RE  SPA   -   conto corrente postale N° 88664545, oltre che attraverso il mod.  F24