IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 Dlgs 18.08.2000 n. 267
dal Responsabile dell’ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
senza discussione a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
1) di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2005, ai fini dell'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,9 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 6,4 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e sue
pertinenze, intendendosi come tali "le unità immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le
unità immobiliari C/6 (per non più di due garage) destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell'abitazione principale;
c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi
come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a
terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate
dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la
vendita da imprese edili in attesa di essere vendute
2) di fissare in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;
3) di estendere la possibilità di usufruire della detrazione di € 103,29 e della aliquota ridotta
nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi
risultino residenti nel comune;
4) di estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta anche nei seguenti casi:
4.a unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di I° grado (figli/genitori -
genitori/figli);
5) di andare ad applicare la riduzione del 50% dell’imposta ICI dovuta per l’anno 2005
secondo quanto disposto dall’art. 15 del “Regolamento ISEE - per l’applicazione dei criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate residenti nel Comune di Cavriago” che recita: