N. 198 in data 09.12.2004
Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2005
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Lgs. n° 504 del 30/12/92, emanato per l'attuazione della delega predetta;
VISTO il Cap. 1° del Decreto che istituisce dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili e ne
disciplina l'applicazione;
VISTO l'art. 6 del D. Lgs. n° 504/92 sostituito interamente dall'art. 3 comma 53 della Legge n. 662
del 23/12/96 con il quale devono essere adottate per ogni anno le aliquote ICI comprese tra un
minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;
VISTO l’art. 151 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” che fissa, tra l’altro, al 31 Dicembre la data per deliberare le
tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali;
VISTI, gli artt. 42 e 48, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 i quali stabiliscono la Giunta Comunale quale
organo competente a deliberare le aliquote ICI;
VISTO l'art. 4 del D.L. n° 437 dell'8/8/96 coordinato con la Legge di conversione n° 556 del
24/10/96, rispetto al quale i comuni possono applicare una aliquota ridotta per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
VISTO l'art. 59 del D. Lgs. n° 446 del 15/12/97 lettera e) rispetto al quale i comuni possono
considerare abitazioni principali, con la conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche
della detrazione, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
CONSIDERATO che secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di
previsione per l'anno 2005, dovendo tener conto della condizione di pareggio dello stesso;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sopra
citato, che all'art. 14 considera parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una
tettoia), le unità immobiliari C/6 (per non più di 2 garage) destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell'abitazione principale;
PROPONE di adottare quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 11/3/97 n° 50 convertito nella Legge n°
122 del 9/5/97, che integrando l'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n° 504 ha esteso la facoltà di riduzione al
50% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti in
situazioni di particolare disagio economico sociale;
VISTO l’art. 15 del “Regolamento ISEE - per l’applicazione dei criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate residenti nel
Comune di Cavriago”
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IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 Dlgs 18.08.2000 n. 267
dal Responsabile dell’ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
senza discussione a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2005, ai fini dell'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,9 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 6,4 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e sue
pertinenze, intendendosi come tali "le unità immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le
unità immobiliari C/6 (per non più di due garage) destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell'abitazione principale;
c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi
come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a
terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate
dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la
vendita da imprese edili in attesa di essere vendute
2) di fissare in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;
3) di estendere la possibilità di usufruire della detrazione di € 103,29 e della aliquota ridotta
nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi
risultino residenti nel comune;
4) di estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta anche nei seguenti casi:
4.a unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di I° grado (figli/genitori -
genitori/figli);
5) di andare ad applicare la riduzione del 50% dell’imposta ICI dovuta per l’anno 2005
secondo quanto disposto dall’art. 15 del “Regolamento ISEE - per l’applicazione dei criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate residenti nel Comune di Cavriago” che recita:
Art. 15 Riduzione Imposta Comunale sugli Immobili
1. Ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili viene applicata la riduzione del 50%:
- Alla sola imposta dovuta per l’abitazione principale;
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- Al nucleo o ai nuclei familiari che si trovino in una fascia ISEE da € 0,00 a
€ 5.164,00;
2. Per valori ISEE superiori a tale fascia, nessuna riduzione è concessa;
3. la riduzione dell’imposta è accordata su richiesta dell’interessato da formularsi su apposito
modello e contestualmente alla presentazione della attestazione ISEE entro il termine della
presentazione della dichiarazione ICI.
6) Di poter usufruire della detrazione di € 103,29 nel caso di anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero previa presentazione di specifica domanda
dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno
pervenire al Comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI.
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;