D E L I B E R A

 

1. DI RICONFERMARE le aliquote I.C.I. per l’anno 2011 uguali all’anno precedente e precisamente così distinte:

 

1 - ALIQUOTA AGEVOLATA  del 5,50 per mille:

per le seguenti casistiche:

Immobili locati:

(art. 21, comma 18,19 e 20 della legge 27/12/ 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato);

 

1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprietà;

 

* per usufruire dell’aliquota di cui al punto 1) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono aver presentato entro il 20/12/2011 all’Ufficio Tributi - I.C.I. del Comune la seguente documentazione:

(si precisa che in attuazione dell’art. 16 comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta ICI, il beneficio decorre dall’ anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza)

a) copia del contratto registrato presso l’Ufficio del registro per la prima volta;

b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia già negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprietà;

(i moduli sono a disposizione presso l’ufficio tributi)

 

2) Fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1)

è concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull’aliquota agevolata, in modo che l’aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (“contratti concordati”).

 

è concessa una ulteriore agevolazione di –  3,00 per mille sull’aliquota ordinaria, in modo che l’aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 4 dell’Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile)

 

Si precisa che per questo tipo di tipologia l’agevolazione è da considerare già nell’anno in cui viene fatta richiesta.

(i moduli sono a disposizione presso l’ufficio tributi)

 

3) di confermare l’aliquota per l’abitazione principale relativamente  alle unità immobiliari censite catastalmente come A1, A8 e A9 (le altre sono esclude) nella misura del 5,5 per mille e relativa detrazione pari a € 104,00.

 

 

2 - ALIQUOTA ORDINARIA  del 7 per mille

     

a) Fabbricati diversi dalle abitazioni;

 

b)                    Aree fabbricabili;

 

c) Terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice)

 

d)                    Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

 

e)                    Alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;

 

f) Alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;

 

g)                    Alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;

 

3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille:

 

a) Alloggi non locati, intendendosi per tali l’ unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10),  utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell’anno di imposizione, non locata nè data in comodato a terzi, e relative pertinenze;

 

b) Residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;

 

c) Alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente.

 

4 – RISCOSSIONE

 

Fatte salve eventuali successive modifiche legislative, si porta a conoscenza che è possibile effettuare il pagamento ICI per l’anno 2011, nel seguente modo:

 

- mediante delega di pagamento F24 con i seguenti codici:

3901 – ICI per abitazione principale

3902 – ICI per terreni agricoli

3903 – ICI per aree fabbricabili

3904 – ICI per altri fabbricati

3906 – ICI interessi

3907 – ICI sanzioni

 

- mediante bollettino c/c postale n. 12002440 – intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto – ICI – Servizio Tesoreria.

 

- ici on-line indirizzo internet  www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it 

 

2) di prendere atto del Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze anche per l’anno 2011, e precisamente:


- l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti dal decreto, si applica per tutto l'anno 2011
per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni)

il numero massimo di pertinenze cui può essere estesa l'esenzione d'imposta è:

C/6 (riferita solo a garage) limitatamente a due unità

C/2 (riferita solo a cantina) limitatamente a una unità

C/7 (riferita solo a tettoia) limitatamente ad una unità

(art. 19, comma 2, regolamento ICI);

 

- l'esenzione si estende:

 

1) all'unità abitativa posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);


2) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

 

3) alle unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

 

4) alle unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

5) alle unità immobiliari l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale; 

 

Per i punti 1) 2) 3) 4) 5) va presentata apposita comunicazione di esenzione da consegnare entro il 20 dicembre 2011  all’ufficio tributi .

La modulistica richiesta si può ritirare presso l’ufficio tributi e/o disponibile sul sito del comune al seguente indirizzo www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

 

Non  si esclude l’eventuale dichiarazione ici nel caso sia prevista per normativa.

 

2. DI DARE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall’art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 e s.m..

 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi resi in forma palese ai sensi di legge dai n° 16 (Sedici) Consiglieri Comunali presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4, del D.Lgs.vo n° 267/2000 e s.m..