IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: ICI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E ESENZIONI ANNO 2009

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 63 del 27/12/2007, esecutiva, con la quale le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 sono state fissate nelle misure del:

 

- aliquota agevolata                           5.50 per mille - abitazione principale con detrazione di € 104,00;

- aliquota ordinaria                         7.00 per mille - immobili destinati ad altro uso;

- aliquota massima                        7.00 per mille - immobili non locati;

 

Visto il comma 156 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L.296/2006) che dispone la competenza del Consiglio comunale per l’adozione della deliberazione che fissa le aliquote dell’imposta comunale degli immobili;

 

Visto l’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, che stabilisce che l’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale si applica:

-  a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9;

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Tale disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Visto l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

-          l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

-          l’ unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

-          l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti, che la occupano quale loro abitazione principale; 

 

Richiamata la legge 9 dicembre 1998, n. 431 “DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO”

 

Richiamato inoltre il comma 3, dell’Art. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che recita testualmente:

“ Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 (“affitti concordati”), i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.

I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al  momento in cui le delibere stesse sono assunte. ..... omissis .....”

 

Richiamata la Legge – Finanziaria 2008 art. 2 commi 285 a 288 che così recita:

Comma 285 Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano "residenze d'interesse generale destinate alla locazione" i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.    

Comma 286 Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8/2/07, n.9.

Comma 287 Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Comma 288  L'articolo 2 comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

 

Visto l’art. 4 della Legge delega n. 421/92;

 

Visto il titolo II del D. Lgs. n. 504/92 attuativo della delega;

 

Dato atto che:

 

-      ai sensi  dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92, il presupposto dell’imposta è il possesso dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ubicati nel territorio comunale;

-      ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 504/92, come sostituito dall’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97 comma 1, lettera a): “Art. 3 - (Soggetti passivi) - 1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. - 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario”.

-      ai sensi dell’art. 3, comma 53, della Legge n. 662/96 - l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati - ;

 

Visto l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

 

Richiamata la L.R. 8/8/2001 n. 24 art 49 e succ. modificazioni ed integrazioni, che predispone il passaggio degli immobili di proprietà delle ACER (ex IACP) ai Comuni nel cui territorio sono ubicati a titolo gratuito;

Richiamata altresì, la delibera C.C. n. 33 del 29/09/2005 con cui il Comune di Castelnovo di Sotto affida la gestione del patrimonio abitativo alla ditta ACER;

 

Tenuto conto che se la deliberazione dell’aliquota I.C.I. non viene adottata entro il termine previsto per legge, deve essere applicata l’aliquota del 4 per mille, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 6 del D. LGS. n. 504/92;

 

Visto l’art.77 bis, comma 30 del d.l.112/2008, convertito nella legge 133/2008 che così recita:

“ Resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

 

Visto il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000,  in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e contabile del ragioniere comunale;

 

Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri del Gruppo Consiliare “La Casa delle Libertà” Bedenghi Roberto, Caffarri Eugenio, Cocconi Roberto e Ferrarini Carla) espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti;

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1) Di riconfermare le aliquote I.C.I. per l’anno 2009 uguali all’anno precedente e precisamente così distinte:

 

1 - ALIQUOTA AGEVOLATA  del 5,50 per mille:

per le seguenti casistiche:

Immobili locati:

(art. 21, comma 18,19 e 20 della legge 27/12/ 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato);

 

1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprietà;

 

* per usufruire dell’aliquota di cui al punto 1) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono aver presentato entro il 20/12/2009 all’Ufficio Tributi - I.C.I. del Comune la seguente documentazione:

(si precisa che in attuazione dell’art. 16 comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta ICI, il beneficio decorre dall’ anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza)

a) copia del contratto registrato presso l’Ufficio del registro per la prima volta;

b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia già negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprietà;

(i moduli sono a disposizione presso l’ufficio tributi)

 

2) Fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1)

è concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull’aliquota agevolata, in modo che l’aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (“contratti concordati”).

 

è concessa una ulteriore agevolazione di –  3,00 per mille sull’aliquota ordinaria, in modo che l’aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 4 dell’Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile)

 

Si precisa che per questo tipo di tipologia l’agevolazione è da considerare già nell’anno in cui viene fatta richiesta.

(i moduli sono a disposizione presso l’ufficio tributi)

 

 

2 - ALIQUOTA ORDINARIA  del 7 per mille

     

a) Fabbricati diversi dalle abitazioni;

 

b) Aree fabbricabili;

 

c) Terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice)

 

d) Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

 

e) Alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;

 

f)   Alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;

 

g) Alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;

 

3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille:

 

a) Alloggi non locati, intendendosi per tali l’ unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10),  utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell’anno di imposizione, non locata nè data in comodato a terzi, e relative pertinenze;

 

b)  Residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;

 

c) Alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente.

 

4 – RISCOSSIONE

 

Fatte salve eventuali successive modifiche legislative, si porta a conoscenza che è possibile effettuare il pagamento ICI per l’anno 2009, nel seguente modo:

 

- mediante delega di pagamento F24 con i seguenti codici:

3901 – ICI per abitazione principale

3902 – ICI per terreni agricoli

3903 – ICI per aree fabbricabili

3904 – ICI per altri fabbricati

3906 – ICI interessi

3907 – ICI sanzioni

 

- mediante bollettino c/c postale n. 12002440 – intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto – ICI – Servizio Tesoreria.

 

- ici on-line indirizzo internet  www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it 

 

2) di prendere atto del Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze anche per l’anno 2009, e precisamente:


- l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti dal decreto, si applica per tutto l'anno 2008
per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni)

il numero massimo di pertinenze cui può essere estesa l'esenzione d'imposta è:

C/6 (garage) limitatamente a due unità

C/2 (cantina) limitatamente a una unità

C/7 (tettoia) limitatamente ad una unità

(art. 19, comma 2, regolamento ICI);


- l'esenzione si estende:

 

1) all'unità abitativa posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);


2) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

 

3) alle unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

 

4) alle unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

5) alle unità immobiliari l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale; 

 

Per i punti 1) 2) 3) 4) 5) va presentata apposita comunicazione di esenzione da consegnare entro il 20 dicembre 2009 all’ufficio tributi .

La modulistica richiesta si può ritirare presso l’ufficio tributi e/o disponibile sul sito del comune al seguente indirizzo www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

 

Non  si esclude l’eventuale dichiarazione ici nel caso sia prevista per normativa.

 

Di dichiarare, con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Consiglieri del Gruppo Consiliare “la Casa delle Libertà” Bedenghi Roberto, Caffarri Eugenio, Cocconi Roberto e Ferrarini Carla) espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti, la presente immediamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;