D E L I B E R A

 

Di confermare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 uguali all’anno precedente e precisamente così distinte:

 

1 - ALIQUOTA AGEVOLATA  del 5,50 per mille:

 

- da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) - rientrano:

 

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:

                * C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unità

                * C/6 (garage) limitatamente a due unità

                * C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unità

destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

 

a*) si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

per usufruire dell’aliquota di cui al punto a*) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12/2008 all’ Ufficio Tributi - ICI del Comune la seguente documentazione:

 

1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario e che l’unità immobiliare non sia sta concessa in locazione.

(i moduli sono a disposizione presso l’ufficio tributi)

 

b) Immobili locati:

(art. 21, comma 18,19 e 20 della legge 27/12/ 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato);

 

1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprietà;

 

* per usufruire dell’aliquota di cui al punto 1) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono aver presentato entro il 20/12/2008 all’Ufficio Tributi - I.C.I. del Comune la seguente documentazione:

(si precisa che in attuazione dell’art. 16 comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta ICI, il beneficio decorre dall’ anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza)

a) copia del contratto registrato presso l’Ufficio del registro per la prima volta;

b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia già negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprietà;

(i moduli sono a disposizione presso l’ufficio tributi)

 

2) Fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1)

è concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull’aliquota, in modo che l’aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (“contratti concordati”).

 

Si precisa che per questo tipo di tipologia l’agevolazione è da considerare già nell’anno in cui viene fatta richiesta.

(i moduli sono a disposizione presso l’ufficio tributi)

 

c) Unità immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell’art. 16 comma 1 lett. c) del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I.).

* per usufruire dell’aliquota di cui al punto c) - (5,50 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12/2008 all’Ufficio Tributi - I.C.I. del Comune la seguente documentazione:

 

1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall’occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente;

(i moduli sono a disposizione presso l’ufficio tributi)

 

d) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

2 - ALIQUOTA ORDINARIA  del 7 per mille

     

a) Fabbricati diversi dalle abitazioni;

 

b) Aree fabbricabili;

 

c) Terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice)

 

d) Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

 

e) Alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;

 

f)   Alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;

 

g) Alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;

 

h) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano adibita ad abitazione principale e  non locata (art. 1, comma 4-ter, del DL 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24/3/1993 n. 75);

 

3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille:

 

a) Alloggi non locati, intendendosi per tali l’ unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10),  utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell’anno di imposizione, non locata nè data in comodato a terzi, e relative pertinenze;

 

b)  Residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;

 

c) Alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente.

 

4 - DETRAZIONE DI 104,00 €

Si precisa  che (ai sensi dell’art. 8, comma 2 D.Lgs. n. 504/92) la detrazione annua, spettante per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale (ecc.....), è da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

 

Oltre che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:

 

* unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;

 

* unità immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata;

 

* le pertinenze per la parte dell’importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

4bis – ULTERIORE DETRAZIONE

All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

- 2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriori importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

5 – RISCOSSIONE

 

Fatte salve eventuali successive modifiche legislative, si porta a conoscenza che è possibile effettuare il pagamento ICI per l’anno 2007, nel seguente modo:

 

- mediante delega di pagamento F24 con i seguenti codici:

3901 – ICI per abitazione principale

3902 – ICI per terreni agricoli

3903 – ICI per aree fabbricabili

3904 – ICI per altri fabbricati

3906 – ICI interessi

3907 – ICI sanzioni

 

- mediante bollettino c/c postale n. 12002440 – intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto – ICI – Servizio Tesoreria.

 

appendice

 

Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento Comunale sull’imposta ICI:

 

1) all’art.12 comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta relativa all’immobile condiviso e semprechè ne sia data comunicazione scritta al Comune entro l’anno di effettuazione del versamento;

 

2) all’art. 12 comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

 

3) all’art. 8 comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l’abitabilità, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dall’ottenimento dell’abitabilità. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

 

4)  all’art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9 del D.Lgs. n. 504/92, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato già iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta.

In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l’anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

 

5) all’art. 20 comma 1 e ai fini di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 504/92, l’imposta è ridotta del 50 per cento dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L’inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5/8/78, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. (art. 20 comma 2)

Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purchè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lett. b) della L. 457/78, regolarmente autorizzate dal Comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato è utilizzato. In tal caso, dovrà essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all’anno in cui si applica la riduzione.

 

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)  strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b)  strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo  da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o tale;

c)  edifici per i quali è stata emessa  ordinanza  di  demolizione o ripristino;

d)  edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati;

e)  edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria.

 

* Il contribuente può certificare lo stato di inabitabilità o di inagibilità con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445 – 28/12/2000 e successive modificazioni.