COPIA

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
N. 91 IN SEDUTA DEL 29/12/2004
 
L’anno duemilaquattro il giorno  ventinove del mese di Dicembre alle ore 23:00 nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
Sono presenti:
 
MORI ROBERTA                                      Sindaco                         Presente
SPERONI ALFREDO                               Vice Sindaco                 Presente
MONTANARI FABIO                                  Assessore                    Presente
AMAINI ANDREA                                       Assessore E.                Presente
FOCHI LAMBERTO                                  Assessore E.                Presente
 
 
          Assiste il Dr.  LEMBO ANTONINO , SEGRETARIO GENERALE.
L'Avv. MORI ROBERTA , SINDACO, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno.
 
 
 
 

OGGETTO

 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2005.
 
 
 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale  n. 85 del 01/12/2003, esecutiva, con la quale le aliquote I.C.I. per l’anno 2004 sono state fissate nelle misure del:
 
- aliquota agevolata   5.50 per mille - abitazione principale con detrazione di € 104,00;
- aliquota ordinaria      7.00 per mille - immobili destinati ad altro uso;
- aliquota massima     7.00 per mille - immobili non locati;
 
Richiamata la legge 9 dicembre 1998, n. 431 “DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO”
 
Richiamato inoltre il comma 3, dell’Art. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che recita testualmente:
“ Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 (“affitti concordati”), i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.
I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al  momento in cui le delibere stesse sono assunte. ..... omissis .....”
 
Visto l’art. 4 della Legge delega n. 421/92;
 
Visto il titolo II del D. Lgs. n. 504/92 attuativo della delega;
 
Dato atto che:
 
-      ai sensi  dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92, il presupposto dell’imposta è il possesso dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ubicati nel territorio comunale;
-      ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 504/92, come sostituito dall’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97 comma 1, lettera a): “Art. 3 - (Soggetti passivi) - 1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. - 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario”.
-      ai sensi dell’art. 3, comma 53, della Legge n. 662/96 - l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati - ;
 
Visto l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
 
Tenuto conto che se la deliberazione dell’aliquota I.C.I. non viene adottata entro il termine previsto per legge, deve essere applicata l’aliquota del 4 per mille, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 6 del D. LGS. n. 504/92;
 
Visto il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato;
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

 
Di fissare le aliquote I.C.I.  per l’anno 2005 così distinte:
 
1 - ALIQUOTA AGEVOLATA  del 5,50 per mille:
 
- da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) - rientrano:
 
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:
                * C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unità
                * C/6 (garage) limitatamente a due unità
                * C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unità
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
 
a*) si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 
per usufruire dell’aliquota di cui al punto a*) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12/2004 all’ Ufficio Tributi - ICI del Comune la seguente documentazione:
 
1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario e che l’unità immobiliare non sia sta concessa in locazione.
 
b) Immobili locati:
(art. 21, comma 18,19 e 20 della legge 27/12/ 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato);
 
1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprietà;
 
* per usufruire dell’aliquota di cui al punto 1) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12/2004 all’Ufficio Tributi - I.C.I. del Comune la seguente documentazione:
(si precisa che in attuazione dell’art. 16 comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta ICI, il beneficio decorre dall’ anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1999, con contratto non scaduto,in quanto rientranti nella fattispecie).
 
a) copia del contratto registrato presso l’Ufficio del registro;
b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia già negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprietà;
 
2) Fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1)
è concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull’aliquota, in modo che l’aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (“contratti concordati”).
 
Si precisa che per questo tipo di tipologia l’agevolazione è da considerare già nell’anno in cui viene fatta richiesta.
 
c) Unità immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell’art. 16 comma 1 lett. c) del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I.).
* per usufruire dell’aliquota di cui al punto c) - (5,50 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12/2004 all’Ufficio Tributi - I.C.I. del Comune la seguente documentazione:
 
1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall’occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente;
 
d) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 
e) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 
2 - ALIQUOTA ORDINARIA  del 7 per mille
     
a) Fabbricati diversi dalle abitazioni;
 
b)                                             Aree fabbricabili;
 
c) Terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice)
 
d)                                             Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
 
e)                                                                                                                                 Alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;
 
f) Alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;
 
g)                                                                                                                                 Alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;
 
h)                                                                                                                                 Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano adibita ad abitazione principale e  non locata (art. 1, comma 4-ter, del DL 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24/3/1993 n. 75);
 
3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille:
 
a) Alloggi non locati, intendendosi per tali l’ unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10),  utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell’anno di imposizione, non locata nè data in comodato a terzi, e relative pertinenze;
 
b) Residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;
 
c) Alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente.
 
4 - DETRAZIONE DI 104,00 €
Si precisa  che (ai sensi dell’art. 8, comma 2 D.Lgs. n. 504/92) la detrazione annua, spettante per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale (ecc.....), è da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.
 
Oltre che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:
 
* unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;
 
* alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 
* unità immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata;
 
* le pertinenze per la parte dell’importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell’abitazione principale.
 
5 – RISCOSSIONE
 
Fatte salve eventuali successive modifiche legislative, si riconferma la riscossione diretta dell’I.C.I. anche per l’anno 2005, ricordando che il pagamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 12002440 – intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto – ICI – Servizio Tesoreria.
 
appendice
 
Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento Comunale sull’imposta ICI:
 
1) all’art.12 comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purchè la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta relativa all’immobile condiviso e semprechè ne sia data comunicazione scritta al Comune entro l’anno di effettuazione del versamento;
 
2) all’art. 12 comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
 
3) all’art. 8 comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l’abitabilità, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dall’ottenimento dell’abitabilità. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
 
4)  all’art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9 del D.Lgs. n. 504/92, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato già iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta.
In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l’anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
 
5) all’art. 20 comma 1 e ai fini di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 504/92, l’imposta è ridotta del 50 per cento dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
 
edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5/8/78, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. (art. 20 comma 2)
Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purchè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lett. b) della L. 457/78, regolarmente autorizzate dal Comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato è utilizzato. In tal caso, dovrà essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all’anno in cui si applica la riduzione.
 
Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)  strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b)  strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo  da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o tale;
c)  edifici per i quali è stata emessa  ordinanza  di  demolizione o ripristino;
d)  edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati;
e)  edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria.
 
* Il contribuente può certificare lo stato di inabitabilità o di inagibilità con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445 – 28/12/2000 e successive modificazioni.
 
Di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.
 
 
 
 
 
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Delibera n° 91                                                                                           del 29/12/2004
 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore FINANZIARIO E BILANCIO  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to :BELLELLI MERI
 
 
 
 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto
 
 
            IL SINDACO                                                   F.TO : Avv. MORI ROBERTA
 
 
            IL SEGRETARIO GENERALE                         F.TO : Dr.  LEMBO ANTONINO
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 
Il sottofirmato Segretario Capo certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 26/01/2005
 
lì, 11/01/2005
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. LEMBO ANTONINO
 
 
 
  Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo
 
  lì,  11/01/2005                                         IL FUNZIONARIO DELEGATO
             Rossana Mori
 
                                
 
 
Protocollata :
 
iI  11/01/2005 al N° 363