L´ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2010

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS....

 

 

DELIBERA

 

1)   di confermare per l’anno 2011 le aliquote già in vigore ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

 

    nella misura del 5,5 per mille come aliquota per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, come dettagliatamente descritte in premessa, per gli alloggi concessi in comodato gratuito ai coniugi di parenti entro il primo grado, ai suoceri , ai generi ed alle nuore (affini di 1’ grado) e occupati dagli stessi quale loro abitazione principale di cui la residenza anagrafica costituisce prova (per tutte le categorie catastali) e l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione del proprietario o usufruttuario,

 

    nella misura del 6,5 per mille come aliquota ordinaria per gli immobili descritti in premessa,

 

    nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata

 

 

2)   di stabilire altresì che l’aliquota del 6,5 per mille si applica fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili per un periodo di anni tre a fa tempo dal 01/01/2009 (delibera di C.C. n. 8 del 30/03/09)

Per beneficiare dell’aliquota agevolata del 6,5‰ le imprese dovranno presentare al Comune, entro il 16/12 di ogni anno, un’autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali, rendita e data di ultimazione dei lavori nonché la dichiarazione attestante che gli immobili riportati non sono fabbricati beni-patrimoniali.

Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita

 

3)   di confermare inoltre la detrazione di €. 120,00 per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 per l’anno 2011

 

4)   di dare atto che restano escluse dall’imposta, come disciplinato dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 93/2008 le unità abitative, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze destinate ad abitazione principale

 

a)   del soggetto passivo che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dove dimora abitualmente di cui la residenza anagrafica costituisce prova

b)   dell’anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

c)   date in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1’ grado che la occupano quale loro abitazione principale di cui la residenza anagrafica costituisce prova;

 

d)   possedute da soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

 

Ai fini dell’esenzione ICI sugli alloggi, diversi dalle categorie A/1, A/8 e A/9 sopra descritti alle lettere b), c) e d) i contribuenti interessati devono consegnare, entro il secondo o l’unico versamento del tributo, apposita autocertificazione che ha effetto dall’anno d’imposta della data di presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune.

 

Non è esclusa l’eventuale dichiarazione ICI nel caso sia prevista dalla Legge.

 

E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

 

5)   di dare atto che non si sono deliberati aumenti delle aliquote ICI rispettando il dettato del D.L. 93/08 art. 1 co. 7 convertito nella legge 126/08 e del D.L. 112/08 art. 77bis co. 30 convertito nella legge 133/08 sopra richiamati.

 

6)   di pubblicare il presente atto per estratto sulla gazzetta ufficiale inviandone copia al Ministero dell’economia e delle finanze.

OMISSIS........