PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

 

DELIBERAZIONE N. 16                                       DEL 30/04/2010

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSISS....

 

DELIBERA

 

1)   di confermare per l’anno 2010 le aliquote già in vigore ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

 

   nella misura del 5,5 per mille come aliquota per abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, come dettagliatamente descritte in premessa, per gli alloggi concessi in comodato gratuito ai coniugi di parenti entro il primo grado, ai suoceri , ai generi ed alle nuore (affini di 1’ grado) e occupati dagli stessi quale loro abitazione principale di cui la residenza anagrafica costituisce prova (per tutte le categorie catastali) e l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione del proprietario o usufruttuario,

 

   nella misura del 6,5 per mille come aliquota ordinaria per gli immobili descritti in premessa,

 

   nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata

 

 

2) di stabilire altresì che l’aliquota del 6,5 per mille si applica ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili per un periodo di anni tre a fa tempo dal 01/01/2009 (delibera di C.C. n. 8 del 30/03/09)

Per beneficiare dell’aliquota agevolata del 6,5‰ le imprese dovranno presentare al Comune, entro il 16/12 di ogni anno, un’autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali, rendita e data di ultimazione dei lavori nonché la dichiarazione attestante che gli immobili riportati non sono fabbricati beni-patrimoniali.

Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita

 

3) di confermare inoltre la detrazione di €. 120,00 per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 per l’anno 2010

 

4)   di dare atto che restano escluse dall’imposta, come disciplinato dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 93/2008 le unità abitative, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze destinate ad abitazione principale

 

a)   del soggetto passivo che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dove dimora abitualmente di cui la residenza anagrafica costituisce prova

b)   dell’anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

c)   date in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1’ grado che la occupano quale loro abitazione principale di cui la residenza anagrafica costituisce prova;

 

d)   possedute da soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

 

Ai fini dell’esenzione ICI sugli alloggi, diversi dalle categorie A/1, A/8 e A/9 sopra descritti alle lettere b), c) e d) i contribuenti interessati devono consegnare, entro il secondo o l’unico versamento del tributo, apposita autocertificazione che ha effetto dall’anno d’imposta della data di presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune.

 

Non è esclusa l’eventuale dichiarazione ICI nel caso sia prevista dalla Legge.

 

E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

 

5)   di dare atto che non si sono deliberati aumenti delle aliquote ICI rispettando il dettato del D.L. 93/08 art. 1 co. 7 convertito nella legge 126/08 e del D.L. 112/08 art. 77bis co. 30 convertito nella legge 133/08 sopra richiamati.

 

6)   di pubblicare il presente atto per estratto sulla gazzetta ufficiale inviandone copia al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

OMISSIS........