COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE N. 13 DEL 28/03/07
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSISS....
RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs.vo 30.12.92 n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille:
RICHIAMATO inoltre l’art. 8 dello stesso decreto che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ICI, in vigore;
RICHIAMATO in particolare l’art. 16 del Regolamento che disciplina le fattispecie equiparabili all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli a qualsiasi uso destinati;
- ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, così come modificato dall’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, sono soggetti passivi dell’imposta il proprietario degli immobili di cui al comma 2 dell’art. 1, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, di uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- ai sensi del successivo art. 4 l’imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del Comune stesso;
- aliquota del 4,8‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e per le unità immobiliare equiparate all’abitazione principale;
- aliquota del 6,5‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
- aliquota del 7‰ per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili.
RITENUTO di confermare per l’anno 2007 le suddette aliquote;
RITENUTO inoltre di confermare per l’anno 2007 anche la seguente detrazione d’imposta:
detrazione per abitazione principale di €. 120,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Proceduto a votazione con il seguente risultato:
Presenti 16, astenuti n°1 (Pietro Giansoldati), voti contrari n°3 (Archimede Corradi, Mauro Ronzoni e Gianluca Iori), voti favorevoli n°12
DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Cadelbosco di Sopra:
- aliquota del 4,8‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e per le unità immobiliare equiparate all’abitazione principale;
- aliquota del 6,5‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
- aliquota del 7‰ per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili.
2) di determinare altresì la detrazione annuale per abitazione principale in €. 120,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come meglio descritto in premessa;
3) di dare atto che il gettito previsto non è inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
4) di comunicare, ex art. 18, 2° comma, del decreto più volte citato le aliquote sopra determinate al concessionario del servizio riscossione tributi.
ART. 49, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267
Responsabile del Servizio di Ragioneria: parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile.
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Miria Bonini
Cadelbosco di Sopra, 28/03/2007