LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la L. 23/10/1992 n. 421 ed il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;

 

RICHIAMATO l’art. 6 del D. Lgs.vo 30.12.92 n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille:

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 8 dello stesso decreto che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ICI, in vigore;

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 16 del Regolamento che disciplina le fattispecie equiparabili all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta;

 

DATO ATTO che:

-    ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli a qualsiasi uso destinati;

-    ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, così come modificato dall’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, sono soggetti passivi dell’imposta il proprietario degli immobili di cui al comma 2 dell’art. 1, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, di uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

-    ai sensi del successivo art. 4 l’imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del Comune stesso;

 

RITENUTO OPPORTUNO determinare per l’anno 2006 le aliquote dell’I.C.I. come di seguito specificate:

 

-    aliquota del 4,8‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari  delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

 

-    aliquota del 6,5‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

-    aliquota del 7‰ per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili.

 

RITENUTO inoltre determinare per l’anno 2006 anche la seguente detrazione:

 

-detrazione per abitazione principale di €. 120,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente”;

 

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

 

CON voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

 

DELIBERA

 

1)    di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili in vigore per l’anno 2006 nel Comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente:

-            aliquota del 4,8‰ per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari  delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e per le unità immobiliare equiparate all’abitazione principale;

-            aliquota del 6,5‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

-            aliquota del 7‰ per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili.

 

2)    di determinare altresì la detrazione annuale per abitazione principale in €. 120,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come meglio descritto in premessa;

 

3)    di dare atto che il gettito previsto non è inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

4)    di comunicare, ex art. 18, 2° comma, del decreto più volte citato le aliquote sopra determinate al concessionario del servizio riscossione tributi;

 

5)    di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° co., del D.Lgs. 267/2000.

 


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ART. 49, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267

 

 

 

 

Responsabile del Servizio di Ragioneria: parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile.

 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Miria Bonini

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadelbosco di Sopra,  19/01/2006.