PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 21/12/2009

 

Il Comune di Albinea (provincia di Reggio nell’Emilia) ha adottato il 21/12/2009 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I. ), per l’anno 2010

 

(Omissis)  

DELIBERA

 

1.        Di prevedere per l’anno 2010, per i motivi di cui alla premessa narrativa che qui s’intende richiamata, le seguenti aliquote I.C.I. da rapportare al valore degli immobili come previsto dalla normativa vigente in materia:

Ø      aliquota ordinaria 6,50 per mille per la generalità dei casi di imposta;

Ø      aliquota per le abitazioni principali: 5,75 per mille;

Ø      aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;

Ø      aliquota del 7 per mille nel caso di unità abitative, e relative pertinenze, non locate o tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in uso gratuito ad un affine per la dimora abituale risultante dall’iscrizione anagrafica, per le quali risulta applicabile l’aliquota prevista per l’abitazione principale;

Ø      aliquota del 4 per mille per le aree edificabili iscritte nelle zone urbanistiche F1, G1 e G2;

Ø      aliquota del 3 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3 e dell’art. 5, comma 1 della Legge 09/12/1998, n, 431 e successive modifiche ed integrazioni;

Ø      aliquota del 3 per mille per gli immobili concessi in locazione alle condizioni previste dall’art. 5, comma 2 e 3 della Legge 09/12/1998, n, 431 e successive modifiche ed integrazioni;

 

2.        Di confermare per l’anno 2010 la misura della detrazione I.C.I. per l’abitazione principale pari a € 103,30.

 

3.      Di prendere atto del disposto dell’art 1 commi 1 e 7 del D. Lgs. 27/05/2008, n. 93 convertito in legge 24/07/2008, n. 126;

 

4.        Di dare atto che con deliberazione consiliare n. 7 del 31/1/2000 è stata recepita la facoltà prevista al comma 56 del citato art. 3 della L. 662/1996 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanente.

 

(Omissis)

 

Albinea, 18/01/2010                                                               Il Segretario Comunale

                                                                                             F.to  Dott.ssa Michela Schiena