PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI COLLAGNA IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2009        

 

Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 17.04.2009

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2009          

 

“Omissis”

Ad unanimità di voti legalmente espressi:

 

D E L I B E R A

 

1)      DI CONFERMARE per l'anno 2009 l'aliquota ICI ordinaria da applicare alla base imponibile nel Comune di Collagna nella misura del 6 (sei) per mille;

 

2)      DI CONFERMARE una aliquota maggiorata pari al 7 (sette) per mille per i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, non utilizzati quale abitazione principale;

 

3)      DI DARE ATTO che la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze (un C2, un C6 e un C7) spetta nella misura di € 130,00.

In aggiunta, possono usufruire della detrazione per abitazione principale i seguenti soggetti:

-          anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

-          cittadino residente all’estero, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

-          soggetto che risiede in altro Comune per obblighi di legge, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore.

-          abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino a 1° Grado (figli, genitori);

-          due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all’Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. All’unica unità di riferimento, che avrà un valore pari alla somma del valore delle unità immobiliari di cui si compone, con relativa pertinenza (C/02 – C/06 – C/07), verrà applicata la detrazione per l’abitazione principale;

 

4)      DI CONFERMARE nella misura di € 155,00 la detrazione in aumento a favore di famiglie con portatori di handicap con invalidità civile al 100%;

 

5)      DI DARE ATTO che per effetto dell’articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n.93 convertito con modifiche dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall’anno 2008 l’ICI non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

6)      DI DICHIARARE, con separata ed uguale votazione, il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi di legge.

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Estratto di copia conforme all’originale

COLLAGNA,05.05.2009

f.to il Segretario Comunale

COSMI dott.EMANUELE