ALIQUOTE ICI ANNO 2008.

 

VISTO l’art.1,comma 159 della L.296/2006 (Finanziaria2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote in materia ICI;

VISTO l’art.1 comma 169 della L.296/2006 (Finanziaria 2007) che dispone "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO che questo Ente non intende modificare le aliquote ICI e pertanto in base all’art.1, comma 169, della L.296/2006 risultano confermate le aliquote dell’anno precedente (delibera Consiglio Comunale n.22 del 22/03/2007);

Si precisa che:

  1. viene confermata in Euro 130,00 (centotrenta), la detrazione per abitazione principale;
  2. non possono usufruire dell’ulteriore detrazione prevista dall’art.8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992,n,504* i seguenti soggetti passivi:

 

*art.2bis:Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5.L’ulteriore detrazione comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

 

 

 

 

Collagna, 31/03/2008 Il Resp.del Servizio Tributi

Cosmi dott.Emanuele