DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.11  DEL 25/02/2010

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

 

- OMISSIS -

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Richiamata la propria precedente delibera n. 2 del 07/01/2009, all’oggetto: “Imposta comunale sugli immobili anno 2009. Conferma delle aliquote e detrazioni”;

            Visto l’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni in legge n. 126/2008, che ha disposto, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi il regime d’imposizione;

Visti, altresì:

-         il comma 169 dell’art. 1 della L.27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

-         l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 che dispone che per il triennio 2009/2011 è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con Legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa/tariffa rifiuti;

-         il D.M. del 17/12/2009 del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha disposto il rinvio al 30 aprile 2010 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2010;

 

Visto lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2010, approvato con delibera di G.C. n. 15 del 02.02.2010;

      Ritenuto di confermare anche per l’anno 2010 le stesse aliquote e detrazioni d’imposta dell’anno 2009 come in elenco:

 

1)      - ALIQUOTA DEL 5,6 PER MILLE applicabile a :

a)       unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le categorie A/1, A8 e A/9), cioè quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto , uso o abitazione , e i suoi familiari dimorano abitualmente

            a-1) Si intende per abitazione principale anche quella unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;

 

b)       unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9);

 

c)       alloggi concessi in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado e occupati dagli stessi quale loro abitazione principale (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9);

 

d)       alloggi concessi in comodato gratuito ai coniugi di parenti entro il terzo grado, ai suoceri , ai generi ed alle nuore e occupati dagli stessi quale loro abitazione principale;

 

e)       alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso in cui tale contratto non e’ soggetto per legge a registrazione ;

 

f)        terreni agricoli;

 

g)       pertinenze dell’abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) classificabili o classificate nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat. C\6 o C\7

 

h)       pertinenze degli alloggi di cui alle lettere b), c) e d) classificabili o classificate nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat. C\6 o C\7. Le pertinenze degli alloggi di cui alla lettera e) devono essere riportate nel contratto di affitto.

 

Si da atto che restano escluse da imposta, come disciplinato dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 93/2008 le unità abitative, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché gli alloggi, diversi dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze dati in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado;

 

            Per usufruire dell’aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere a-1) c), d) ed e), debbono consegnare  apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti , entro il secondo od unico versamento del tributo . Ai fini dell’esenzione ICI sugli alloggi, diversi dalle categorie A/1, A/8 e A/9 e concessi in uso gratuito a parenti entro il terzo grado, i contribuenti interessati devono consegnare, negli stessi termini previsti di cui sopra, apposita autocertificazione.

            E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni

2)      - ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE applicabile a :

 

i)         fabbricati strumentali all’attività di impresa;

 

j)         tutti i fabbricati di imprese , società’ , associazioni , cooperative ;

 

k)       fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili ;

 

l)        fabbricati di enti senza scopo di lucro ;

 

m)    garages , posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera f) e g).

 

n)      aree fabbricabili;

 

o)      alloggi non locati , intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti , o a disposizione e\o utilizzati in modo saltuario , o privi di contratto di affitto.

 

L’aliquota in oggetto si applica comunque agli immobili che non rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1) e 3)

3)      ALIQUOTA DELLO 0,5 PER MILLE applicabile a:

a)      immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato  ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L. 9/12/98 n. 431 (“contratti concordati”), che per tutto l’anno 2009 abbiano regolarmente pagato l’ICI al 7 per mille (in qualità di alloggi non locati);

Tale condizione dovrà essere dichiarata su apposita autocertificazione, da consegnare entro il secondo od unico versamento del tributo come da modello in distribuzione presso l’ufficio Tributi del Comune;

            Si precisa che tale aliquota particolare è da considerarsi in vigore per il primo anno di locazione. L’immobile in questione per gli anni successivi, sarà assoggettato all’aliquota in vigore per le abitazioni principali (per la durata del contratto).

- DETRAZIONE, di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs 504/92,  di € 103,29 oltre che per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione , anche per :

-          unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;

-          unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;

- ULTERIORE DETRAZIONE, di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs 504/92, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni specificate all’allegato A),  ossia:

 

1- ULTERIORE DETRAZIONE che consenta di coprire per intero l’imposta dovuta per l’abitazione principale (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (cat. C\2 ,limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

A) SOGGETTI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad  €. 10.000,00:

·       possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2010. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente non deve avere nessun ' altra proprietà immobiliare . Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;

·       reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 10.000,00 annui riferito al 2009;

·       essere unico componente del nucleo familiare ;

 

2- ULTERIORE DETRAZIONE DI € 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

A) PENSIONATI :

·       possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2010 .Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;

·       aver compiuto il 65° anno d'età all’ 1.1.2010;

·       essere in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 16.300 annui riferito all’anno 2009 se trattasi di  nucleo familiare composto da n. 2 persone. Per i nuclei composti da tre o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2009, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 16.300 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il secondo;

 

B ) PORTATORI DI HANDICAP :

·       possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2010. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare . Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;

·       il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100% ;

·       il reddito familiare complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve essere superiore ad € 16.300 annui riferito al 2008 se trattasi di nucleo familiare composto di n. 2 persone. Per i nuclei composti da tre o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2009, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 16.300 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il secondo;

 

C) FAMIGLIE NUMEROSE :

·       possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2010. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare .Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;

·       nucleo familiare composto da cinque o più componenti all'1.1.2010 come da stato di famiglia

·       reddito familiare complessivo (somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2009, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86) riferito al 2009 non superiore ad € 28.921,59 annui nel caso di famiglia di cinque componenti ; a tale reddito si aggiungono € 4.389,88 annui per ogni componente oltre il quinto ;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto degli allegati  pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera , ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

                        Con voti favorevoli n.  , contrari n. (     ) e n.    astenuti espressi in forma palese dai n.  consiglieri presenti e votanti;

 

DELIBERA

 

1)      di confermare per l’anno 2010, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, così come definite ai punti 1), 2) e, 3) della premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

 

2)      di confermare una detrazione di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e agli alloggi di seguito specificati :

-          unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;

-          unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;

3)      di applicare per l’anno 2010, ed ai sensi dell’art. 8, 3° comma, del D.Lgs 504/92, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni specificate all’allegato A), un’ulteriore detrazione ai fini ICI, nella misura fissata, stabilita per le abitazioni principali (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9) e con riferimento al periodo dell’anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell’unità immobiliare;

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con separata  ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli n. …. ,     voti contrari n……, astenuti n….., espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n….. Consiglieri presenti e votanti

 

DICHIARA

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.

 


 

Allegato A) alla delibera di C.C. n.     del

 

1- ULTERIORE DETRAZIONE che consenta di coprire per intero l’imposta dovuta per l’abitazione principale (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze (cat. C\2 ,limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

A) SOGGETTI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad  €. 10.000,00:

·       possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2010. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente non deve avere nessun ' altra proprietà immobiliare . Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;

·       reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 10.000,00 annui riferito al 2009;

·       essere unico componente del nucleo familiare ;

 

2- ULTERIORE DETRAZIONE DI € 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

A) PENSIONATI :

·       possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2010 .Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;

·       aver compiuto il 65° anno d'età all’ 1.1.2010;

·       essere in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 16.300 annui riferito all’anno 2009 se trattasi di  nucleo familiare composto da n. 2 persone. Per i nuclei composti da tre o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2009, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 16.300 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il secondo;

 

B ) PORTATORI DI HANDICAP :

·       possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2010. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare . Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;

·       il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100% ;

·       il reddito familiare complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve essere superiore ad € 16.300 annui riferito al 2009 se trattasi di nucleo familiare composto di n. 2 persone. Per i nuclei composti da tre o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2009, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 16.300 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il secondo;

 

C) FAMIGLIE NUMEROSE :

·       possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2010. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare .Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;

·       nucleo familiare composto da cinque o più componenti all'1.1.2010 come da stato di famiglia

·       reddito familiare complessivo (somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2009, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86) riferito al 2009 non superiore ad € 28.921,59 annui nel caso di famiglia di cinque componenti ; a tale reddito si aggiungono € 4.389,88 annui per ogni componente oltre il quinto ;

 

 


 

La sottoscritta Rag. Ricco' Maria , Responsabile del Settore Finanziario , esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della presente proposta di delibera, in quanto rispondente alle normative che regolano la materia.

 

Bagnolo in Piano lì,

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE

                                                                                                          (Rag. Maria Riccò)

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