Richiamata la propria precedente delibera n. 8 del
1) - ALIQUOTA DEL 5,6 PER MILLE applicabile a :
a) unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale , cioè quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto , uso o abitazione , e i suoi familiari dimorano abitualmente
a-1) Si intende per abitazione principale anche quella unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
b) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
c) alloggi dati in comodato a parenti fino al terzo grado;
d) alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso in cui tale contratto non e’ soggetto per legge a registrazione ;
e) terreni agricoli;
f) pertinenze dell’abitazione principale classificabili o classificate nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat. C\6 o C\7
g) pertinenze degli alloggi di cui alle lettere c) e d) classificabili o classificate nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat. C\6 o C\7. Le pertinenze degli alloggi di cui alla lettera d) devono essere riportate nel contratto di affitto.
Per usufruire dell’aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere a-1) c) e d), debbono presentare all’Ufficio Tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti , entro il secondo od unico versamento del tributo .
E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni
2) - ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE applicabile a :
h) fabbricati strumentali all’attività di impresa;
i) tutti i fabbricati di imprese , società’ , associazioni , cooperative ;
j) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili ;
l) fabbricati di enti senza scopo di lucro ;
m) garages , posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera f) e g).
n) aree fabbricabili;
o) alloggi non locati , intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti , o a disposizione e\o utilizzati in modo saltuario , o privi di contratto di affitto. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado, che risultano ivi residenti.
L’aliquota in oggetto si applica comunque agli immobili che non rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1) e 3)
3) ALIQUOTA DELLO 0,5 PER MILLE applicabile a:
a) immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.
Tale condizione dovrà essere dichiarata su apposita autocertificazione, come da modello in distribuzione presso l’ufficio Tributi del Comune;
Si precisa che tale aliquota particolare è da considerarsi in vigore per il primo anno di locazione. L’immobile in questione per gli anni successivi, sarà assoggettato all’aliquota in vigore per le abitazioni principali (per la durata del contratto).
- DETRAZIONE, di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs 504/92, di € 103,29 oltre che per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione , anche per :
- unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
- unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-
- ULTERIORE DETRAZIONE ai contribuenti che si trovano nelle condizioni specificate all’allegato A) della predetta delibera di C.C., ossia:
1- ESENZIONE DELL’IMPOSTA dovuta per l’abitazione e relative pertinenze (cat. C\2 ,limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
A) SOGGETTI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad €. 10.000,00:
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'
· reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 10.000,00 annui riferito al 2007;
· essere unico componente del nucleo familiare ;
2- ULTERIORE DETRAZIONE DI € 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
A) PENSIONATI :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· aver compiuto il 65° anno d'età all’
· essere in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 16.300 annui riferito all’anno 2007 se trattasi di nucleo familiare composto da n. 2 persone. Per i nuclei composti da tre o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2007, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 16.300 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il secondo;
B ) PORTATORI DI HANDICAP :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100% ;
· il reddito familiare complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve essere superiore ad € 16.300 annui riferito al 2007 se trattasi di nucleo familiare composto di n. 2 persone. Per i nuclei composti da tre o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2007, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 16.300 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il secondo;
C) FAMIGLIE NUMEROSE :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· nucleo familiare composto da cinque o più componenti all'
· reddito familiare complessivo (somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2007, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86) riferito al 2007 non superiore ad € 28.921,59 annui nel caso di famiglia di cinque componenti ; a tale reddito si aggiungono € 4.389,88 annui per ogni componente oltre il quinto ;
Considerato che la succitata delibera di C.C. 8/2008 è stata trasmessa al Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze tramite il portale dell’Amministrazione finanziaria;
Vista la nota trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, prot.n. 3761/5.4.3 del
Dato atto che la nota del Ministero argomenta in modo approfondito il proprio rilievo motivando che non possono essere previste ulteriori esenzioni ai fini ICI oltre quelle tassativamente elencate all’art. 7 del D.Lgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni. Semmai, al fine di raggiungere lo stesso risultato, è possibile applicare il combinato disposto di cui agli articoli 8, comma 3, del D.Lgs 504/92 e del comma 3 dell’articolo 58 del D.Lgs 446/97, in virtù dei quali è possibile elevare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
Ritenuto pertanto di:
-adeguarsi alle osservazioni del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero modificando la dicitura utilizzata al punto 1) dell’allegato A) della succitata delibera di C.C. 8/2008 in:
1- ULTERIORE DETRAZIONE che consenta di coprire per intero l’imposta dovuta per l’abitazione e relative pertinenze (cat. C\2 ,limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
A) SOGGETTI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad €. 10.000,00:
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'
· reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 10.000,00 annui riferito al 2007;
· essere unico componente del nucleo familiare ;
-confermare quanto già deliberato con C.C. n. 8/2008 nelle altre parti;
Visto il D.M.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2008, approvato con delibera di C.C. n. 20/2008, e dato atto che tale rettifica non incide sulle previsioni di gettito ICI inserite nello stesso;
Visto il D.Lgs n. 267 del
Preso atto dell’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti
1) di confermare per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, così come definite ai punti 1), 2) e, 3) della premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
2) di confermare una detrazione di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e agli alloggi di seguito specificati :
- unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
- unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
3) di applicare per l’anno 2008, ed ai sensi dell’art. 8, 3° comma, del D.Lgs 504/92, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni specificate all’allegato A) riformulato al punto 1 per tener conto del rilievo ministeriale, un’ulteriore detrazione ai fini ICI, nella misura fissata, stabilita per le abitazioni principali e con riferimento al periodo dell’anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell’unità immobiliare;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato:
voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.
Allegato A) alla delibera di C.C. n. 22 del
1- ULTERIORE DETRAZIONE che consenta di coprire per intero l’imposta dovuta per l’abitazione e relative pertinenze (cat. C\2 ,limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
A) SOGGETTI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad €. 10.000,00:
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'
· reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 10.000,00 annui riferito al 2007;
· essere unico componente del nucleo familiare ;
2- ULTERIORE DETRAZIONE DI € 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
A) PENSIONATI :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· aver compiuto il 65° anno d'età all’
· essere in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 16.300 annui riferito all’anno 2007 se trattasi di nucleo familiare composto da n. 2 persone. Per i nuclei composti da tre o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2007, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 16.300 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il secondo;
B ) PORTATORI DI HANDICAP :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100% ;
· il reddito familiare complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve essere superiore ad € 16.300 annui riferito al 2007 se trattasi di nucleo familiare composto di n. 2 persone. Per i nuclei composti da tre o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2007, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 16.300 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il secondo;
C) FAMIGLIE NUMEROSE :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· nucleo familiare composto da cinque o più componenti all'
· reddito familiare complessivo (somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2007, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86) riferito al 2007 non superiore ad € 28.921,59 annui nel caso di famiglia di cinque componenti ; a tale reddito si aggiungono € 4.389,88 annui per ogni componente oltre il quinto ;