DELIBERA N. 119 DEL
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che , secondo le valutazioni effettuate in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2006 , al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente in questo Comune, la Giunta Comunale propone la conferma, anche per l’anno 2006, delle aliquote e della detrazione deliberate per l’anno 2005 e che sotto si elencano:
a) unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale , cioè quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto , uso o abitazione , e i suoi familiari dimorano abitualmente
a-1) Si intende per abitazione principale anche quella unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari ;
c) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
d) alloggi dati in comodato a parenti fino al terzo grado;
e) alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso in cui tale contratto non e’ soggetto per legge a registrazione ;
f) terreni agricoli;
g) pertinenze dell’abitazione principale classificabili o classificate nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat. C\6 o C\7
h) pertinenze degli alloggi di cui alle lettere d) ed e) classificabili o classificate nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat. C\6 o C\7. Le pertinenze degli alloggi di cui alla lettera e) devono essere riportate nel contratto di affitto.
Per usufruire dell’aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere a-1) d) ed e), debbono presentare all’Ufficio Tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti , entro il secondo od unico versamento del tributo .
E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni
2) - ALIQUOTA DEL 6,8 PER MILLE applicabile a :
i) fabbricati strumentali all’attività di impresa;
j) tutti i fabbricati di imprese , società’ , associazioni , cooperative ;
k) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili ;
l) fabbricati di enti senza scopo di lucro ;
m) garages , posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera g) e h).
L’aliquota in oggetto si applica comunque agli immobili che non rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1), 3) e 4)
3) - ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE applicabile a :
n) aree fabbricabili;
o) alloggi non locati , intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti , o a disposizione e\o utilizzati in modo saltuario , o privi di contratto di affitto. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado, che risultano ivi residenti.
4) ALIQUOTA DELLO 0,5 PER MILLE applicabile a:
a) immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.
Tale condizione dovrà essere dichiarata su apposita autocertificazione, come da modello in distribuzione presso l’ufficio Tributi del Comune;
Si precisa che tale aliquota particolare è da considerarsi in vigore per il primo anno di locazione. L’immobile in questione per gli anni successivi, sarà assoggettato all’aliquota in vigore per le abitazioni principali (per la durata del contratto).
Fissazione di una DETRAZIONE di € 103,29 oltre che per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione , anche per :
- unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
- unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
RICHIAMATA altresì la delibera di C.C. n. 76 del
ACCERTATO CHE, da verifiche eseguite circa il numero dei contribuenti (pensionati e portatori di handicap) che hanno usufruito della ulteriore detrazione nel corso del 2005, il numero degli stessi è risultato modesto;
RITENUTO pertanto:
- di proporre, ai fini della fruizione dell’ulteriore detrazione e salvo definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, l’aumento della fascia di reddito complessivo (per unico componente il nucleo), al netto del reddito di fabbricato abitazione principale e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art.10 del TUIR n.917/86, da € 9.000 a € 10.000, per le categorie pensionati e portatori di handicap e come dettagliato nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di riproporre, ai fini della fruizione dell’ulteriore detrazione e salvo definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, per le altre casistiche gli stessi limiti di reddito e criteri di cui alla citata delibera di C.C. n. 76 del
1) di confermare, per l’anno 2006, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, così come definite ai punti 1), 2) , 3) e 4) della premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
- unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
3) di fissare le ulteriori detrazioni ai fini ICI e per i contribuenti che si trovano in determinate condizioni, come indicate nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in aggiunta alla detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e per il periodo dell’anno durante il quale si verificano tali condizioni;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
La sottoscritta Rag. Ricco' Maria , Responsabile del Settore Finanziario , esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di delibera, in quanto rispondente alle normative che regolano la materia.
Bagnolo in Piano lì, 02/12/2005
IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Rag. Maria Riccò)
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Allegato A)
ULTERIORE DETRAZIONE DI € 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
A) PENSIONATI :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· aver compiuto il 65° anno d'età all’
· essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 10.000 annui riferito all’anno 2005 se trattasi di unico occupante . Per i nuclei composti da due o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2005, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 10.000 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il primo;
B ) PORTATORI DI HANDICAP :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100% ;
· il reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve essere superiore ad € 10.000 annui riferito al 2005 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2005, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 10.000 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il primo;
C) FAMIGLIE NUMEROSE :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· nucleo familiare composto da cinque o più componenti all'
· reddito familiare complessivo (somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2005, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86) riferito al 2005 non superiore ad € 28.921,59 annui nel caso di famiglia di cinque componenti ; a tale reddito si aggiungono € 4.389,88 annui per ogni componente oltre il quinto ;
ULTERIORE DETRAZIONE che consenta di coprire per intero l’imposta dovuta per l’abitazione e relative pertinenze (cat. C\2 ,limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 ) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
D) SOGGETTI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad €. 6.197,48:
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'
· reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 6.197,48 annui riferito al 2005;
· essere unico componente del nucleo familiare ;
ULTERIORE DETRAZIONE di € 20,66 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
E) NUCLEI FAMILIARI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad €. 10.329,14:
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'
· reddito familiare complessivo (somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2005, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86) non superiore ad € 10.329,14 ;