DELIBERA N. 129 DEL 22/12/2004
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS...
DATO ATTO che , secondo le valutazioni effettuate in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2005 , al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente in questo Comune, la Giunta Comunale propone la conferma, anche per l’anno 2005, delle aliquote e della detrazione deliberate per l’anno 2004 e che sotto si elencano:
1) - ALIQUOTA DEL 5,6 PER MILLE applicabile a :
a) unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale , cioè quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto , uso o abitazione , e i suoi familiari dimorano abitualmente
a-1) Si intende per abitazione principale anche quella unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari ;
c) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
d) alloggi dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi ;
e) alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso in cui tale contratto non e’ soggetto per legge a registrazione ;
f) terreni agricoli;
g) pertinenze dell’abitazione principale classificabili o classificate nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat. C\6 o C\7
h) pertinenze degli alloggi di cui alle lettere d) ed e) classificabili o classificate nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat. C\6 o C\7. Le pertinenze degli alloggi di cui alla lettera e) devono essere riportate nel contratto di affitto.
Per usufruire dell’aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere a-1) d) ed e), debbono presentare all’Ufficio Tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti , entro il secondo od unico versamento del tributo .
E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni
2) - ALIQUOTA DEL 6,8 PER MILLE applicabile a :
i) fabbricati strumentali all’attività di impresa;
j) tutti i fabbricati di imprese , società’ , associazioni , cooperative ;
k) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili ;
l) fabbricati di enti senza scopo di lucro ;
m) garages , posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera g) e h).
L’aliquota in oggetto si applica comunque agli immobili che non rientrano nelle casistiche di cui ai punti 1), 3) e 4)
3) - ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE applicabile a :
n) aree fabbricabili;
o) alloggi non locati , intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del contribuente e risultanti vuoti , o a disposizione e\o utilizzati in modo saltuario , o privi di contratto di affitto. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli , genitori , fratelli , zii ) e i relativi coniugi , che risultano ivi residenti.
4) ALIQUOTA DELLO 0,5 PER MILLE applicabile a:
a) immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L. 9/12/98 n. 431 (“contratti concordati”), che per tutto l’anno 2004 abbiano regolarmente pagato l’ICI al 7 per mille (in qualità di alloggi non locati);
Tale condizione dovrà essere dichiarata su apposita autocertificazione, come da modello in distribuzione presso l’ufficio Tributi del Comune;
Si precisa che tale aliquota particolare è da considerarsi in vigore per il primo anno di locazione. L’immobile in questione per gli anni successivi, sarà assoggettato all’aliquota in vigore per le abitazioni principali (per la durata del contratto).
Fissazione di una DETRAZIONE di € 103,29 oltre che per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione , anche per :
- unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari ;
- unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
RICHIAMATA altresì la delibera di C.C. n. 76 del 30.11.2004, con la quale si fissavano i criteri per usufruire delle ulteriori detrazioni per l’anno 2005, confermando di fatto quelli già approvati con propria precedente delibera n. 99 del 29.12.2003 per l’anno 2004, rimandando a successiva delibera di Giunta la fissazione dell’ammontare del relativo importo;
RITENUTO di fissare per l’anno 2005 le ulteriori detrazioni ai fini I.C.I. per i contribuenti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla delibera di consiglio comunale n. 76 del 30.11.2004, così come individuate nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
OMISSIS...
DELIBERA
1) di confermare, per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, così come definite ai punti 1), 2) , 3) e 4) della premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
2) di confermare una detrazione di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e agli alloggi di seguito specificati :
- unita’ immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata ;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari ;
- unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ;
3) di fissare le ulteriori detrazioni ai fini ICI e per i contribuenti che si trovano in determinate condizioni, come indicate nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in aggiunta alla detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e per il periodo dell’anno durante il quale si verificano tali condizioni;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
OMISSIS.....
Allegato A)
ULTERIORE DETRAZIONE DI € 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
A) PENSIONATI :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2005 .Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare. Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;
· aver compiuto il 65° anno d'età all’ 1.1.2005;
· essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 9.000 annui riferito all’anno 2004 se trattasi di unico occupante . Per i nuclei composti da due o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2004, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 9.000 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il primo;
B ) PORTATORI DI HANDICAP :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2005. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare . Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;
· il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100% ;
· il reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve essere superiore ad € 9.000 annui riferito al 2004 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone , come risulta da stato di famiglia , la somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2004, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non deve superare € 9.000 più € 6.300 per ogni altro componente oltre il primo;
C) FAMIGLIE NUMEROSE :
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2005. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare .Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;
· nucleo familiare composto da cinque o più componenti all'1.1.2005 come da stato di famiglia
· reddito familiare complessivo (somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2004, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86) riferito al 2004 non superiore ad € 28.921,59 annui nel caso di famiglia di cinque componenti ; a tale reddito si aggiungono € 4.389,88 annui per ogni componente oltre il quinto ;
ULTERIORE DETRAZIONE che consenta di coprire per intero l’imposta dovuta per l’abitazione e relative pertinenze (cat. C\2 ,limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 ) per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
D) SOGGETTI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad €. 6.197,48:
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2005. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente non deve avere nessun ' altra proprietà immobiliare . Per altre unita' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;
· reddito complessivo a fini Irpef, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86, non superiore ad € 6.197,48 annui riferito al 2004;
· essere unico componente del nucleo familiare ;
ULTERIORE DETRAZIONE di € 20,66 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
E) NUCLEI FAMILIARI CON REDDITO COMPLESSIVO IRPEF non superiore ad €. 10.329,14:
· possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare all'1.1.2005. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto , uso o abitazione , il contribuente e i componenti il nucleo , non devono avere nessun ' altra proprietà immobiliare .Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale , intendendosi per tali le unita’ classificate o classificabili nelle categorie catastali C\2 limitatamente ad una cantina e una soffitta , e un immobile di cat.C\6 o C\7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale ;
· reddito familiare complessivo (somma dei redditi complessivi a fini Irpef, riferiti al 2004, al netto del reddito del fabbricato abitazione principale e relative pertinenze e degli eventuali oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR n.917/86) non superiore ad € 10.329,14 ;