ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2008

 

 


Delibera di Consiglio Comunale n. 3  del 26/03/2008

 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote ICI per l’anno 2008 - conferma delle aliquote dell'anno  precedente

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

"Omissis"

 

TUTTO ciò premesso;

Uditi gli interventi.

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge, ci si esprime nei confronti dei contenuti dell'atto deliberativo:

Cons. Presenti

Cons. Votanti

Voti a Favore

Voti Contrari

Cons. Astenuti

11

11

11

Zero

Zero

Con la seguente seconda votazione, espressa nelle forme di legge,  per  pronunciarsi sull'immediata esecutività dell'atto:

 

Cons. Presenti

Cons. Votanti

Voti a Favore

Voti Contrari

Cons. Astenuti

11

11

11

Zero

Zero

 

D E L I B E R A

1.      Di confermare  nella misura del  6,5 (sei virgola cinque) per mille, l’aliquota ICI ordinaria per l’anno 2008, da applicare alla base imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2.      Di confermare un’aliquota ICI ridotta per l’anno 2008, pari al 4,8 (quattro virgola otto) per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento;

3.      Di confermare in Euro 104,00 (centoquattro), la detrazione di cui all’articolo 8, comma  2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

4.      Ai soggetti passivi delle unità immobiliari concesse in uso gratuito  ad un parente entro il primo grado (genitore – figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza, si applica  l’aliquota del 4,8 (quattro virgola otto) per mille e la detrazione per l’abitazione principale, come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l’ulteriore  detrazione prevista dal’articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall’articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;

5.      All’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l’aliquota ridotta del 4,8 (quattro virgola otto) per mille e la detrazione per l’abitazione principale, come previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l’ulteriore  detrazione prevista dal’articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall’articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;

6.      Ai soggetti passivi che installano un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico, si applica a partire dall’anno 2009, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 5 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l’aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare  quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall’articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;

7.      Ai soggetti passivi che installano un impianto termico solare per uso domestico, si applica a partire dall’anno 2009, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l’aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare  quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall’articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;

8.      Di confermare un'aliquota  ICI per l’anno 2008 pari al  7,0 (sette virgola zero) per mille da applicare alle aree fabbricabili.

9.      Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario perché dia corso agli adempimenti previsti dall’articolo 58 comma 4, del D.Lgs. 446/97.

10.  Di rendere l'atto immediatamente esecutivo con votazione a parte espressa nei termini di legge.

 

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Estratto di copia conforme all'originale

Busana, 07  aprile 2008

Il Segretario Comunale

Dott. Pietro Donofrio