COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna
Deliberazione n. 176 del 23 DICEMBRE 2005
OGGETTO
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
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D E L I B E R A
- di determinare nel Comune di Conselice per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:
· aliquota ordinaria del 5,9 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;
· aliquota ridotta del 5,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
· aliquota ridotta del 4,3 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati). Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2006 ed a condizione che venga esibita all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Conselice, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I. 2006, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota ridotta;
· aliquota maggiorata del 6,7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione, concesse in locazione o comunque occupate stabilmente e relative pertinenze;
· aliquota maggiorata del 7 per mille per le unità immobiliari non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze;
· aliquota 6,7 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D” e nella categoria catastale “A10”;
· aliquota del 6,7 per mille per le aree fabbricabili.
- di determinare per l’anno 2006 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:
a) detrazione di € 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) detrazione di € 208,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale in possesso dei requisiti individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2006-2008, di seguito riportati:
a) Famiglie con tre o più figli
Nuclei familiari con tre o più figli a carico in età non superiore a 26 anni, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 9.000,00 pro-capite;
b) Famiglie con portatori di handicap
Nuclei familiari che includono portatori di handicap ai sensi della Legge n.104 del 05.02.1992 o persone non autosufficienti con attestazione di invalidità civile non inferiore al 75% e con reddito complessivo IRPEF non superiore a € 9.000,00 pro-capite;
c) Famiglie assistite
Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 01.01.2006.
- di stabilire le seguenti condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:
· il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare, non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso, abitazione);
· le condizioni e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2006;
· il reddito di riferimento, ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici è quello conseguito nell'anno precedente a quello per il quale si chiede la maggiore detrazione;
· per la determinazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici occorre fare riferimento:
- al reddito indicato al punto 1 e/o 2 parte b) del Modello CUD per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- al reddito complessivo, sottraendo da questo l’importo riferito al reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze per coloro che presentano la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche;
· il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa;
· il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione;
· la richiesta, pena l’esclusione dal diritto, deve essere trasmessa all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Conselice entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l’anno 2006;
· i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2006, già tenere conto della detrazione richiesta;
· l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione; il controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di altre amministrazioni oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.
- di dare atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, sono da considerare abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione dall’imposta, la seguente fattispecie:
· l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.
· le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
· le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
· le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
· le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e collaterali in linea retta entro il primo grado (genitori, figli e fratelli).
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