COMUNE DI BRISIGHELLA
(Provincia di Ravenna)
Estratto di D.C.C. n. 15 del 30/03/2011
OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2011.
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Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante della presente deliberazione
1) di STABILIRE, per l’anno 2011, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle misure seguenti:
· aliquota ordinaria: 6,40 (seivirgolaquaranta) per mille;
· aliquota differenziata: 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze - sono soggetti alla maggiore aliquota sia gli “alloggi non locati” che le “residenze secondarie” individuati dall’art. 7 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate nonchè quelle sfitte realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici;
· aliquota agevolata: 5 (cinque) per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98.
· aliquota per abitazione principale: 5,90 (cinquevirgolanovanta) per mille;
2) di STABILIRE la detrazione per l’abitazione principale in € 130,00.
3) di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126, “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del […] decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3 bis e dall’art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni”;
3) di DARE ATTO che, nel rispetto del comma 7 dell’art. 1 del D.L.93/2008 (convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) e del comma 30 dell’art. 77 Bis del D.L. n. 112/2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133), non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono confermate le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2008, 2009 e 2010.
4) di PRENDERE ATTO che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale e relative pertinenze, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (introdotta dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo.
5) di DARE ATTO che, applicando le aliquote e le detrazioni di cui ai precedenti punti, viene rispettata la previsione del bilancio 2011 e l’equilibrio dello stesso;
6) di PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE delle aliquote e delle detrazioni ICI deliberate da questo Comune per l’anno 2011, ai sensi della circolare n. 3/DPF del 16/04/2003, le quali hanno effetto dal primo gennaio dello stesso anno 2011, ai sensi delle vigenti norme;
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