PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA

ESTRATTO DELLA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 15 febbraio 2010 “Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’anno 2010”.

 

…omissis

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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D E L I B E R A

 

1-Di determinare nel Comune di Bagnara di Romagna per l’anno 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

 

aliquota ordinaria: 6 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;

 

aliquota ridotta: 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, di categoria catastale A1, A8 ed A9;

aliquota maggiorata: 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente e relative pertinenze;

 

aliquota maggiorata: 7 per mille per le aree fabbricabili;

 

aliquota ridotta: 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2010 ed a condizione che venga trasmessa all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo I.C.I. 2010, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l’applicazione dell’aliquota agevolata;

 

aliquota ridotta: 3,5 per mille per interventi di recupero di unità immobiliari. Tale aliquota si applica relativamente ad interventi relativi agli immobili sottoposti, ai sensi del Piano particolareggiato del centro storico del Comune di Bagnara di Romagna, alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A), e B)  (individuabili nella nuova normativa in via di approvazione definitiva in A1), A2) e A3.1). La predetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. Ogni soggetto passivo avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d’imposta dovuti per gli anni in cui la medesima trova applicazione; come richiesta documentata, il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante gli estremi dell’autorizzazione o della concessione edilizia o del permesso a costruire allo stesso rilasciati per l’esecuzione degli interventi sopra indicati, o della denuncia di inizio attività presentata per l’esecuzione degli interventi medesimi, e, se del caso, del certificato redatto dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, con cui è stata dichiarata l’inagibilità o l’inabitabilità dell’unità immobiliare cui si riferiscono gli interventi di recupero. In alternativa al predetto certificato, il contribuente potrà presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante la data dell’inizio dei lavori. La autocertificazione dovrà essere inoltrata all’Ufficio Entrate Comunali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna entro il termine di versamento dell’acconto I.C.I. 2010. L’Ufficio predetto provvederà successivamente ad effettuare le verifiche di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’aliquota agevolata, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n. 504/92;

 

2-Di determinare per l’anno 2010 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente – per i casi in cui l’imposta sia dovuta -  nella misura annua massima di €104,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3-Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008 l’abitazione principale del Contribuente è esente dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, anche tenuto conto delle indicazioni di cui alla Risoluzione n. 12/DF/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restando comunque assoggettabili ad imposta le abitazioni principali che appartengono alle categorie catastali A1, A8 ed A9, per le quali continua ad applicarsi anche la detrazione prevista dall’art. 8 del citato D. Lgs. n. 504/1992;

 

4-Di dare altresì atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili sono da considerarsi abitazione principale - ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta ovvero dell’aliquota ridotta e della detrazione di imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9 - le seguenti fattispecie:

 

a)      l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b)      l’unità immobiliare, di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

c)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o diversamente abile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

d)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più unità abitative nel Comune di Bagnara di Romagna, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi Comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente;

e)      l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), occupata come abitazione principale.

 

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