COMUNE DI  BAGNARA  DI  ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza IV Novembre n. 3, 48010 Bagnara di Romagna -RA-

 

 

                                                                                      

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE   N.      6

Seduta del 2 febbraio 2006

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006

 

 ...OMISSIS...

       

               D E L I B E R A

 

1-Di determinare nel Comune di Bagnara di Romagna per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

·          aliquota ordinaria del 6 per mille applicabile a tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti:

 

·          aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad  abitazione principale e relative pertinenze;

·          aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente e relative pertinenze;

 

·          aliquota agevolata del 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati). Tale aliquota deve essere applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2006 ed a condizione che venga esibita all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Bagnara di Romagna, entro il termine di pagamento del saldo ICI 2006, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota agevolata;

 

·          aliquota agevolata del 3,5 per mille per interventi di recupero di unità immobiliari. Tale aliquota si applica relativamente ad interventi relativi agli immobili sottoposti, ai sensi del Piano particolareggiato del centro storico del Comune di Bagnara di Romagna, alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A), e B)  (individuabili nella nuova normativa in via di approvazione definitiva in A1), A2) e A3.1). La predetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, successivamente all’1.1.1999. Ogni soggetto passivo avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d’imposta dovuti per gli anni in cui la medesima trova applicazione; come richiesta documentata, il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante gli estremi dell’autorizzazione o della concessione edilizia o del permesso a costruire allo stesso rilasciati per l’esecuzione degli interventi sopra indicati, o della denuncia di inizio attività presentata per l’esecuzione degli interventi medesimi, e, se del caso, del certificato redatto dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, con cui è stata dichiarata l’inagibilità o l’inabitabilità dell’unità immobiliare cui si riferiscono gli interventi di recupero. In alternativa al predetto certificato, il contribuente potrà presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante la data dell’inizio dei lavori. Detta autocertificazione dovrà essere inoltrata all’Ufficio per la Gestione Associata delle Entrate Comunali del Comune di Bagnara di Romagna entro il termine di versamento dell’acconto ICI 2006. L’Ufficio predetto provvederà successivamente ad effettuare le verifiche di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’aliquota agevolata, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n. 504/92.

 

2-Di determinare per l’anno 2006 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nelle misure seguenti:

       a)     detrazione di € 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

b)        detrazione di € 207,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale in possesso dei requisiti individuati nella delibera di C.C. n 5 del 30.1.2006 , di seguito riportati:

1- Famiglie di pensionati

 Soggetto passivo pensionato di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone pensionate entrambe di età non inferiore a 65 anni in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a € 8.263,00 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, con reddito complessivo IRPEF non superiore a € 13.427,00.

2- Famiglie numerose

Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti in possesso di reddito familiare complessivo IRPEF non superiore a € 7.500,00 pro capite.

3- Famiglie assistite

Nuclei familiari che comprendono un soggetto passivo destinatario di assistenza economica e sociale in base ai vigenti regolamenti del Comune di Bagnara di Romagna.

4- Famiglie abitanti in unità immobiliari di tipo ultrapopolare (A/5)

Nucleo familiare con soggetto passivo proprietario di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze in possesso di reddito complessivo del nucleo familiare non  superiore a        8.263,00 pro capite.

5- Famiglie con portatori di handicap

Nuclei familiari con soggetto passivo portatore di handicap con invalidità superiore al 66% in possesso di reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.845,00 in quanto solo, ovvero a € 10.845,00 aumentato di € 5.681,00 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

 

3-Di stabilire le seguenti condizioni, modalità e adempimenti al fine del riconoscimento della maggiore detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:

·          il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare,  non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’abitazione principale ed eventuali annesse pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.), né essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso, abitazione);

·          le condizioni e i requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2006;

·          il reddito di riferimento, ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici è quello conseguito nell'anno precedente a quello per il quale si chiede la maggiore detrazione;

·          per la determinazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo della situazione reddituale indicata nei requisiti socio-economici occorre fare riferimento:

- al reddito indicato al punto 1 e/o 2 parte b) del Modello CUD per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

- al reddito complessivo, sottraendo da questo l’importo riferito al reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze per coloro che presentano la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche;

·          il reddito “pro-capite” si ottiene sommando il reddito complessivo, come sopra determinato, conseguito da ogni componente la famiglia dell’istante e dividendo la somma così ottenuta per il numero dei componenti della famiglia stessa;

·          il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare le proprie generalità (cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), il reddito complessivo proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione;

·          la richiesta, pena l’esclusione dal diritto, deve essere trasmessa all’Ufficio Entrate Associato del Comune di Bagnara di Romagna entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l’anno 2006;

·          i contribuenti che hanno trasmesso l’autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2006, già tenere conto della detrazione richiesta;

·          l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli sulle richieste presentate al fine del riscontro dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’ulteriore detrazione; il controllo potrà avvenire mediante l’acquisizione diretta di informazioni tramite la consultazione di banche dati di altre amministrazioni oppure richiedendo all’interessato la documentazione inerente alla propria richiesta. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni.

 

4-Di dare atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, sono da considerarsi abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione dall’imposta, le seguenti fattispecie:

 

        a) l’abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

 e) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), che la occupano quale loro abitazione principale, fermo restando che tali parenti non devono essere proprietari di altre unità immobiliari da loro utilizzate quale abitazione principale”.

 

...omissis...