COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA (Ra)
 
Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2005 ad oggetto:  “I.C.I. anno 2005: determinazione aliquote, riduzioni e detrazioni d’imposta”
 
 
(omissis)
 
DELIBERA
1-Determinare, per l'anno 2005, le seguenti misure di aliquote in base alle seguenti categorie di immobili:
a) 5,5 per mille per i fabbricati appartenenti al “Gruppo A”, esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione principale e pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari abitative di cui alla successiva lettera b);
b) 7 per mille per gli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall’art. 5 del Regolamento sull’I.C.I. approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.98 citata in premessa;
c) 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a) b);
d) aliquota agevolata nella misura del 3,5 per mille per interventi di recupero di unità immobiliari dalle caratteristiche e con le modalità individuate con il presente atto;
ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo 30.12.92 n.504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della L. 23.12.96 n. 662, e ai sensi dell’art. 1, comma 5 della L. 27.12.97 n. 449;
2-Dare atto che l’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili si applica ad interventi relativi agli immobili sottoposti, ai sensi del Piano particolareggiato del centro storico del Comune di Bagnara di Romagna, alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A), e B)  (individuabili nella nuova normativa in via di approvazione definitiva in A1), A2) e A3.1)).
La predetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, successivamente all’1.1.1999. Ogni soggetto passivo avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d’imposta dovuti per gli anni in cui la medesima trova applicazione; come richiesta documentata, il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante gli estremi dell’autorizzazione o della concessione edilizia o del permesso a costruire allo stesso rilasciati per l’esecuzione degli interventi innanzi indicati, o della denuncia di inizio attività, dallo stesso presentata per l’esecuzione degli interventi medesimi, e, se del caso, del certificato redatto dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, con cui è stata dichiarata l’inagibilità o l’inabitabilità dell’unità immobiliare cui si riferiscono gli interventi di recupero; in alternativa al predetto certificato, il contribuente potrà presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; nonché, in ogni caso, la data dell’inizio dei lavori; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata al Comune di Bagnara di Romagna Ufficio per la gestione associata delle entrate comunali entro il termine del primo versamento di imposta effettuato con l’applicazione dell’aliquota agevolata; l’Ufficio predetto provvederà in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo n. 504/92 e successive modificazioni;
3-Stabilire di non avvalersi delle facoltà di cui all’art. 8, comma 1, ultimo periodo, e comma 3 del D.L.vo 30.12.92 n. 504, come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della L. 23.12.96 n. 662, ed all’art. 58, comma 3 del D.L.vo 15.12.97 n. 446, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5;
4-Dare atto che, con riferimento alle facoltà previste dall’art. 59 del D.L.gs. 15.12.97 n. 446, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili), approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 17.12.1998 (C.R.C. del 4.1.99 prot. n. 98/012734);
5-Elevare, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.L.vo 30.12.92 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della L. 23.12.96 n. 662, successivamente modificato dall’art. 3 del D.L. 11.3.97 n. 50, convertito con modificazioni in L. 9.5.97 n. 122, per l’anno 2005, a EURO 160,00 (L. 309.803) l’importo di EURO 103,29 (L. 200.000) relativo alla detrazione di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del D.L.vo n. 504/92, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali già individuate con il citato atto di Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2000, citato in premessa:
 
1- Famiglie di pensionati
a) soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e l’eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a lire EURO 8.263,31 (16 milioni ) in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a EURO 13.427,88 (lire 26 milioni).
La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambe i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull’unità abitativa.
2- Famiglie numerose
a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all’importo annuo lordo di EURO 5.691,03 (lire 11 milioni) per ogni componente del nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o on titolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.
3- Famiglie assistite
a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del Comune di Bagnara di Romagna, ad un contributo economico, oppure all’assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.
La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti nell’unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall’applicazione del criterio indicato all’art.8 – comma 2 – del D.L.vo n. 504/92 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle Finanze n. 11/93.
4- Famiglie abitanti in unità immobiliari di tipo ultrapopolare (A/5)
a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall’unità adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o on titolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.
5- Famiglie con portatori di handicap
a) soggetto passivo portatore di handicap con invalidità superiore al 66% o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap nella predetta misura;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a EURO 10.845,59 (lire 21.000.000) in quanto solo, ovvero a EURO 10.845,59 (lire 21.000.000) maggiorato di EURO 5.681,03 (lire 11.000.000) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.
La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o on titolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.
PRINCIPI E CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE.
I limiti di reddito di cui alle situazioni di particolare disagio economico-sociale come sopra individuate, sono determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l’anno 2004.
Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d’imposta dovuti per l’anno 2005; come richiesta documentata il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di situazione di particolare disagio economico-sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione, dovrà essere inoltrata al Comune di Bagnara di Romagna entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l’anno 2005; l’Ufficio predetto provvederà in seguito alle dovute verifiche, riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.
In caso di comproprietà o contitolarità sull’unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.504/92 e successive modificazioni.
 
 
 
 
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