Per il 2008, il Comune di Faenza ha deciso di applicare le seguenti aliquote e detrazioni:

 

ALIQUOTE 

 

-       aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

 

- aliquota ridotta nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel comune ivi comprese le tipologie alle quali, con apposito atto è stato esteso il diritto alla detrazione per abitazione principale e precisamente:

·         le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

·         gli alloggi di proprietà delle II.PP.A.B., facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati;

·         le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I. (16 Dicembre 2008), apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione delle agevolazioni. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l’avvenuta variazione.

 

- aliquota maggiorata nella misura del 9 per mille per le unità ad uso abitativo non locate con contratto registrato né altrimenti occupate e relative pertinenze, quando la non occupazione si protragga per più di 24 mesi decorrenti dalla scadenza dell’ultimo contratto di locazione o dal momento in cui, comunque si è verificato il presupposto della mancata occupazione dei locali.

L’aliquota al 9 per mille va applicata in relazione al periodo dell’anno 2008 durante il quale l’unità immobiliare risulta non locata o non occupata.

Il Comune si riserva di effettuare i controlli per accertare se l'unità immobiliare è concessa in locazione, richiedendo l'esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'aliquota al 9 per mille:

-          le unità immobiliari concesse in uso gratuito e quelle di fatto utilizzate dal soggetto proprietario o da un proprio famigliare come unità a disposizione, a condizione che tali cir­costanze risultino da apposita dichiarazione e documentazione comprovante i consumi di acqua, energia elettrica e gas (da esibire su richiesta dell'Ufficio), fatta salva ogni altra forma di verifica diretta da parte dei competenti Uffici Comunali. In tutti i casi l'unità immobiliare deve essere denunciata ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale.

-          i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili e gli alloggi non assegnati di proprietà delle II.PP.A.B. facenti parte dell’Edilizia Residenziale Pubblica, per i quali si applica l'aliquota ordinaria.

 

-   aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 04.11.1999 e in data 15.03.2004 in attuazione della legge 09.12.1998 n° 431 art. 2 commi 3 e 4, così come modificata dalla Legge 08.01.2002 n° 2, del Decreto Ministeriale dei LL. PP. 05.03.1999 e del D. M. 30.12.2002.

L’aliquota ridotta al 2 per mille va applicata in relazione al periodo di locazione dell’alloggio nell’anno 2008 ed a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento del saldo I.C.I. (16 Dicembre 2008), copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere se ed in quanto dovuta.

 

DETRAZIONI

 

La detrazione ordinaria per l'abitazione principale è confermata per il 2008 nella misura di € 103,29.

Si considerano per l'anno 2008 direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che le utilizzano come abitazione principale.

Anche per l’anno 2008 il diritto alla detrazione per abitazione principale spetta agli alloggi di proprietà delle II.PP.A.B. facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati.

E' riconosciuta anche per il 2008 una ulteriore detrazione di € 92,96 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 a favore dei sottoelencati contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare al 01.01.2008, che siano in possesso alla data del 1 gennaio dell'anno di imposta 2008 di tutti i requisiti richiesti in relazione alla particolare situazione sociale di appartenenza:

A) Pensionati soli di età non inferiore a 65 anni che siano in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione non superiori a € 8.805,59 annui lordi riferiti all'anno 2007;

B) Pensionati inseriti in un nucleo familiare composto al massimo di due persone, una delle quali di età non inferiore a 65 anni che siano entrambi in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione complessivamente non superiori a € 14.770,67 annui lordi riferiti all'anno 2007;

C) Soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 6 componenti con reddito familiare non superiore a € 47.152,51 annui lordi riferito all'anno 2007 nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono € 8.237,49 annui lordi per ogni componente superiore a sei;

D) Soggetti appartenenti a nuclei familiari con 5 componenti con reddito familiare complessivo lordo annuo non superiore ad € 30.677,54 riferito all'anno 2007;

E) Titolari di assistenza sociale a livello comunale;

In tutti i casi l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 92,96 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare, diversa dall'unità adibita ad abitazione principale su tutto il territorio nazionale;

Sono escluse dalle agevolazioni le abitazioni classificate A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);

F) Famiglie che alla data del 01.01.2008 includono portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 05.02.1992 n.104 ed invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, in possesso di attestato rilasciato dalle apposite Commissioni Mediche. La maggiore detrazione spetta anche se il contribuente possiede in quota parte, in aggiunta all'abitazione principale, altre proprietà a condizione che siano abitazioni classificate nel gruppo "A" (escluse le cat: "A1" - "A8" - "A9" - "A10" ) e che complessivamente le quote di possesso del soggetto non superino la percentuale del 100%, aventi i seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 2008:

- reddito familiare  riferito all'anno 2007, non superiore a € 8.805,59 annui lordi se formate da un solo componente, per ogni componente in più il limite si eleva di € 8.237,49 annui lordi procapite.

Sono determinati infine i seguenti criteri applicativi:

- la maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa o in caso di comproprietà o contitolarità in proporzione al numero dei soggetti proprietari e residenti nell'immobile;

- ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento, e come richiesta documentata deve, pena la decadenza dal beneficio, presentare sotto la propria responsabilità apposita dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per la particolare situazione di carattere sociale nella quale si identifica;

Le dichiarazioni, redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, devono essere presentate al Servizio stesso entro il 16 giugno p.v. (termine di pagamento della prima rata ICI); l'Ufficio provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi di richiedere eventuale documentazione integrativa.

Nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 14 del Decreto Le-gislativo 504/92 come modificato dal D. Lgs. 473/97.