ALIQUOTE

 

delibera G. C. N° 934/57 del 21.02.2006

 

OMISSIS

 

D E L I B E R A

 

1) Confermare l’applicazione per l’anno 2006 per le ragioni in premessa esposte ed ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2006, delle seguenti aliquote:

 

-    aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

 

-       aliquota nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel comune ivi comprese le tipologie alle quali, con apposito atto è stato esteso il diritto alla detrazione per abitazione principale e precisamente:

 

·        le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

·        gli alloggi di proprietà delle II.PP.A.B., facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati;

·        le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I., apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione delle agevolazioni. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l’avvenuta variazione.

 

- aliquota dell’8 per mille per gli alloggi non locati da almeno due anni;

 

- aliquota del 2 per mille per quelli locati alle condizioni, previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 04.11.1999 e 15.03.2004, in attuazione della legge 09.12.1998 n° 431, così come modificata dalla L. 08.01.2002 n° 2, del Decreto Ministeriale del LL. PP. 05.03.1999 e del D. M. 30.12.2002;

 

2) approvare l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'identificazione delle ipotesi per le quali applicare l'I.C.I. all’8 ed al 2 per mille nell'anno 2006;

 

3) stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,291 per il 2006 così come previsto al comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, modificato dalla Legge 662/96;

 

OMISSIS


Allegato "A" parte integrante della delibera G. C. N° 934/57 del 21.02.2006

 

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. all’8 per mille nell'anno 2006 le unità ad uso abitativo non locate con contratto registrato né altrimenti occupate, quando la non occupazione si protragga per più di 24 mesi decorrenti dalla scadenza dell’ultimo contratto di locazione o dal momento in cui, comunque si è verificato il presupposto della mancata occupazione dei locali.

L’aliquota all’8 per mille va applicata in relazione al periodo dell’anno 2006 durante il quale l’unità immobiliare risulta non locata o non occupata.

Il Comune si riserva di effettuare i controlli per accertare se l'unità immobiliare è concessa in locazione, richiedendo l'esibizione del contratto di locazione rego­larmente registrato.

 

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'aliquota all’8 per mille:

-         le unità immobiliari concesse in uso gratuito e quelle di fatto utilizzate dal soggetto proprietario o da un proprio famigliare come unità a disposizione, a condizione che tali cir­costanze risultino da apposita dichiarazione e documentazione comprovante i consumi di acqua, energia elettrica e gas (da esibire su richiesta dell'Ufficio), fatta salva ogni altra forma di verifica diretta da parte dei competenti Uffici Comunali. In tutti i casi l'unità immobiliare deve essere denunciata ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale.

-         i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivi­tà la costruzione e l'alienazione di immobili e gli alloggi non assegnati di proprietà delle II.PP.A.B. facenti parte dell’Edilizia Residenziale Pubblica, per i quali si applica l'aliquota ordinaria.

 

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 2 per mille nell'anno 2006:

 

- gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 04.11.1999 e in data 15.03.2004 in attuazione della legge 09.12.1998 n° 431 modificata dalla Legge 08.01.2002 n° 2, del Decreto Ministeriale dei LL. PP. 05.03.1999 e del D. M. 30.12.2002. L’aliquota ridotta al 2 per mille va applicata in relazione al periodo di locazione dell’alloggio nell’anno 2006 ed a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento del saldo I.C.I., copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione per i contratti già in essere se ed in quanto dovuta. La mancata presentazione della documentazione richiesta, comporterà la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota agevolata.

 

 

 

DETRAZIONI:

delibera C. C. N° 989/53 del 23.02.2006

Omissis

d   e   l   i   b   e   r   a

 

determinare per l'anno 2006, per le ragioni in premessa esposte, a favore dei contribuenti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico sociale come meglio individuate nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’ulteriore detrazione di € 92,962 da aggiungersi alla detrazione di € 103,291 riconosciuta per le abitazioni principali;

 

considerare altresì anche per il 2006 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

considerare anche per l’anno 2006 abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale;

 

estendere anche per l’anno 2006 il diritto alla detrazione per l’abitazione principale agli alloggi di proprietà delle II.PP.A.B. facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati;

 

approvare l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'individuazione dei soggetti a favore dei quali applicare per l’anno 2006 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 92,962.

 

Allegato "A" parte integrante della delibera C. C. N° 989/53 del 23.02.2006

 

E' riconosciuta per l'anno 2006 una ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. di € 92,962, da aggiungersi alla detrazione di € 103,291, già prevista dal D. Lgs. 504/92 per le abitazioni principali, ai sottoelencati contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare all'01.01.2006, che siano in possesso alla data del 1 gennaio dell'anno d'imposta 2006 di tutti i requisiti richiesti in relazione alla particolare situazione sociale di appartenenza:

 

A) Pensionati soli di età non inferiore a 65 anni che siano in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione non superiori a € 8.005,08 annui lordi riferiti all'anno 2005;

 

B) Pensionati inseriti in un nucleo familiare composto al massimo di due persone, una delle quali di età non inferiore a 65 anni, che siano entrambi in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione complessivamente non superiori a € 13.427,88 annui lordi riferiti all'anno 2005;

 

C) Soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 6 compo­nenti con reddito familiare non superiore a € 42.865,92 lordi annui riferito  all'anno 2005 nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono € 7.488,63 lordi annui per ogni componente superiore a sei;

 

D) Soggetti appartenenti a nuclei familiari con 5 componenti con reddito familiare complessivo lordo annuo non superiore ad € 27.888,67 riferito all'anno 2005;

 

E) Titolari di assistenza sociale a livello comunale;

 

In tutti i casi l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 92,962 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare, diversa dall'unità adibita ad abitazione principale su tutto il territorio nazionale;

 

Sono escluse dalle agevolazioni le abitazioni classificate A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);

 

F) Alle famiglie che alla data del 01.01.2006 includono portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5/2/92 n. 104 ed invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, in possesso di attestato rilasciato dalle apposite Commissioni Mediche, la maggiore detrazione spetta anche se il contribuente possiede in quota parte, in aggiunta all'abitazione principale, altre proprietà a condizione che siano abitazioni classificate nel gruppo "A" (escluse le cat. "A1" - "A8" - "A9" - "A10") e che complessivamente le quote di possesso del soggetto non superino la percentuale del 100%, aventi i seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 2006:

 

- reddito familiare riferito all'anno 2005 non superiore a € 8.005,08 annui lordi se formate da un solo componente, per ogni componente in più il limite si eleva di € 7.488,63 annui lordi procapite.

 

Il riconoscimento del beneficio per tutti i casi di cui alle lettere “A” “B” “C” “D” “E” “F” è inoltre subordinato al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

 

- la maggior detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa o in caso di comproprietà o contitolarità in proporzione al numero dei soggetti proprietari e residenti nell'immobile;

 

- ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento, e come richiesta documentata deve, pena la decadenza dal beneficio, presentare sotto la propria responsabilità apposita dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per la particolare situazione di carattere sociale nella quale si identifica;

 

 - la dichiarazione dovrà essere inoltrata al Servizio Tributi  entro il termine di pagamento della prima rata ICI; l'ufficio provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi di richiedere eventuale documentazione integrativa;

 

 - nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo 504/92, come modificato dal D. Lgs. 473/97.