Precedenti:
- atto G. M. n. 1317/87 del 16.03.2004 esecutivo dal 18.03.2004 per dichiarazione di immediata eseguibilità con il quale sono state determinate per l’anno 2004 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Motivo del provvedimento:
Visto l'art. 4 della Legge Delega 23 ottobre 1992 n. 421 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 così come modificato ed integrato dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556 e dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, relativi all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
Rilevato che la normativa vigente prevede l'adozione ogni anno della deliberazione di determinazione delle aliquote ICI in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
Considerato che in tema di aliquota le leggi 556/96 e 662/96 sopra richiamate permettono, rispettivamente, la definizione di un'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, e una diversificazione di aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 recante norme per la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" il quale prevede che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi fra le Organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota (4 per mille) e consente ai comuni ad alta tensione abitativa di fissare aliquote fino al 9 per mille per gli immobili non locati per cui non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;
visti gli accordi stipulati in data 04.11.1999 in attuazione della legge 09.12.1998 n° 431 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 05.03.1999 applicabili nel territorio del Comune di Faenza;
vista la Delibera del 13.11.2003 n° 87/03 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica pubblicata nella G. U. del 18.02.2004 n° 40, che ha aggiornato l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, inserendo anche il Comune di Faenza;
Ritenuto, per l'anno 2005, nel rispetto della disciplina vigente ed al fine di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio di applicare:
- l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
- l’aliquota nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel comune ivi comprese le tipologie alle quali, con apposito atto è stato esteso il diritto alla detrazione per abitazione principale e precisamente:
· le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
· gli alloggi di proprietà delle II.PP.A.B., facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati;
· le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I., apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’immobile. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l’avvenuta variazione.
- l’aliquota dell’8 per mille per gli alloggi non locati da almeno due anni al fine di incentivare i proprietari di alloggi a non mantenerli sfitti;
- l’aliquota del 2 per mille per quelli locati alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 04.11.1999, in attuazione della legge 09.12.1998 n° 431 così come modificata dalla L. 08.01.2002 n° 2 e del decreto 05.03.1999, al fine di promuovere le locazioni in regime agevolato;
- di meglio individuare nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto le condizioni per l’applicazione delle aliquote all’8 e al 2 per mille;
ritenuto, inoltre, di confermare l'importo della detrazione di imposta in € 103,291 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi come previsto dal comma 55 punto 2 dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n° 662.
Pareri:
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Pertanto:
LA GIUNTA MUNICIPALE
A voti unanimi, palesemente resi
D E L I B E R A
1) Applicare per l’anno 2005 per le ragioni in premessa esposte ed ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2005, le seguenti aliquote:
- aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
- aliquota nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel comune ivi comprese le tipologie alle quali, con apposito atto è stato esteso il diritto alla detrazione per abitazione principale e precisamente:
· le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
· gli alloggi di proprietà delle II.PP.A.B., facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati;
· le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I., apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’immobile. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l’avvenuta variazione.
- aliquota dell’8 per mille per gli alloggi non locati da almeno due anni;
- aliquota del 2 per mille per quelli locati alle condizioni, previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 04.11.1999, in attuazione della legge 09.12.1998 n° 431, così come modificata dalla L. 08.01.2002 n° 2 e del decreto del 05.03.1999;
2) approvare l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'identificazione delle ipotesi per le quali applicare l'I.C.I. all’8 ed al 2 per mille nell'anno 2005;
3) stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,291 per il 2005 così come previsto al comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, modificato dalla Legge 662/96;
4) dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento a termini del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento , dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione unanime.
A norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si attesta per l’atto in oggetto:
a) la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO_______________________________________
IL CAPO SETTORE _________________________________________
b) la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____________________________
Allegato "A" parte integrante della delibera C. C. N° del
Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. all’8 per mille nell'anno 2005 le unità ad uso abitativo non locate con contratto registrato né altrimenti occupate, quando la non occupazione si protragga per più di 24 mesi decorrenti dalla scadenza dell’ultimo contratto di locazione o dal momento in cui, comunque si è verificato il presupposto della mancata occupazione dei locali.
L’aliquota all’8 per mille va applicata in relazione al periodo dell’anno 2005 durante il quale l’unità immobiliare risulta non locata o non occupata.
Il Comune si riserva di effettuare i controlli per accertare se l'unità immobiliare è concessa in locazione, richiedendo l'esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato.
Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'aliquota all’8 per mille:
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a condizione che il soggetto occupante vi dimori abitualmente e ciò risulti da iscrizione anagrafica;
- quelle di fatto utilizzate dal soggetto proprietario in modo stabile e continuativo come domicilio a condizione che tale circostanza risulti da apposita dichiarazione e documentazione comprovante la continuità dei consumi medi mensili di acqua, energia elettrica e gas (da esibire su richiesta dell'Ufficio), fatta salva ogni altra forma di verifica diretta da parte dei competenti Uffici Comunali. In tutti i casi l'unità immobiliare deve essere denunciata ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
- i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili e gli alloggi non assegnati di proprietà degli A.C.E.R e delle II.PP.A.B. facenti parte dell’Edilizia Residenziale Pubblica, per i quali si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille.
Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 2 per mille nell'anno 2005:
- gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 04.11.1999 in attuazione della legge 09.12.1998 n° 431 modificata dalla Legge 08.01.2002 n° 2 e del decreto del 05.03.1999. L’aliquota ridotta al 2 per mille va applicata in relazione al periodo di locazione dell’alloggio nell’anno 2005 ed a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento del saldo I.C.I., copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione per i contratti già in essere se ed in quanto dovuta. La mancata presentazione della documentazione richiesta, comporterà la decadenza dal diritto di applicazione dell’aliquota agevolata.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente sottopone per l'approvazione quanto segue:
Precedenti:
- atto C. C. n. 1373/128 del 18.03.2004 esecutivo dal 19.03.2004 per dichiarazione di immediata esecutività con il quale sono state determinate per l'anno 2004 la misura della detrazione per abitazione principale e le maggiori detrazioni di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 30/12/92 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Motivo del provvedimento:
visto l'art. 4 della Legge Delega 23 ottobre 1992 n. 421 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 così come modificato ed integrato dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556 dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dalla Legge 9.5.1997 n. 122, relativi all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
visto in particolare l'art. 3 della Legge 9 maggio 1997, n. 112 che prevede la facoltà per i comuni di determinare ulteriori detrazioni di imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
rilevata l'opportunità di avvalersi di tale facoltà anche per l'anno 2005 confermando i criteri e le modalità applicative approvati per l'anno 2004 per il riconoscimento di un’ulteriore detrazione di imposta di € 92,962 da aggiungersi alla detrazione riconosciuta per l'abitazione principale, ai soggetti passivi in possesso dei requisiti riportati nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
viste le disposizioni di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662 ai sensi della quale è data facoltà ai Comuni di considerare a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
ritenuto, di avvalersi della facoltà prevista dalla richiamata Legge 23.12.1996 n. 662, quale forma di espressione di solidarietà sociale;
rilevata altresì, la possibilità per i Comuni, prevista negli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446 di intervenire nella materia per dettare norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali, tra le quali quella di considerare abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela;
ritenuto ragionevole che la detrazione per abitazione principale competa anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;
visto inoltre l’art 8 comma 4 del D. Lgs. 504/92 che stabilisce l’applicazione della detrazione per abitazione principale a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ora A.C.E.R.) e ritenuto opportuno estendere anche per l’anno 2005 il diritto per la detrazione per l’abitazione principale agli alloggi di proprietà delle II.PP.A.B. facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati.
Pareri:
visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
d e l i b e r a
determinare per l'anno 2005, per le ragioni in premessa esposte, a favore dei contribuenti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico sociale come meglio individuate nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’ulteriore detrazione di € 92,962 da aggiungersi alla detrazione di € 103,291 riconosciuta per le abitazioni principali;
considerare altresì anche per il 2005 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
considerare anche per l’anno 2005 abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale;
estendere anche per l’anno 2005 il diritto alla detrazione per l’abitazione principale agli alloggi di proprietà delle II.PP.A.B. facenti parte dell’edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati;
approvare l'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'individuazione dei soggetti a favore dei quali applicare per l’anno 2005 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 92,962.
dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento a termini del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.
A norma dall’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si attesta per l’atto in oggetto:
a) la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ________________________________
IL CAPO SETTORE ________________________________
b) la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________________
Allegato "A" parte integrante della delibera C. C. N° …… del ………
E' riconosciuta per l'anno 2005 una ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. di € 92,962, da aggiungersi alla detrazione di € 103,291, già prevista dal D. Lgs. 504/92 per le abitazioni principali, ai sottoelencati contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare all'01.01.2005, che siano in possesso alla data del 1 gennaio dell'anno d'imposta 2005 di tutti i requisiti richiesti in relazione alla particolare situazione sociale di appartenenza:
A) Pensionati soli di età non inferiore a 65 anni che siano in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione non superiori a € 8.005,08 annui lordi riferiti all'anno 2004;
B) Pensionati inseriti in un nucleo familiare composto al massimo di due persone, una delle quali di età non inferiore a 65 anni, che siano entrambi in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione complessivamente non superiori a € 13.427,88 annui lordi riferiti all'anno 2004;
C) Soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 6 componenti con reddito familiare non superiore a € 42.865,92 lordi annui riferito all'anno 2004 nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono € 7.488,63 lordi annui per ogni componente superiore a sei;
D) Soggetti appartenenti a nuclei familiari con 5 componenti con reddito familiare complessivo lordo annuo di € 27.888,67 riferiti all'anno 2004;
E) Titolari di assistenza sociale a livello comunale;
In tutti i casi l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 92,962 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare, diversa dall'unità adibita ad abitazione principale su tutto il territorio nazionale;
Sono escluse dalle agevolazioni le abitazioni classificate A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);
F) Alle famiglie che alla data del 01.01.2005 includono portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5/2/92 n. 104 ed invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, in possesso di attestato rilasciato dalle apposite Commissioni Mediche, la maggiore detrazione spetta anche se il contribuente possiede in quota parte, in aggiunta all'abitazione principale, altre proprietà a condizione che siano abitazioni classificate nel gruppo "A" (escluse le cat. "A1" - "A8" - "A9" - "A10") e che complessivamente le quote di possesso del soggetto non superino la percentuale del 100%, aventi i seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 2005:
- reddito familiare riferito all'anno 2004 non superiore a € 8.005,08 annui lordi se formate da un solo componente, per ogni componente in più il limite si eleva di € 7.488,63 annui lordi procapite.
Il riconoscimento del beneficio per tutti i casi di cui alle lettere “A” “B” “C” “D” “E” “F” è inoltre subordinato al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
- la maggior detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa o in caso di comproprietà o contitolarità in proporzione al numero dei soggetti proprietari e residenti nell'immobile;
- ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento, e come richiesta documentata deve, pena la decadenza dal beneficio, presentare sotto la propria responsabilità apposita dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per la particolare situazione di carattere sociale nella quale si identifica;
- la dichiarazione dovrà essere inoltrata al Servizio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata ICI; l'ufficio provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi di richiedere eventuale documentazione integrativa;
- nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo 504/92, come modificato dal D. Lgs. 473/97.