PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) CONFERMA PER L’ANNO 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO il D.L. N. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali:

·        ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 05/03/1999 ha adottato il Regolamento I.C.I. successivamente modificato con delibera C.C. nr. 70 del 12/11/99 e delibera C.C.  nr. 3  del 18/02/00;

·        ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 28/01/2009 ha adottato il Regolamento Generale delle entrate Tributarie;

 

CONSIDERATO che:

-          il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (convertito in Legge 24.07.2008, n. 126) ha disposto la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con  legge dello Stato;

-          il comma 30 dell’art. 77 Bis del D.L.  25 giugno 2008, n. 112 (convertito in Legge 06.08.2008, n. 133) ha confermato, per il triennio 2009-2011,  la sospensione del potere   degli enti locali di deliberare aumenti per le fattispecie di cui al sopraccitato comma 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008;

-          ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, i Comuni devono deliberare le aliquote  ICI entro il 31 dicembre di ogni anno (ovvero entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione) con effetto per l’anno successivo; in mancanza di tale deliberazione si applica l’aliquota del 4 per mille;

 

CONSIDERATO che

i Comuni possono inoltre deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione dei contratti-tipo, (cosiddetti “contratti di locazione a canone concordato” ex art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/98) ;

 

RITENUTO

rispettare le disposizioni di sospensione del potere di aumento delle aliquote ICI e al contempo deliberare, ai sensi del sopraccitato art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, aliquote e detrazioni nella stessa misura prevista per l’anno 2008, onde evitare l’applicazione dell’aliquota minima di legge;

 

RICHIAMATE

inoltre, le nuove disposizioni introdotte dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 ed in particolare:

- comma 1: “A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”;

- comma 2: “Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”;

- comma 3: “L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3 bis e dall’art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni; …

- comma 4: “La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1, 2 e 3 […] è rimborsata ai singoli comuni …ommiss …”

 

RILEVATO

che ai fini di assicurare l’equilibrio di bilancio, viene previsto, per l’anno 2009, un gettito I.C.I.  (Cap. 10210/1) di 1.005.000,00 € e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;

 

RITENUTO a tal fine:

·        di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote:

Ø      Aliquota ordinaria                                                       7,0 (settevirgolazero) per mille

Ø      Abitazione principale e pertinenze                           6,0 (seivirgolazero) per mille;

Ø      Abitazioni che i proprietari concedono in                4,0 (quattrovirgolazero) per mille

Locazione a titolo di abitazione principale a

Canone di locazione concordato (L. 431/98);

·      di confermare in € 150,00 la detrazione per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 modificato dall'art. 27 comma 8 della L. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote di imposte comunali è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dello stesso anno, previa pubblicazione secondo le indicazioni ministeriali;

 

EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009 ha prorogato al 30.04.2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010;

 

RILEVATO che ai sensi del comma 156 della L. 296/2006 (legge Finanziaria per l’anno 2007), il Consiglio Comunale è competente per la deliberazione dell’aliquota ICI;

 

RICHIAMATI

i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

d e l i b e r a

 

 

1.      di confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

           locazione a titolo di abitazione principale a

          Canone di locazione concordato(L. 431/98)

 

2.      di determinare in € 150,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

3.      DARE ATTO che è da considerare direttamente adibita ad “abitazione principale”:

·        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che l’esistenza delle suddette condizioni risulti da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato;

·        l’unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché quella regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

4.      Le unità immobiliari indicate alle categorie catastali C2 , C6 e C7 pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell’unità immobiliare principale.

 

5.      di DARE ATTO che, nel rispetto del comma 7 dell’art. 1 del D.L.93/2008 (convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) e del comma 30 dell’art. 77 Bis del D.L.  n. 112/2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133), non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono confermate le aliquote e detrazioni  previste per l’anno 2008;

 

6.      di PRENDERE ATTO che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale e relative pertinenze, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (introdotta dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo.

 

7.      di dare atto che applicando le aliquota e le detrazioni I.C.I. sopra riportate, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso;

 

8.      di comunicare all’incaricato della riscossione per il Comune di Riolo Terme  le aliquote dell’imposta da applicarsi  per l’anno 2011.

 

9.      PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE delle aliquote e delle detrazioni ICI deliberate da questo Comune per l’anno 2011, ai sensi della circolare n. 3/DPF del 16/04/2003, le quali hanno effetto dal primo gennaio dello stesso anno 2011, ai sensi delle vigenti norme.

 

 

 

 

 

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Visti di regolarità ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 /2000

 

-          contabile                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                 Rag. Teresa Morini     

 

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La presente delibera viene così sottoscritta:

 

            IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

 

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