OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) CONFERMA PER L’ANNO 2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.L. N. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
VISTI i vigenti Regolamenti Comunali:
· ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 05/03/1999 ha adottato il Regolamento I.C.I. successivamente modificato con delibera C.C. nr. 70 del 12/11/99 e delibera C.C. nr. 3 del 18/02/00;
· ai sensi del comma 1, art. 52 D.Lgs. 446 del 15/12/1997, il Comune in data 28/01/2009 ha adottato il Regolamento Generale delle entrate Tributarie;
CONSIDERATO che:
- il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (convertito in Legge 24.07.2008, n. 126) ha disposto la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- il comma 30 dell’art. 77 Bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in Legge 06.08.2008, n. 133) ha confermato, per il triennio 2009-2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti per le fattispecie di cui al sopraccitato comma 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008;
- ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, i Comuni devono deliberare le aliquote ICI entro il 31 dicembre di ogni anno (ovvero entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione) con effetto per l’anno successivo; in mancanza di tale deliberazione si applica l’aliquota del 4 per mille;
CONSIDERATO che
i Comuni possono inoltre deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione dei contratti-tipo, (cosiddetti “contratti di locazione a canone concordato” ex art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/98) ;
RITENUTO
rispettare le disposizioni di sospensione del potere di aumento delle aliquote ICI e al contempo deliberare, ai sensi del sopraccitato art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, aliquote e detrazioni nella stessa misura prevista per l’anno 2008, onde evitare l’applicazione dell’aliquota minima di legge;
RICHIAMATE
inoltre, le nuove disposizioni introdotte dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 ed in particolare:
- comma 1: “A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”;
- comma 2: “Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”;
- comma 3: “L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3 bis e dall’art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni; …”
- comma 4: “La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1, 2 e 3 […] è rimborsata ai singoli comuni …ommiss …”
RILEVATO
che ai fini di assicurare l’equilibrio di bilancio, viene previsto, per l’anno 2009, un gettito I.C.I. (Cap. 10210/1) di 1.005.000,00 € e che conseguentemente la determinazione delle aliquote dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni devono garantire la realizzazione dell’entrata stessa;
RITENUTO a tal fine:
· di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote:
Ø Aliquota ordinaria 7,0 (settevirgolazero) per mille
Ø Abitazione principale e pertinenze 6,0 (seivirgolazero) per mille;
Ø Abitazioni che i proprietari concedono in 4,0 (quattrovirgolazero) per mille
Locazione a titolo di abitazione principale a
Canone di locazione concordato (L. 431/98);
· di confermare in € 150,00 la detrazione per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
PRESO atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 modificato dall'art. 27 comma 8 della L. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote di imposte comunali è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dello stesso anno, previa pubblicazione secondo le indicazioni ministeriali;
EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009 ha prorogato al 30.04.2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010;
RILEVATO che ai sensi del comma 156 della L. 296/2006 (legge Finanziaria per l’anno 2007), il Consiglio Comunale è competente per la deliberazione dell’aliquota ICI;
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
d e l i b e r a
1. di confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
locazione a titolo di abitazione principale a
Canone di locazione concordato(L. 431/98)
2. di determinare in € 150,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
3. DARE ATTO che è da considerare direttamente adibita ad “abitazione principale”:
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che l’esistenza delle suddette condizioni risulti da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato;
· l’unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché quella regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
4. Le unità immobiliari indicate alle categorie catastali C2 , C6 e C7 pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell’unità immobiliare principale.
5. di DARE ATTO che, nel rispetto del comma 7 dell’art. 1 del D.L.93/2008 (convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) e del comma 30 dell’art. 77 Bis del D.L. n. 112/2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133), non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono confermate le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2008;
6. di PRENDERE ATTO che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale e relative pertinenze, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (introdotta dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo.
7. di dare atto che applicando le aliquota e le detrazioni I.C.I. sopra riportate, viene rispettata la previsione del bilancio e l’equilibrio dello stesso;
8. di comunicare all’incaricato della riscossione per il Comune di Riolo Terme le aliquote dell’imposta da applicarsi per l’anno 2011.
9. PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE delle aliquote e delle detrazioni ICI deliberate da questo Comune per l’anno 2011, ai sensi della circolare n. 3/DPF del 16/04/2003, le quali hanno effetto dal primo gennaio dello stesso anno 2011, ai sensi delle vigenti norme.
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Visti di regolarità ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 /2000
- contabile IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Teresa Morini
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La presente delibera viene così sottoscritta:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
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